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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2006)
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Testo in vigore dal: 14-4-2005
al: 13-5-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma,
lettera r), della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 10, comma 1, lettera b),  della  legge  29  luglio
2003,  n.   229,   recante   riassetto   in   materia   di   societa'
dell'informazione finalizzato a rivedere  la  disciplina  vigente  al
fine precipuo di garantire la piu' ampia  disponibilita'  di  servizi
resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri
soggetti pubblici; 
  Visto l'articolo 15 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  recante
delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e  successive
modificazioni,  recante  norme  in  materia  di  sistemi  informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche a  norma  dell'articolo
2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  norme
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
recante disposizioni in  materia  di  monitoraggio  della  spesa  nel
settore sanitario e di appropriatezza delle  prescrizioni  sanitarie,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1  della  legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; 
  Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio
2003, n. 229, si  deve  procedere,  attraverso  uno  o  piu'  decreti
legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina
normativa vigente, al fine di garantire la piu' ampia  disponibilita'
di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed  organico,
che consente la massima  semplificazione,  gli  strumenti  operativi,
attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni; 
  Considerato  il  documento  «L'e-goverment   per   un   federalismo
efficiente. Una visione condivisa,  una  realizzazione  cooperativa»,
approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003; 
  Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri  per  la  societa'
dell'informazione  del  18  marzo  2003,  con  la  quale  sono  stati
stanziati  17  milioni  di  euro  per  la  realizzazione  della  Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  21
marzo 2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  304  del  29
dicembre 2004; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  deI  Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 2004; 
  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea  di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla  legge  21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo  23  novembre
2000, n. 427; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
riunione del 23 settembre 2004; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  epresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno  e  30
agosto 2004; 
  Acquisito il parere della competente Commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
    b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione,  gestione
ed evoluzione di reti  informatiche  per  la  trasmissione  di  dati,
oggetti multimediali e fonia; 
    c) «interoperabilita' di base»: i servizi per  la  realizzazione,
gestione ed evoluzione di  strumenti  per  lo  scambio  di  documenti
informatici fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e  i
cittadini; 
    d) «connettivita»: l'insieme dei servizi di trasporto di  dati  e
di interoperabilita' di base; 
    e) «interoperabilita' evoluta»: i servizi idonei  a  favorire  la
circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e  l'erogazione  fra
le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; 
    f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema  pubblico  di
connettivita' finalizzata all'interazione tra i  sistemi  informatici
delle pubbliche amministrazioni per  garantire  l'integrazione  delle
informazioni e dei procedimenti amministrativi. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. 
              Restano invariati il valore e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'
          europea (G.U.C.E.). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  L'art.  117,  secondo  comma,   lettera   r)   della
          Costituzione attribuisce allo  Stato  potesta'  legislativa
          esclusiva nelle materie dei pesi, misure  e  determinazione
          del   tempo;   coordinamento   informativo   statistico   e
          informatico   dei   dati   dell'amministrazione    statale,
          regionale e locale; opere dell'ingegno. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera b)
          della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi  in  materia
          di  qualita'  della  regolazione,  riassetto  normativo   e
          codificazione. - Legge di semplificazione 2001): 
              «Art.   10   (Riassetto   in   materia   di    societa'
          dell'informazione).  -  1.  Il  Governo  e'   delegato   ad
          adottare, entro diciotto mesi  dalla  data  in  entrata  in
          vigore  della  presente   legge,   uno   o   piu'   decreti
          legislativi, su proposta del Ministro per  l'innovazione  e
          le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il
          coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti  in
          materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i
          principi e i criteri direttivi di  cui  all'art.  20  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  come  sostituito  dall'art.  1
          della presente legge, e nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a) (Omissis); 
                b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
          garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi  per
          via telematica  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli
          altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
          imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio  della
          massima semplificazione degli strumenti e  delle  procedure
          necessari e nel rispetto dei principi di  eguaglianza,  non
          discriminazione e della normativa  sulla  riservatezza  dei
          dati personali;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art. 15 - 1. Al fine della  realizzazione  della  rete
          unitaria delle pubbliche amministrazioni,  l'Autorita'  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
          per  soddisfare  esigenze  di  coordinamento,   qualificata
          competenza e indipendenza di giudizio,  di  stipulare,  nel
          rispetto delle vigenti  norme  in  materia  di  scelta  del
          contraente,  uno  o  piu'  contratti-quadro   con   cui   i
          prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al
          trasporto dei dati e all'interoperabilita' si  impegnano  a
          contrarre con le singole  amministrazioni  alle  condizioni
          ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1,  comma
          1, del decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39,  in
          relazione alle proprie esigenze, sono  tenute  a  stipulare
          gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli  atti
          esecutivi non sono soggetti al  parere  dell'Autorita'  per
          l'informatica  nella  pubblica   amministrazione   e,   ove
          previsto, del Consiglio di Stato.  Le  amministrazioni  non
          ricomprese tra quelle di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 
              2. Gli atti, dati e documenti  formati  dalla  pubblica
          amministrazione e dai privati con strumenti  informatici  o
          telematici, i contratti  stipulati  nelle  medesime  forme,
          nonche' la loro archiviazione e trasmissione con  strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma   sono   stabiliti,   per   la    pubblica
          amministrazione e per i privati, con specifici  regolamenti
          da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Gli  schemi  dei
          regolamenti sono trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni.». 
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,  reca
          «Norme in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  reca
          «Codice in materia di protezione dei dati personali.». 
              - Il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259  reca
          «Codice delle comunicazioni elettroniche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
          settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti  per  favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici),  convertito   in   legge,   con   modificazioni,
          dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza  delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio della spesa pubblica nel settore  sanitario  e
          delle  iniziative  per  la  realizzazione  di   misure   di
          appropriatezza    delle    prescrizioni,    nonche'     per
          l'attribuzione e la verifica del budget  di  distretto,  di
          farmacovigilanza   e   sorveglianza   epidemiologica,    il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per
          l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri  della
          tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e  delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'
          titolari di codice fiscale nonche' ai  soggetti  che  fanno
          richiesta di attribuzione  del  codice  fiscale  ovvero  ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso il codice fiscale del  titolare,  anche  in  codice  a
          barre nonche' in banda  magnetica,  quale  unico  requisito
          necessario per l'accesso  alle  prestazioni  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale (SSN). 
              1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura
          la generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 dicembre 2005. 
              2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre  2003  approva  i  modelli  di  ricettari   medici
          standardizzati e di ricetta medica  a  lettura  ottica,  ne
          cura la successiva  stampa  e  distribuzione  alle  aziende
          sanitarie  locali,  alle   aziende   ospedaliere   e,   ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni, da tale momento responsabili  della  relativa
          custodia.  I  modelli  equivalgono  a   stampati   per   il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. 
              3.  Il  modello  di  ricetta  e'  stampato   su   carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di  quanto  stabilito
          dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e  i  campi
          per  l'inserimento  dei  dati  prescritti   dalle   vigenti
          disposizioni in materia.  Il  vigente  codice  a  barre  e'
          sostituito da un  analogo  codice  che  esprime  il  numero
          progressivo regionale di  ciascuna  ricetta;  il  codice  a
          barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua  lettura
          ottica  non  comporti  la  procedura  di  separazione   del
          tagliando di cui all'art. 87  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in  ogni
          caso un campo nel quale, all'atto  della  compilazione,  e'
          riportato sempre il numero complessivo dei  farmaci  ovvero
          degli   accertamenti   specialistici   prescritti.    Nella
          compilazione della ricetta  e'  sempre  riportato  il  solo
          codice  fiscale  dell'assistito,  in   luogo   del   codice
          sanitario. 
              4. Le aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere
          e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di  ricovero
          e  cura  a   carattere   scientifico   ed   i   policlinici
          universitari consegnano i ricettari ai medici  del  SSN  di
          cui al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',  e  comunicano  immediatamente   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, in via telematica, il  nome,
          il cognome, il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria nei quali gli stessi  operano,  nonche'  la  data
          della consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali  delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' della trasmissione telematica. 
              5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  cura  il
          collegamento, mediante la propria  rete  telematica,  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  degli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche  e  private,   dei   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
          per  l'erogazione  dei   servizi   sanitari,   di   seguito
          denominati, ai fini del presente  articolo,  "strutture  di
          erogazione  di   servizi   sanitari".   Con   provvedimento
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri  tecnici  per  la  realizzazione   del   software
          certificato che deve essere installato dalle  strutture  di
          erogazione di servizi sanitari, in  aggiunta  ai  programmi
          informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per  la
          trasmissione dei dati  di  cui  ai  commi  6  e  7;  tra  i
          parametri tecnici rientra quello della frequenza  temporale
          di trasmissione dei dati predetti. 
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di cui al comma 7, secondo quanto  stabilito  nel  predetto
          comma e in quelli successivi. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il  Ministro  della  salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale, le regioni e le date a partire  dalle  quali  le
          disposizioni del presente  comma  e  di  quelli  successivi
          hanno  progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto   e
          l'installazione del software di cui  al  comma  5,  secondo
          periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo  del
          medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari  ad  euro
          250, sotto forma di credito  d'imposta  fruibile  anche  in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n.  241,  successivamente  alla  data  nella
          quale il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione e funzionamento  del  predetto  software.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  nonche'  del
          valore  della  produzione  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. Al relativo  onere,  valutato  in  4
          milioni di euro per l'anno 2004,  si  provvede  nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12. 
              7. All'atto della utilizzazione di una  ricetta  medica
          recante  la  prescrizione   di   farmaci,   sono   rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale della ricetta, ai dati delle  singole  confezioni
          dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della  TS;
          sono comunque rilevati  i  dati  relativi  alla  esenzione.
          All'atto della utilizzazione di una ricetta medica  recante
          la  prescrizione  di   prestazioni   specialistiche,   sono
          rilevati otticamente i codici a barre  relativi  al  numero
          progressivo regionale della ricetta  nonche'  il  codice  a
          barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
          esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore  delle
          prestazioni specialistiche. In ogni  caso,  e'  previamente
          verificata  la  corrispondenza  del  codice   fiscale   del
          titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
          ricetta; in  caso  di  assenza  del  codice  fiscale  sulla
          ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
          il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
          di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
          esibizione della TS, il codice  fiscale  dell'assistito  e'
          rilevato dalla ricetta. 
              8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono  trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze;
          il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi  dati
          vengano rilasciati ai programmi informatici  ordinariamente
          utilizzati  dalle  strutture  di  erogazione   di   servizi
          sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice  fiscale
          dell'assistito, per le farmacie, pubbliche  e  private.  Il
          predetto software assicura altresi' che in nessun  caso  il
          codice  fiscale  dell'assistito  possa  essere  raccolto  o
          conservato  in  ambiente  residente,  presso  le  farmacie,
          pubbliche e private, dopo la conferma della  sua  ricezione
          telematica da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente  ai  sensi  del  comma  8,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
          automatiche,  li  inserisce  in  archivi  distinti  e   non
          interconnessi, uno  per  ogni  regione,  in  modo  che  sia
          assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,  quello
          relativo   al   codice    fiscale    dell'assistito.    Con
          provvedimento dirigenziale del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero  della  salute,
          adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli altri enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale  che  li
          detengono, trasmettono al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze,  con  modalita'  telematica,  nei  trenta   giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,  alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello
          degli assistiti e per disporre  le  codifiche  relative  al
          prontuario  farmaceutico  nazionale   e   al   nomenclatore
          ambulatoriale. 
              10. Al Ministero dell'economia e delle finanze  non  e'
          consentito  trattare  i  dati  rilevati  dalla   TS   degli
          assistiti; allo stesso e'  consentito  trattare  gli  altri
          dati di cui al comma  7  per  fornire  periodicamente  alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari.
          Gli archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi  disponibili
          all'accesso esclusivo, anche  attraverso  interconnessione,
          alle aziende sanitarie locali di ciascuna  regione  per  la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione definitiva delle  somme  spettanti,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con protocollo  approvato  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, dal Ministero  della  salute
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  e  dalle  regioni,  sentito  il  Garante  per   la
          protezione  dei  dati  personali,  sono  stabiliti  i  dati
          contenuti negli archivi di  cui  al  comma  9  che  possono
          essere trasmessi al Ministero della salute e alle  regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
              11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52,  comma
          4, lettera a), della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  ai
          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
          per gli anni 2003, 2004 e  2005,  si  considera  rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le regioni e  le  province  autonome  dimostrino  di  avere
          realizzato direttamente nel proprio territorio  sistemi  di
          monitoraggio  delle   prescrizioni   mediche   nonche'   di
          trasmissione telematica al Ministero dell'economia e  delle
          finanze di copia dei dati dalle  stesse  acquisiti,  i  cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze, risultino non inferiori  a  quelli  realizzati  in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio 2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento del SSN relativo agli anni 2004  e  2005,  e'
          ricompresa anche l'adozione di tutti  i  provvedimenti  che
          garantiscono la trasmissione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da parte  delle  singole  aziende  sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4. 
              12. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2003. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2003,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              13.  Con  decreti  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro  della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite le modalita'  per  il  successivo  e  progressivo
          assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato, della TS nella carta di identita'  elettronica
          o nella carta nazionale dei servizi  di  cui  all'art.  52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche alle farmacie pubbliche  con  le  modalita'  indicate
          dallo stesso comma. Al relativo  onere,  valutato  in  euro
          400.000,00 per l'anno  2005,  si  provvede  utilizzando  le
          risorse di cui al comma 12.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          14 febbraio  2002,  recante  «Utilizzazione  di  quota  dei
          proventi  derivanti  dalle  licenze  UMTS  per   il   piano
          e-government», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          21 marzo 2002, n. 68. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          27 ottobre 2004, recante» Differimento del termine  per  la
          comunicazione  dall'Agenzia  delle  entrate  dell'esercizio
          dell'opzione, per avvalersi della  disciplina  in  tema  di
          «consolidato nazionale», e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2004, n. 304. 
              - La legge 21  giugno  1986,  n.  317,  modificata  dal
          decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.  427,   reca:
          «Procedura  d'informazione  nel  settore  delle   norme   e
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  in  attuazione
          della direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 22 giugno 1998,  modificata  dalla  direttiva
          98/48/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          luglio 1998». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  Province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, Comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».