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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/2/2005
Testo in vigore dal: 25-2-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  concernente  regolamento  recante norme di attuazione del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'articolo  34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
recante  modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo,  che  prevede  l'emanazione di un regolamento di attuazione ed
integrazione  della  medesima  legge,  di revisione ed armonizzazione
delle  disposizioni  contenute  nel regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  nonche' di
definizione  delle  modalita'  di funzionamento dello sportello unico
per l'immigrazione previsto dalla stessa legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, e successive
modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Ritenuto  di  poter  solo  in  parte  aderire  ai  rilievi  ed alle
osservazioni  della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato,
allo  scopo  di  mantenere  la  coerenza  dell'intervento  e  la  sua
rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
per   gli   affari  regionali,  per  le  politiche  comunitarie,  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  per  le pari opportunita', per gli
italiani   nel   mondo,   degli   affari   esteri,  della  giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze, dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive,  del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per
i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Accertamento della condizione di reciprocita'
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  di seguito denominato: «d.P.R. n. 394 del
1999», e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Accertamento  della  condizione di reciprocita). - 1. Ai
fini  dell'accertamento  della  condizione  di reciprocita', nei casi
previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di
seguito  denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri,
a  richiesta,  comunica  ai notai ed ai responsabili dei procedimenti
amministrativi  che  ammettono gli stranieri al godimento dei diritti
in  materia  civile  i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti  in  questione  da  parte  dei  cittadini  italiani nei Paesi
d'origine dei suddetti stranieri.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1,  non  e' richiesto per i
cittadini   stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  del  testo  unico, nonche' per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o  di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi  di  famiglia,  per motivi umanitari e per motivi di studio, e
per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  concernente  regolamento  recante norme di attuazione del testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  l'articolo  34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
recante  modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo,  che  prevede  l'emanazione di un regolamento di attuazione ed
integrazione  della  medesima  legge,  di revisione ed armonizzazione
delle  disposizioni  contenute  nel regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  nonche' di
definizione  delle  modalita'  di funzionamento dello sportello unico
per l'immigrazione previsto dalla stessa legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, e successive
modificazioni, reso nella seduta del 10 dicembre 2003;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Ritenuto  di  poter  solo  in  parte  aderire  ai  rilievi  ed alle
osservazioni  della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato,
allo  scopo  di  mantenere  la  coerenza  dell'intervento  e  la  sua
rispondenza al testo unico in materia di immigrazione;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica,
per   gli   affari  regionali,  per  le  politiche  comunitarie,  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  per  le pari opportunita', per gli
italiani   nel   mondo,   degli   affari   esteri,  della  giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze, dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive,  del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per
i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Accertamento della condizione di reciprocita'
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394,  di seguito denominato: «d.P.R. n. 394 del
1999», e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Accertamento  della  condizione di reciprocita). - 1. Ai
fini  dell'accertamento  della  condizione  di reciprocita', nei casi
previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di
seguito  denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri,
a  richiesta,  comunica  ai notai ed ai responsabili dei procedimenti
amministrativi  che  ammettono gli stranieri al godimento dei diritti
in  materia  civile  i dati relativi alle verifiche del godimento dei
diritti  in  questione  da  parte  dei  cittadini  italiani nei Paesi
d'origine dei suddetti stranieri.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1,  non  e' richiesto per i
cittadini   stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  del  testo  unico, nonche' per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o  di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi  di  famiglia,  per motivi umanitari e per motivi di studio, e
per i relativi familiari in regola con il soggiorno.».