stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 2005, n. 17

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23-2-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60 (in G.U. 23/04/2005, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2005)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire il
diritto  incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali
e  dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi
in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza
di  un procedimento a loro carico, cosi' come espressamente richiesto
allo  Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata
sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  e l'urgenza di armonizzare
l'ordinamento  giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli
Stati dell'Unione europea, che consente alle autorita' giudiziarie di
Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo
emesso  in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia
garantita,  sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilita' di
un nuovo processo;
  Considerata   la   necessita'   di   adeguare   il   nuovo   regime
dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio
di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre
nuove  disposizioni  in  materia  di  notificazione  all'imputato non
detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta
alle  indagini  o  dell'imputato che abbiano nominato un difensore di
fiducia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
      Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale

  1.  All'articolo  175 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
richiesta  per  la  restituzione nel termine e' presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore.";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Se  e'  stata  pronunciata  sentenza contumaciale o decreto di
condanna,  ((l'imputato  e'  restituito, a sua richiesta, nel termine
per  proporre  impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia
avuto  effettiva  conoscenza  del  procedimento o del provvedimento e
abbia  volontariamente  rinunciato  a  comparire  ovvero  a  proporre
impugnazione  od  opposizione.  A  tale  fine l'autorita' giudiziaria
compie ogni necessaria verifica))";
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  richiesta indicata al comma 2 e' presentata, a pena di
decadenza,  nel  termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato
ha   avuto   effettiva  conoscenza  del  provvedimento.  In  caso  di
estradizione  dall'estero,  il  termine  per  la  presentazione della
richiesta decorre dalla consegna del condannato.";
    d)  al  comma 3 il periodo: "La richiesta per la restituzione nel
termine  e'  presentata,  a  pena di decadenza, entro dieci giorni da
quello  nel  quale  e'  cessato  il fatto costituente caso fortuito o
forza  maggiore  ovvero,  nei casi previsti dal comma 2, da quello in
cui   l'imputato   ha   avuto  effettiva  conoscenza  dell'atto."  e'
soppresso.