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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/5/2005
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vigente al 20/04/2024
  • Articoli

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
    1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

    Capo I

    Disposizione generale
  • 1

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti
    geneticamente modificati

    SEZIONE I

    Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative
    all'autorizzazione ed alla vigilanza
  • 2
  • 3

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
  • 4

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimi
    geneticamente modificati

    SEZIONE I

    Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative
    all'autorizzazione ed alla vigilanza
  • 5
  • 6

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura
  • 7

  • Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
  • 8

  • Disposizione transitoria
  • 9

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
    1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

    Capo I

    Disposizione generale
  • 10

  • Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla
    tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi
    costituiti e per le violazioni relative alla tracciabilità dei
    prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM.
  • 11
  • 12

  • Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
  • 13
Testo in vigore dal: 14-5-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3  della  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante
delega  al  Governo  per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie;
  Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati;
  Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  22 settembre  2003,  concernente la tracciabilita' e
l'etichettatura   di   alimenti   e  mangimi  ottenuti  da  organismi
geneticamente  modificati,  nonche'  recante modifica della direttiva
2001/18/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  2003,  n.  224,  recante
attuazione   della   direttiva  2001/18/CE,  concernente  l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e della
giustizia,  di  concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a


                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'

  1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  dettano  la disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo
agli  alimenti  e  ai  mangimi  geneticamente  modificati, di seguito
denominato: «regolamento».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  3  della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca:
          «Delega  al  Governo  per  la  disciplina  sanzionatoria di
          violazioni di disposizioni comunitarie.».
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 1829/2003 e' pubblicato in
          GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 1830/2003 e' pubblicato in
          GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.
              -  La  direttiva  2001/18/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L. 106 del 17 aprile 2001.
              -  Il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   2001/18/CE,   concernente
          l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati».

          Nota all'art. 1:
              -  Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle
          premesse.