stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/2/2005
nascondi
Testo in vigore dal: 25-2-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  concernente  regolamento  recante norme di attuazione del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'articolo  34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
recante  modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo,  che  prevede  l'emanazione di un regolamento di attuazione ed
integrazione  della  medesima  legge,  di revisione ed armonizzazione
delle  disposizioni  contenute  nel regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  nonche' di
definizione  delle  modalita'  di funzionamento dello sportello unico
per l'immigrazione previsto dalla stessa legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, e successive
modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Ritenuto  di  poter  solo  in  parte  aderire  ai  rilievi  ed alle
osservazioni  della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato,
allo  scopo  di  mantenere  la  coerenza  dell'intervento  e  la  sua
rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
per   gli   affari  regionali,  per  le  politiche  comunitarie,  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  per  le pari opportunita', per gli
italiani   nel   mondo,   degli   affari   esteri,  della  giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze, dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive,  del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per
i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Accertamento della condizione di reciprocita'
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  di seguito denominato: «d.P.R. n. 394 del
1999», e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Accertamento  della  condizione di reciprocita). - 1. Ai
fini  dell'accertamento  della  condizione  di reciprocita', nei casi
previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di
seguito  denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri,
a  richiesta,  comunica  ai notai ed ai responsabili dei procedimenti
amministrativi  che  ammettono gli stranieri al godimento dei diritti
in  materia  civile  i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti  in  questione  da  parte  dei  cittadini  italiani nei Paesi
d'origine dei suddetti stranieri.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1,  non  e' richiesto per i
cittadini   stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  del  testo  unico, nonche' per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o  di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi  di  famiglia,  per motivi umanitari e per motivi di studio, e
per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».
                                    N O T E
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  compentente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.»
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.   394,   reca:  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (testo  unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme sulla condizione dello straniero):
              «6.  Il  regolamento  di  attuazione del presente testo
          unico,  di seguito denominato regolamento di attuazione, e'
          emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.».
              -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 34, comma 1,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
          in materia di immigrazione e di asilo):
              «1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della
          presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  si procede, ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  e successive modificazioni, all'emanazione
          delle  norme  di  attuazione ed integrazione della presente
          legge,  nonche'  alla  revisione  ed  armonizzazione  delle
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con
          il  medesimo  regolamento  sono  definite  le  modalita' di
          funzionamento  dello  sportello  unico  per  l'immigrazione
          previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
          vigore del predetto regolamento le funzioni gia' esercitate
          in  materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del
          lavoro  alla data di entrata in vigore della presente legge
          continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.».
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
              «Art.  9  (Carta  di  soggiorno).  -  1.  Lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio  dello Stato da
          almeno  sei  anni, titolare di un permesso di soggiorno per
          un  motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
          il  quale  dimostri  di avere un reddito sufficiente per il
          sostentamento  proprio  e dei familiari, puo' richiedere al
          questore il rilascio della carta di soggiorno, per se', per
          il  coniuge  e  per  i figli minori conviventi. La carta di
          soggiorno e' a tempo indeterminato.
              2.  La  carta  di soggiorno puo' essere richiesta anche
          dallo   straniero   coniuge  o  figlio  minore  o  genitore
          conviventi  di  un cittadino italiano o di cittadino di uno
          Stato dell'Unione europea residente in Italia.
              3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei
          confronti   dello  straniero  non  sia  stato  disposto  il
          giudizio  per  taluno  dei  delitti di cui all'articolo 380
          nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
          381  del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza
          di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto
          la  riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta
          di  soggiorno  il  questore  dispone la revoca, se e' stata
          emessa  sentenza  di  condanna,  anche  non definitiva, per
          reati  di  cui  al presente comma. Qualora non debba essere
          disposta  l'espulsione  e  ricorrano  i  requisiti previsti
          dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
          rifiuto  del  rilascio della carta di soggiorno e contro la
          revoca   della  stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale
          amministrativo regionale competente.
              4.   Oltre   a   quanto   previsto   per  lo  straniero
          regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato, il
          titolare della carta di soggiorno puo':
                a) fare   ingresso  nel  territorio  dello  Stato  in
          esenzione di visto;
                b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita'
          lecita,  salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
          straniero o comunque riserva al cittadino;
                c) accedere  ai  servizi  ed alle prestazioni erogate
          dalla  pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
          disposto;
                d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando
          anche  l'elettorato  quando  previsto dall'ordinamento e in
          armonia  con le previsioni del capitolo C della Convenzione
          sulla  partecipazione  degli stranieri alla vita pubblica a
          livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
              5.  Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
          l'espulsione  amministrativa  puo' essere disposta solo per
          gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o sicurezza nazionale,
          ovvero  quando  lo stesso appartiene ad una delle categorie
          indicate  dall'articolo  1 della legge 27 dicembre 1956, n.
          1423,  come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
          1988,  n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio
          1965,  n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge
          13 settembre  1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche
          in  via  cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
          della legge 19 marzo 1990, n. 55.».