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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 27 gennaio 2005, n. 54

Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2005
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Testo in vigore dal: 4-5-2005
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  31 dicembre  1992, n. 546, recante
«Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della delega al
Governo  contenuta nell'articolo 30, della legge 30 dicembre 1991, n.
413»;
  Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e  dall'articolo  44  della  legge  12 dicembre 2002, n. 273, recante
«Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della
concorrenza»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 giugno  1997,  n.  218, recante
«Disposizioni   in   materia   di  accertamento  con  adesione  e  di
conciliazione giudiziale»;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 472, recante
«Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni
di  norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001,  n. 359, recante
«Regolamento   per   l'attuazione   dell'articolo   17   della  legge
23 dicembre  1999,  n. 488, in materia di accertamento, riscossione e
liquidazione  del  diritto  annuale  versato  dalle imprese in favore
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
  Visto  l'articolo  5-quater, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002,  n.  282,  convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio
2003,  n.  27  il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, emanato di intesa con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le  modalita' di applicazione
dell'articolo  44  della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto
dei  principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti
dovuti per gli anni 2001 e 2002;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere n. 11283/04 espresso dalla sezione consultiva per
gli   atti   normativi  del  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza  del
2 dicembre 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
24480  del 29 dicembre a norma del citato articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione
delle  disposizioni  sulle  sanzioni  amministrative  in  materia  di
diritto  annuale  delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  (d'ora  in  poi,  camera  di  commercio),  nel  rispetto
dell'articolo  18,  comma  3,  della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive   modificazioni  e  integrazioni  e  in  attuazione  delle
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546
          recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione
          della  delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
          30  dicembre  1991,  n.  431»  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993.
              Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 18 della
          legge  29  dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   n.   7   dell'11   gennaio   1994  concernente:
          «Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura»:
              «3. Il   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola  camera di commercio da parte di ogni impresa
          iscritta  o  annotata  nei  registri  di cui all'art. 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi'  determinati  gli  importi del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare  del diritto dovuto, secondo le disposizioni
          in  materia  di  sanzioni  amministrative di cui al decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
              - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
          «Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione  giudiziale»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997.
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472
          recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
          per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
          comma  133,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1998.
              - Il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001,  n.  359,
          recante  «Regolamento  per  l'attuazione dell'art. 17 della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento,
          riscossione  e  liquidazione  del  diritto  annuale versato
          dalle   imprese   in  favore  delle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001.
              Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 5-quater del
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n. 282 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2002), convertito
          con  modificazioni  nella  legge  21 febbraio  2003,  n. 27
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
          2003),  concernente:  «Disposizioni  urgenti  in materia di
          adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e di
          procedure di contabilita»:
              «2.   Con   decreto   del   Ministro   delle  attivita'
          produttive,  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  emanare  entro  sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  sono  disciplinate  le  modalita' di applicazione
          dell'art.  44  della  legge  12 dicembre  2002, n. 273, nel
          rispetto   dei  principi  di  cui  al  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n. 472, anche con specifico riferimento
          alle  violazioni  concernenti i diritti dovuti per gli anni
          2001 e 2002».
              Si  riporta  il  testo  del comma 3, dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  214  del  12  settembre  1988)  concernente:
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consigli dei Ministri».
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 18 della legge n.
          580 del 1993, si veda nelle note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472
          recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
          per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,
          comma  133,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio
          1998.