stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004, n. 327

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/2/2005
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-2-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni;
  Visti  l'articolo  9  e il comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al
Titolo  I  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  al  comma  1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo I del
   decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
   e successive modificazioni
  1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I del decreto
del   Presidente   della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera b.3), le parole: "40 km/h", sono sostituite dalle
seguenti: "62,5 km/h";
    b) alla  lettera  c.2.2),  le  parole: "40 km/h", sono sostituite
dalle seguenti: "62,5 km/h";
    c) alla  lettera  c.2.3),  le  parole: "25 km/h", sono sostituite
dalle seguenti: "40 km/h".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              -   L'art.   87,  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  detta  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma 1, lettera a) della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante:  Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
              Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile
          1992,   n.   285  recante:  Nuovo  codice  della  strada  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O. e' il seguente:
              "Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
          di eccezionalita). - 1. a' eccezionale il veicolo che nella
          propria  configurazione  di  marca  superi,  per specifiche
          esigenze  funzionali,  i limiti di sagoma o massa stabiliti
          negli articoli 61 e 62.
              2.   a'   considerato   trasporto   in   condizioni  di
          eccezionalita':
                a) il  trasporto di una o piu' cose indivisibili che,
          per  le  loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
          limiti  di  sagoma  stabiliti  dall'art.  61, ma sempre nel
          rispetto  dei  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche  altre  cose  non  eccedenti  per dimensioni i limiti
          dell'art.  61,  sempreche' non vengano superati i limiti di
          massa stabiliti dall'art. 62;
                b) il  trasporto,  che ecceda congiuntamente i limiti
          fissati  dagli  articoli 61  e  62,  di  blocchi  di pietra
          naturale,    di   elementi   prefabbricati   compositi   ed
          apparecchiature  industriali  complesse  per l'edilizia, di
          prodotti  siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
          veicoli  eccezionali,  puo' essere effettuato integrando il
          carico  con  gli  stessi generi merceologici autorizzati, e
          comunque  in  numero  non  superiore  a sei unita', fino al
          completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
          dall'autoveicolo   o  dal  complesso  di  veicoli;  qualora
          vengano  superati  i  limiti  di  cui  all'art.  62, ma nel
          rispetto  dell'art.  61,  il carico puo' essere completato,
          con  generi  della stessa natura merceologica, per occupare
          l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
          del  complesso  di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e
          della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per
          gli  elementi  prefabbricati  compositi  ed apparecchiature
          industriali  complesse  per  l'edilizia per i quali ricorre
          sempre  il  limite  delle sei unita'. In entrambi i casi la
          predetta massa complessiva non potra' essere superiore a 38
          tonnellate   se  autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48
          tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  quattro assi, a 86
          tonnellate  se  complessi  di  veicoli  a  sei  assi, a 108
          tonnellate   se  complessi  di  veicoli  ad  otto  assi.  I
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
              2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
          l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano
          percorsi  ripetitivi  con  sagome  di carico sempre simili,
          l'autorizzazione  alla  circolazione  e' concessa dall'ente
          proprietario  previo pagamento di un indennizzo forfettario
          pari  a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti
          per  i  medesimi  veicoli isolati a tre e quattro assi e le
          combinazioni   a   sei   o   piu'  assi,  da  corrispondere
          contestualmente  alla  tassa  di  possesso  e per la stessa
          durata.  L'autorizzazione  per  la percorrenza di strade di
          tipo "A" e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
          prescritte  dalle  societa'  autostradali.  I  proventi dei
          citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
          sono  assegnati  agli  enti  proprietari  delle  strade  in
          analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  34  per i veicoli
          classificati  mezzi  d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
          cui  sopra  sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al
          comma 5 dell'art. 34, aumentate di due volte, e ai commi 21
          e 22 del presente articolo.
              3.   a'   considerato   trasporto   in   condizioni  di
          eccezionalita' anche quello effettuato con veicoli:
                a) il  cui  carico indivisibile sporge posteriormente
          oltre la sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza
          del veicolo stesso;
                b) che,  pur  avendo un carico indivisibile sporgente
          posteriormente  meno  di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
          carico,  superiore  alla sagoma limite in lunghezza propria
          di ciascuna categoria di veicoli;
                c) il  cui  carico  indivisibile sporge anteriormente
          oltre la sagoma del veicolo;
                d) isolati    o    costituenti    autotreno,   ovvero
          autoarticolati,  purche' il carico non sporga anteriormente
          dal  semirimorchio,  caratterizzati  in  modo permanente da
          particolari  attrezzature risultanti dalle rispettive carte
          di  circolazione,  destinati esclusivamente al trasporto di
          veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;
                e) isolati    o    costituenti    autotreni    ovvero
          autoarticolati   dotati   di   blocchi   d'angolo  di  tipo
          normalizzato     allorche'    trasportino    esclusivamente
          contenitori  o  casse  mobili  di  tipo  unificato, per cui
          vengono   superate  le  dimensioni  o  le  masse  stabilite
          rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62;
                f) mezzi  d'opera  definiti  all'art.  54,  comma  1,
          lettera  n),  quando  eccedono  i limiti di massa stabiliti
          dall'art. 62;
                g) con   carrozzeria   ad   altezza   variabile   che
          effettuano trasporti di animali vivi;
                g-bis) che  trasportano  balle  o  rotoli di paglia e
          fieno;
                g-ter) isolati  o  complessi  di  veicoli, adibiti al
          trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.
              4.  Si  intendono  per cose indivisibili, ai fini delle
          presenti  norme,  quelle  per  le  quali la riduzione delle
          dimensioni  o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
          o  62,  puo'  recare danni o compromettere la funzionalita'
          delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
              5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
          dalle  aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita'
          del   trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso  proprio  per
          necessita'       inerenti       l'attivita'      aziendale;
          l'immatricolazione  degli  stessi  veicoli  potra' avvenire
          solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
              6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
          specifica   autorizzazione  alla  circolazione,  rilasciata
          dall'ente  proprietario o concessionario per le autostrade,
          strade  statali e militari e dalle regioni per la rimanente
          rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
              Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
                a) di  cui  al comma 3, lettera d), quando, ancorche'
          per  effetto  del  carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
          non  eccedano  in  lunghezza  di oltre il 12%, con i limiti
          stabiliti   dall'art.   61;   tale  eccedenza  puo'  essere
          anteriore  e  posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
          veicoli   isolati   o  costituenti  autotreno,  e  soltanto
          posteriore  per  gli  autoarticolati,  a condizione che chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
                b) di  cui  al  comma 3, lettera g), lettera g-bis) e
          lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
          il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le
          masse  stabilite  dall'art. 62, a condizione che chi esegue
          il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso siano comprese
          esclusivamente   strade   o  tratti  di  strada  aventi  le
          caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
                b-bis)  di  cui  al  comma  3,  lettera  e),  quando,
          ancorche' per effetto del carico, non eccedano l'altezza di
          4,30 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento
          i  limiti  stabiliti  dall'art.  61, a condizione che siano
          rispettati  gli  altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e
          62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
          siano  compresi  esclusivamente  strade  o tratti di strada
          aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.
              7.  I  veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione
          alla circolazione a condizione che:
                a) non  superino i limiti di massa indicati nel comma
          8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
                b)  circolino  nelle strade o in tratti di strade che
          nell'archivio  di  cui  all'art. 226 risultino transitabili
          per  detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma
          4 dello stesso articolo 226;
                c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
          che  lungo  il  percorso  non esistano limitazioni di massa
          totale  a  pieno carico o per asse segnalate dai prescritti
          cartelli;
                d) per  essi  sia  stato  corrisposto l'indennizzo di
          usura di cui all'art. 34.
              Qualora  non siano rispettate le condizioni di cui alle
          lettere  a),  b)  e  c)  i suddetti mezzi devono richiedere
          l'apposita  autorizzazione  prevista  per  tutti  gli altri
          trasporti eccezionali.
              8.  La  massa  massima  complessiva  a pieno carico dei
          mezzi  d'opera,  purche' l'asse piu' caricato non superi le
          13 t, non puo' eccedere:
                a) veicoli a motore isolati:
                  due assi: 20 t;
                  tre assi: 33 t;
                  quattro   o  piu'  assi,  con  due  assi  anteriori
          direzionali: 40 t;
                 b) complessi di veicoli:
                  quattro assi: 44 t;
                  cinque o piu' assi: 56 t;
                  cinque   o   piu'   assi,   per   il  trasporto  di
          calcestruzzo in betoniera: 54 t.
              9.  L'autorizzazione  e' rilasciata o volta per volta o
          per  piu'  transiti  o per determinati periodi di tempo nei
          limiti  della  massa  massima tecnicamente ammissibile. Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
          stabiliti  dal  regolamento. Qualora sia prevista la scorta
          della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
          traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo  consentano,  puo'
          autorizzare  l'impresa  ad  avvalersi,  in  sua vece, della
          scorta   tecnica,   secondo   le  modalita'  stabilite  nel
          regolamento.
              10.  L'autorizzazione  puo' essere data solo quando sia
          compatibile   con  la  conservazione  delle  sovrastrutture
          stradali,   con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con  la
          sicurezza  della  circolazione.  In  essa  sono indicate le
          prescrizioni  nei  riguardi della sicurezza stradale. Se il
          trasporto  eccezionale  e'  causa  di  maggiore usura della
          strada  in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
          del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
          transiti  per  i  quali e' richiesta l'autorizzazione, deve
          altresi'  essere  determinato  l'ammontare dell'indennizzo,
          dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
          previste   dal   comma  17.  L'autorizzazione  e'  comunque
          subordinata   al   pagamento   delle  spese  relative  agli
          eventuali    accertamenti   tecnici   preventivi   e   alla
          organizzazione  del  traffico  eventualmente necessaria per
          l'effettuazione   del   trasporto  nonche'  alle  opere  di
          rafforzamento  necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti
          dall'autorizzazione  non  concorrono le eventuali eccedenze
          derivanti  dagli  organi  di  fissaggio  ed  ancoraggio del
          carico.
              11.   L'autorizzazione   alla   circolazione   non   e'
          prescritta  per  i  veicoli  eccezionali  di cui al comma 1
          quando   circolano   senza   superare  nessuno  dei  limiti
          stabiliti  dagli  articoli 61 e 62 e quando garantiscono il
          rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista
          dal regolamento.
              12.  Non  costituisce trasporto eccezionale, e pertanto
          non  e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di
          veicoli  in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di
          massa  stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino
          sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche
          costruttive  e  funzionali  indicate  nel regolamento e sia
          limitato  al  solo  itinerario  necessario a raggiungere la
          piu' vicina officina.
              13.  Non  costituisce  altresi'  trasporto  eccezionale
          l'autoarticolato  il  cui  semirimorchio  e'  allestito con
          gruppo  frigorifero  autorizzato, sporgente anteriormente a
          sbalzo,  a  condizione  che  il  complesso  non  ecceda  le
          dimensioni stabilite dall'art. 61.
              14.  I  veicoli  per  il  trasporto  di persone che per
          specificate  e giustificate esigenze funzionali superino le
          dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono
          compresi  tra  i  veicoli  di  cui  al  comma 1. I predetti
          veicoli,  qualora  utilizzino  i  sistemi di propulsione ad
          alimentazione    elettrica,    sono   esenti   dal   titolo
          autorizzativo    allorche'   presentano   un'eccedenza   in
          lunghezza  rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di
          corrente  in  posizione  di riposo. L'immatricolazione, ove
          ricorra,  e  l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
          solo  a  nome e nella disponibilita' di imprese autorizzate
          ad effettuare il trasporto di persone.
              15.  L'autorizzazione  non  puo' essere accordata per i
          motoveicoli  ed  e' comunque vincolata ai limiti di massa e
          alle  prescrizioni  di  esercizio  indicate  nella carta di
          circolazione prevista dall'art. 93.
              16.  Nel  regolamento sono stabilite le caratteristiche
          costruttive  e  funzionali  dei  veicoli  eccezionali  e di
          quelli  adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
          d'opera.
              17.  Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il
          rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'esecuzione  dei
          trasporti    eccezionali,   ivi   comprese   le   eventuali
          tolleranze,   l'ammontare   dell'indennizzo   nel  caso  di
          trasporto  eccezionale  per  massa,  e  i  criteri  per  la
          imposizione  della  scorta  tecnica  o  della  scorta della
          polizia   della  strada.  Nelle  autorizzazioni  periodiche
          rilasciate  per  i  veicoli  adibiti  al trasporto di carri
          ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.
              18.  Chiunque,  senza  avere ottenuto l'autorizzazione,
          ovvero  violando  anche una sola delle condizioni stabilite
          nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
          fatta   esclusione   di  brevi  tratte  non  prevedibili  e
          funzionali  alla  consegna  delle  merci, su o tra percorsi
          gia'  autorizzati,  ai  periodi  temporali,  all'obbligo di
          scorta  della Polizia stradale o tecnica, nonche' superando
          anche  uno  solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
          indicati   nell'autorizzazione  medesima,  esegua  uno  dei
          trasporti  eccezionali  di  cui  ai  commi 2, 3 o 7, ovvero
          circoli  con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma da lire unmilioneduecentosettantamilacentottanta
          a lire cinquemilioniottantamilasettecento.
              19.   Chiunque   esegua   trasporti  eccezionali  o  in
          condizioni di eccezionalita', ovvero circoli con un veicolo
          eccezionale   senza  osservare  le  prescrizioni  stabilite
          nell'autorizzazione     e'     soggetto    alla    sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma da euro 137,55 a
          euro  550,20.  Alla  stessa  sanzione  e' soggetto chiunque
          esegua   trasporti   eccezionali   o   in   condizioni   di
          eccezionalita'  ovvero  circoli con un veicolo eccezionale,
          senza  rispettare  tutte  le  prescrizioni non comprese fra
          quelle  indicate  al  comma  18,  ad esclusione dei casi in
          difetto,  ancorche'  maggiori  delle tolleranze ammesse e/o
          con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
              20.  Chiunque,  avendola  ottenuta, circoli senza avere
          con   se'   l'autorizzazione   e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 33,60 a
          euro   137,55.  Il  viaggio  potra'  proseguire  solo  dopo
          l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo
          di corrispondere la somma dovuta.
              21.  Chiunque  adibisce  mezzi  d'opera al trasporto di
          cose  diverse  da  quelle  previste  nell'art. 54, comma 1,
          lettera  n),  salvo  che cio' sia espressamente consentito,
          comunque   entro   i  limiti  di  cui  all'art.  62,  nelle
          rispettive  licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da euro 343,35 a euro 1.376,55, e alla sanzione
          amministrativa  accessoria della sospensione della carta di
          circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'
          ritirata  immediatamente  da  chi  accerta  la violazione e
          trasmessa,   senza   ritardo,  all'ufficio  competente  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri che adottera' il
          provvedimento   di   sospensione.  Alla  terza  violazione,
          accertata  in  un  periodo  di  cinque anni, e' disposta la
          revoca,  sulla  carta  di  circolazione, della qualifica di
          mezzo d'opera
              22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza
          ai  limiti  di  massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e
          sulle  autostrade  non  percorribili  ai sensi del presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
              23.  Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
          commi  18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del
          veicolo  sia  al committente, quando si tratta di trasporto
          eseguito  per  suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle
          relative  a  violazioni  di  norme  di  cui al Titolo V che
          restano a carico del solo conducente del veicolo.
              24.  Dalle  sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dai  commi  18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della  patente di guida del
          conducente  per  un  periodo  da  quindici a trenta giorni,
          nonche'  la  sospensione  della  carta  di circolazione del
          veicolo  da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo
          I,  sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18,
          ove  la  violazione  consista nel superamento dei limiti di
          massa  previsti  dall'art.  62,  ovvero dei limiti di massa
          indicati  nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
          si  procede  all'applicazione  di  sanzioni,  se  la  massa
          complessiva  a  pieno carico non risulta superiore di oltre
          il  5  per  cento ai limiti previsti dall'art. 62, comma 4.
          Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
          superamento  dei  limiti  di  sagoma previsti dall'art. 61,
          ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto
          eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
          le  dimensioni  del carico non risultano superiori di oltre
          il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle
          dimensioni  comporti  la  prescrizione  dell'obbligo  della
          scorta.
              25.  Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22,
          l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire
          il    viaggio,    fino    a   che   non   si   sia   munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme  ed  alle  cautele  stabilite nell'autorizzazione. Il
          veicolo  deve  essere  condotto  in  un  luogo indicato dal
          proprietario  dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
          amministrativo;  durante  la  sosta  la responsabilita' del
          veicolo  e  il  relativo  trasporto  rimangono a carico del
          proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
          di  contestazione.  Se le disposizioni come sopra impartite
          non  sono  osservate, si applica la sanzione amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della  patente da uno a tre
          mesi.
              25-bis.  Nelle  ipotesi  di  violazione del comma 19 il
          veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente non
          abbia  provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero
          non  abbia  adempiuto  alle  prescrizioni  omesse. L'agente
          accertatore  procede  al  ritiro  immediato  della carta di
          circolazione,  provvedendo  con  tutte  le  cautele  che il
          veicolo  sia  condotto  in luogo idoneo per la sistemazione
          del  carico;  del  ritiro  e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione   della   violazione.  Durante  la  sosta  la
          responsabilita'  del  veicolo  e del relativo carico rimane
          del  conducente.  I  documenti  sono  restituiti all'avente
          diritto,  allorche'  il  carico  o  il  veicolo siano stati
          sistemati,   ovvero   quando   sia   stata   adempiuta   la
          prescrizione omessa.
              25-ter.  Il  personale  abilitato  che nel corso di una
          scorta  tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalita'
          di  svolgimento  previste  dal regolamento e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          343,35  a  euro  1.376,55. Ove in un periodo di due anni il
          medesimo  soggetto  sia incorso per almeno due volte in una
          delle  violazioni  di  cui  al  presente  comma, all'ultima
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della  sospensione  dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai
          sensi della sezione II del capo I del titolo VI.
              25-quater.  Oltre  alle  sanzioni  previste  nei  commi
          precedenti  non  e'  data  facolta'  di applicare ulteriori
          sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di
          cui al comma 6.
              26.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   alle   macchine  agricole  eccezionali  e  alle
          macchine operatrici eccezionali".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'Appendice I - art. 9 al titolo I del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n.  495 e successive modificazioni recante: "Regolamento di
          esecuzione  e di attuazione del Nuovo Codice della Strada",
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992,
          n.   303,   S.O.,   come  modificato  dal  regolamento  qui
          pubblicato e' il seguente:
              "Appendice  I  -  Art. 9 (Caratteristiche costruttive e
          funzionali  dei  veicoli  e  dei trasporti, eccezionali per
          massa).  -  1.  Le caratteristiche costruttive e funzionali
          dei  veicoli  eccezionali  e di quelli adibiti al trasporto
          eccezionale,  eccedenti  i limiti previsti dall'art. 62 del
          codice, sono le seguenti:
                a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
                  a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati
          dall'art. 61 del codice;
                  a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
                  a.3) velocita'  massima  calcolata per costruzione:
          70 km/h;
                  a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita',
          purche'  riconosciuti  ammissibili dalla Direzione generale
          della  M.C.T.C.,  devono intendersi elementi costruttivi ai
          fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
                  a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli
          assi,  da  utilizzare  per  brevi  tratti  stradali  ed  in
          condizione  di  scarsa  aderenza  degli  stessi, secondo le
          norme  emanate  al  riguardo dalla Direzione generale della
          M.C.T.C.;
                  a.6) altre  caratteristiche:  tutte  quelle proprie
          della categoria N3 di appartenenza.
                b) Per i veicoli a motore atti al traino:
                  b.1) massa  rimorchiabile  compresa tra 3 e 6 volte
          la  massa  complessiva  massima  del  veicolo  a  motore  e
          comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;
                  b.2) massa  aderente  non  inferiore  al  65% della
          massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo
          non  inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli
          a  due  o  a  tre  assi.  Nel caso di due assi direttivi il
          valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere
          non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
                  b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in
          servizio  di  traino:  62,5 km/h, con l'eccezione di cui al
          successivo punto b.4);
                  b.4) trasmissioni:  e'  ammesso  l'attrezzaggio con
          trasmissioni  che  consentano  di raggiungere una velocita'
          massima  calcolata  non  superiore a 70 km/h nei casi sotto
          indicati  e  se  il conseguimento di tale velocita' e' reso
          possibile da elementi costruttivi:
                    b.4.1) quando viaggiano isolati;
                    b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro
          i  limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e
          62  del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5
          dell'appendice III al titolo III;
                    b.4.3) quando     agganciano     un     rimorchio
          riconosciuto  per una massa complessiva massima di 42,6 t e
          formano  una  combinazione  della massa massima di 72 t nel
          rispetto  del  rapporto  di  traino  1,45. In questo caso i
          veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte
          le  norme  tecniche  specifiche per i veicoli eccezionali e
          per  trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia
          d'ingombro.  Non  si  effettua  la prova di cui al comma 5,
          lettera  b),  dell'appendice  III  al  titolo  III  o della
          verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore
          minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore
          del  veicolo  trattore  e' non inferiore a 259 kW. La massa
          complessiva  di  42,6  t,  nel  caso  di  semirimorchi,  e'
          riferita  alla  massa  gravante  sugli  assi  a  terra  del
          semirimorchio;
                  b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita',
          purche'  riconosciuti  ammissibili dalla Direzione generale
          della  M.C.T.C.,  devono intendersi elementi costruttivi ai
          fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
                  b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli
          assi,  da  utilizzare  per  brevi  tratti  stradali  ed  in
          condizione  di  scarsa  aderenza  degli  stessi, secondo le
          norme  emanate  al  riguardo dalla Direzione generale della
          M.C.T.C.;
                  b.7) altre  caratteristiche:  tutte  quelle proprie
          della categoria N3 di appartenenza.
                c) Per i veicoli rimorchiati:
                c.1) valore   della   massa  minima  complessiva  del
          rimorchio:  29  t;    per  i  semirimorchi  tale  massa  e'
          riferita a quella gravante sugli assi a terra;
                  c.2) velocita'  di base ai fini del dimensionamento
          e  dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione
          di  gonfiaggio  dei  pneumatici,  che in ogni caso non puo'
          superare i 10 bar:
                    c.2.1) 80  km/h  se  di massa complessiva da 29 a
          42,6 t;
                    c.2.2) 62,5   km/h   se   di   massa  complessiva
          superiore a 42,6 t e sino a 80 t;
                    c.2.3) 40  km/h se di massa complessiva superiore
          a  80  t.  Per  i  veicoli  rimorchiati  eccezionali  e per
          trasporti  eccezionali,  abbinabili a trattori classificati
          mezzi  d'opera,  la  velocita' di base deve comunque essere
          non inferiore a 80 km/h;
                  c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati
          dall'art. 61 del codice;