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DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2023)
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Testo in vigore dal: 11-1-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con  le
determinazioni del Piano d'azione europeo,  cosi'  da  assicurare  la
crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 marzo 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   di   concerto   con   i
Vicepresidenti  del  Consiglio  dei  Ministri  e   con   i   Ministri
dell'interno, delle attivita' produttive, delle comunicazioni,  delle
politiche agricole e forestali,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e  delle
politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
per i beni e le attivita' culturali, per la  funzione  pubblica,  per
gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Rafforzamento del  sistema  doganale,  lotta  alla  contraffazione  e
     sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo 
 
  1. Per il rilancio del sistema portuale italiano,  con  l'obiettivo
di consentire  l'ingresso  e  l'uscita  delle  merci  dal  territorio
doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle  esigenze
dei traffici, nonche'  per  l'incentivazione  dei  sistemi  logistici
nazionali in grado di  rendere  piu'  efficiente  lo  stoccaggio,  la
manipolazione  e  la  distribuzione  delle  merci,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  e'  definito,
ferme restando le vigenti  disposizioni  in  materia  di  servizi  di
polizia doganale, il  riassetto  delle  procedure  amministrative  di
sdoganamento  delle  merci,  con   l'individuazione   di   forme   di
semplificazione e di  coordinamento  operativo  affidate  all'Agenzia
delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni
che  concorrono   allo   sdoganamento   delle   merci,   e   comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei  termini  di
conclusione dei procedimenti  e  della  uniformazione  dei  tempi  di
conclusione  previsti  per  procedimenti  tra  loro  analoghi,  della
disciplina  uniforme  dei  procedimenti  dello  stesso  tipo  che  si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti  che  si
riferiscono alla medesima attivita', dell'adeguamento delle procedure
alle tecnologie informatiche, del piu' ampio ricorso  alle  forme  di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
E' fatta salva la disciplina in materia  di  circolazione  in  ambito
internazionale dei beni culturali di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a  rilasciare  le
prescritte   certificazioni   possono   comunque    consentire,    in
alternativa,  la  presentazione  di  certificazioni   rilasciate   da
soggetto privato abilitato. 
  3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, dopo  le  parole:  "Agenzia  delle  entrate"  sono  inserite  le
seguenti: "e all'Agenzia delle dogane". 
  4. Per garantire il  potenziamento  e  la  piena  efficienza  delle
apparecchiature  scanner  in  dotazione  all'Agenzia   delle   dogane
installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale,
favorire  la  presenza  delle  imprese  sul  mercato  attraverso   lo
snellimento delle operazioni doganali corrette  ed  il  contrasto  di
quelle  fraudolente,  nonche'  assicurare  un  elevato   livello   di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo  ed  alla  criminalita'
internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il  limite  di
ottanta milioni di euro, le  maggiori  somme  rispetto  all'esercizio
precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per  effetto
del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10
ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per  l'acquisizione  di  mezzi
tecnici e strumentali  nonche'  finalizzate  al  potenziamento  delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi. 
  5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze
un apposito Fondo con la dotazione  di  34.180.000  euro  per  l'anno
2005, di 39.498.000 euro per l'anno  2006,  di  38.700.000  euro  per
l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008,  per  le
esigenze connesse all'istituzione del Sistema  d'informazione  visti,
finalizzato al  contrasto  della  criminalita'  organizzata  e  della
immigrazione illegale attraverso lo  scambio  tra  gli  Stati  membri
dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla  decisione
2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004. Al riparto  del  Fondo
di cui al  presente  comma  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei  Ministri  competenti.
All'onere di cui al presente comma si provvede: 
    a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005,  a  euro  15.000.000  per
ciascuno degli anni 2006 e 2007,  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2005,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e  per  euro
15.000.000 per ciascuno degli  anni  2006  e  2007,  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro  3.500.000  per
il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; 
    b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3; 
    c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il
2006 e  ad  euro  1.134.000  per  il  2007,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2005,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   predetto
Ministero. 
  6. Il limite  massimo  di  intervento  della  Simest  S.p.a.,  come
previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e'  elevato  al  49  per
cento  per  gli  investimenti  all'estero  che  riguardano  attivita'
aggiuntive delle  imprese,  derivanti  da  acquisizioni  di  imprese,
"joint-venture" o altro e  che  garantiscano  il  mantenimento  delle
capacita' produttive interne. Resta ferma la  facolta'  del  CIPE  di
variare, con proprio provvedimento,  la  percentuale  della  predetta
partecipazione. 
  6-bis. Al  fine  di  potenziare  l'attivita'  della  SIMEST  Spa  a
supporto  dell'internazionalizzazione  delle  imprese,   le   regioni
possono assegnare in  gestione  alla  societa'  stessa  propri  fondi
rotativi con finalita' di  venture  capital,  per  l'acquisizione  di
quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento
del capitale o fondo sociale di societa'  o  imprese  partecipate  da
imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono  autonomi  e
restano distinti dal patrimonio della SIMEST  Spa.  Qualora  i  fondi
rotativi siano assegnati da regioni  del  Mezzogiorno,  le  quote  di
partecipazione complessivamente detenute  dalla  SIMEST  Spa  possono
raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo
sociale. I fondi rotativi regionali con finalita' di venture  capital
previsti dal presente comma possono anche confluire,  ai  fini  della
gestione, nel fondo unico di cui all'articolo  1,  comma  932,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  estendendosi  agli  stessi   la
competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di  cui  al
decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n.  404  del  26
agosto 2003. Il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale provvede, con proprio decreto, all'integrazione  della
composizione del Comitato di indirizzo e di  rendicontazione  con  un
rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche
delibere di impiego del medesimo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  ((300))
euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista  a  qualsiasi
titolo cose che, per la loro qualita' o per la condizione di  chi  le
offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti  ed
in materia di proprieta' industriale . PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  23
LUGLIO  2009,  N.  99  .  In  ogni  caso  si  procede  alla  confisca
amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme  le
norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.  Salvo  che
il fatto costituisca reato, Qualora l'acquisto sia effettuato  da  un
operatore commerciale o importatore o  da  qualunque  altro  soggetto
diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di  euro.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,  n.
689, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  previsto  in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e  degli  agenti  di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge  n.  689  del
1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. 
  7-bis. E' punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
((300)) euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale  che,  all'interno
degli spazi doganali, introduce con qualsiasi  mezzo  nel  territorio
dello Stato beni provenienti da  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
europea che violano le norme in materia di origine e provenienza  dei
prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore,
a condizione che i beni introdotti siano pari  o  inferiori  a  venti
pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili  e  che
l'introduzione  dei  beni  non  risulti   connessa   a   un'attivita'
commerciale. 
  7-ter. L'onere economico della custodia e della  distruzione  delle
merci e' posto a carico dell'acquirente  finale  o,  ove  questi  non
provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel  termine  di
trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7. 
  7-quater. La sanzione amministrativa  di  cui  al  comma  7-bis  e'
irrogata  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli
competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione
e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal
comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova  istituzione,  dello
stato di previsione del Ministero delle attivita'  produttive  e  del
Ministero  degli  affari  esteri,  da  destinare  alla   lotta   alla
contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi  di  polizia
locale,  le  somme  sono  ((interamente   versate   all'ente   locale
competente)). 
  9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le
seguenti: "o di origine". 
  10. All'articolo 517 del codice penale, le  parole:  "due  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro". 
  11. L'Alto Commissario per la  lotta  alla  contraffazione  di  cui
all'articolo 1-quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe
strutture degli altri Paesi esteri. 
  12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della  legge  24
aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si  applicano  ai  progetti
delle  imprese  che,  investendo   all'estero,   non   prevedano   il
mantenimento sul territorio nazionale  delle  attivita'  di  ricerca,
sviluppo, direzione commerciale, nonche'  di  una  parte  sostanziale
delle attivita produttive. 
  13. Le imprese italiane che hanno trasferito la  propria  attivita'
all'estero in data antecedente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e  che  intendono   reinvestire   sul   territorio
nazionale,  possono  accedere  alle  agevolazioni  e  agli  incentivi
concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni  in  materia
di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE  n.  130/02
del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103  del
6 maggio 2003, e  n.  16/03  del  9  maggio  2003,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. (19) 
  14. Allo scopo di favorire l'attivita'  di  ricerca  e  innovazione
delle imprese italiane ed al fine  di  migliorarne  l'efficienza  nei
processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n.
100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o  fondo
sociale della societa' nel caso in cui le imprese italiane  intendano
effettuare investimenti in  ricerca  e  innovazione  nel  periodo  di
durata del contratto. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54. (25) 
  15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  1988,  n.
177,  sono  accreditati  alle  rappresentanze  diplomatiche,  per  le
finalita' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli  adempimenti
derivanti  dai  relativi  obblighi  internazionali,  sulla  base   di
interventi, progetti o programmi, corredati  dei  relativi  documenti
analitici dei costi e delle voci di  spesa,  approvati  dagli  organi
deliberanti. 
  15-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le  somme  non
erogate  dal  funzionario  delegato  in   esecuzione   di   specifici
interventi,  progetti  o  programmi  possono  essere  temporaneamente
utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese  di
analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate,
in  attesa  della  definizione  delle  procedure  di  accredito   del
successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione  dei
nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione  contabile  della  cassa
temporaneamente utilizzata. 
  15-quater.  Le  erogazioni  successive  a  quella   iniziale   sono
condizionate  al  rilascio  di  un'attestazione  da  parte  del  capo
missione sullo stato di realizzazione degli  interventi,  progetti  o
programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun  esercizio
finanziario, il funzionario delegato  presenta  una  relazione  sullo
stato  dell'intervento,  progetto  o  programma,  accompagnata  dalla
distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro  novanta  giorni
dalla conclusione di ciascun intervento,  progetto  o  programma,  il
funzionario  delegato  versa  all'erario  le  eventuali  economie   e
presenta  ai  competenti  uffici  dell'Amministrazione  degli  affari
esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione  finale,
corredata  della  documentazione  di  spesa,  nonche'  una  relazione
attestante  l'effettiva  realizzazione  dell'intervento,  progetto  o
programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso  di
avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione e' resa  a
cura del funzionario delegato in  carica,  sulla  base  di  specifici
passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al  rendiconto
e, in caso di oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una
specifica  dichiarazione  del   medesimo   funzionario   in   carica,
attestante le ragioni del mancato  passaggio  di  consegne.  In  tali
casi, ciascun funzionario delegato e' comunque responsabile  per  gli
atti di spesa della propria gestione. 
  15-quinquies. Con regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
degli affari esteri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabilite  le  modalita'  di  armonizzazione  del
regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi,  progetti  o
programmi di  cooperazione  allo  sviluppo  conclusi  negli  esercizi
finanziari fino all'anno 2010. 
  15-sexies. Per la realizzazione degli interventi  di  emergenza  di
cui all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni,  mediante  fondi   accreditati   alle   rappresentanze
diplomatiche, il capo missione  puo'  stipulare  convenzioni  con  le
organizzazioni non governative che operano localmente. La  congruita'
dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative
per la realizzazione di programmi di microcredito  e'  attestata  dal
capo della rappresentanza diplomatica. 
  15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita' tecniche  di
cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,
nelle more dell'accredito  della  successiva  rimessa  valutaria,  il
funzionario delegato puo' temporaneamente utilizzare fondi di analoga
natura  comunque  disponibili,  ove  cio'  sia   indispensabile   per
assicurare la continuita' dei servizi. All'atto della  ricezione  dei
fondi accreditati,  e  comunque  improrogabilmente  entro  l'anno  di
riferimento, e' obbligatoria la sistemazione  contabile  della  cassa
temporaneamente utilizzata. I fondi di cui  al  presente  comma  sono
accreditati  dalla  Direzione  generale  per  la  cooperazione   allo
sviluppo  del  Ministero  degli   affari   esteri   al   capo   della
rappresentanza diplomatica. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 43,  comma  6)
che dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma  1
dell'art. 43 dello stesso D.L. n. 112/2008 e' abrogato  il  comma  13
del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41,  comma
2) che "La disciplina prevista dal presente regolamento ha  efficacia
dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  bilancio  relativa
all'esercizio finanziario 2011".