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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004, n. 325

Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/2/2005
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 9-2-2005
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'articolo  26  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, come
modificato  dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge
12 luglio  2004,  n.  168,  secondo  cui il Ministero dell'economia e
delle  finanze  «nel  rispetto  della vigente normativa in materia di
scelta  del  contraente,  stipula,  anche  avvalendosi di societa' di
consulenza  specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa
di  contabilita'  pubblica,  con  procedure  competitive tra primarie
societa'  nazionali  ed  estere,  convenzioni  con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi e
condizioni  ivi  previsti,  ordinativi di fornitura di beni e servizi
deliberati  dalle  amministrazioni  dello  Stato anche con il ricorso
alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione
di  tali  ordinativi  non  sono  sottoposti  al  parere di congruita'
economica.»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica 24 febbraio 2000, recante conferimento alla
CONSIP  s.p.a.  dell'incarico  di  stipulare  convenzioni e contratti
quadro   per   l'acquisto   di   beni   e  servizi  per  conto  delle
amministrazioni dello Stato;
  Visto l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  prevede  che  le  convenzioni di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  sono stipulate dalla CONSIP s.p.a., per
conto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ovvero di altre
pubbliche   amministrazioni   di   cui   all'articolo 1  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visti  gli  articoli 24  e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come modificati dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1° agosto  2003,  n.  212,  e come
ulteriormente modificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  l'articolo  3,  comma  172, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  secondo  cui,  al  fine  di  razionalizzare la spesa pubblica e
favorire  il  rispetto  del  patto  di  stabilita' interno, la CONSIP
s.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio,
puo'  fornire  su  specifica  richiesta  supporto e consulenza per le
esigenze  di  approvvigionamento  di  beni e servizi da parte di enti
locali  o  loro  consorzi,  assicurando  la partecipazione anche alle
piccole   e  medie  imprese  locali  nel  rispetto  dei  principi  di
concorrenza;
  Visto  l'articolo  3,  comma  171, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  secondo  cui  a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge   stessa  le  amministrazioni  pubbliche  possono  decidere  se
continuare  ad  utilizzare  o  meno  le  convenzioni  precedentemente
stipulate dalla CONSIP s.p.a.;
  Visto l'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ora  abrogato  dalla  legge  24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le
pubbliche  amministrazioni  considerate nella Tabella C allegata alla
legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali avevano l'obbligo,
per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi
caratterizzati  dall'alta  qualita'  dei servizi stessi e dalla bassa
intensita'  di  lavoro,  di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP s.p.a.;
  Visto  l'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  ora  abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui
con  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
entro  il  31 ottobre 2003, erano individuate le tipologie di servizi
di cui al primo periodo del comma 3;
  Visto  l'articolo  3,  comma  166, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   che  ha  abrogato,  tra  l'altro,  il  comma 3  (ad  eccezione
dell'ultimo  periodo,  a  tenore  del quale, al fine di consentire il
conseguimento   di  risparmi  di  spesa,  alle  predette  convenzioni
possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
della  legge 3 giugno 1999, n. 157) e il comma 3-bis dell'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
secondo  cui il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e'  emanato  dal  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  entro  il  31 marzo 2004, anche al fine di
indicare   le   linee   guida  generali  per  assicurare  la  massima
trasparenza nelle procedure non ancora concluse;
  Visto  l'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168,  recante  interventi  urgenti  per  il  contenimento della spesa
pubblica,  convertito  dalla  legge  30 luglio  2004,  n. 191, che ha
modificato l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 27 settembre
2004;
  Acquisito,   altresi',   l'avviso   favorevole  del  Consiglio  dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma
87,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplina le procedure di
gara  non  ancora  concluse  nel  quadro  dei  principi  generali  di
indirizzo  per  le  gare  bandite  dalla  CONSIP  S.p.A.  di  seguito
denominata CONSIP.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
          n.  488, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  finanziaria
          2000)», e' il seguente:
              «Art.  26.  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          di  beni  e  servizi deliberati dalle amministrazioni dello
          Stato  anche  con  il ricorso alla locazione finanziaria. I
          contratti  conclusi  con  l'accettazione di tali ordinativi
          non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma 25,  lettera  c), della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
          convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma  1, ovvero ne
          utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
          massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
          del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
          n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
          presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
          ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
          anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
          comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
          strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
          per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
          dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
          effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel comma 3.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti».
              -  Si  riporta  il  testo  dei commi 87, 166, 171 e 172
          dell'art.  3  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»:
              «87.  Il  decreto previsto dal comma 3-bis dell'art. 24
          della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni,  e' emanato dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri  entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare
          le   linee   guida   generali  per  assicurare  la  massima
          trasparenza nelle procedure non ancora concluse.».
              «166. L'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
          successive   modificazioni,   e'   abrogato,  ad  eccezione
          dell'ultimo  periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e
          7. Il comma 6 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,  e il comma 1-bis dell'art. 32 della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448,  sono  abrogati.  All'art.  26  della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) nella  rubrica  sono  aggiunte le seguenti parole:
          "che abbiano rilevanza nazionale";
                b) al  comma  1,  dopo le parole: "di fornitura" sono
          inserite  le  seguenti:  "di  beni  e  servizi  a rilevanza
          nazionale";
                c)  (Omissis).».
              «171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge   le   amministrazioni  pubbliche  possono
          decidere  se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni
          precedentemente stipulate dalla CONSIP S.p.a.
              172.  Al  fine  di  razionalizzare  la spesa pubblica e
          favorire  il  rispetto  del  patto di stabilita' interno la
          CONSIP    S.p.a.,    attraverso    proprie    articolazioni
          territoriali  sul  territorio,  puo'  fornire  su specifica
          richiesta   supporto   e  consulenza  per  le  esigenze  di
          approvvigionamento  di  beni  e  servizi  da  parte di enti
          locali  o loro consorzi assicurando la partecipazione anche
          alle  piccole  e  medie  imprese  locali  nel  rispetto dei
          principi di concorrenza».
              -  L'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), recita:
              «1.  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3,
          della   legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  per  pubbliche
          amministrazioni  si  intendono  quelle definite dall'art. 1
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Le
          convenzioni  di  cui al citato art. 26 sono stipulate dalla
          Concessionaria   servizi   informatici   pubblici  (CONSIP)
          S.p.A.,  per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, ovvero di altre pubbliche
          amministrazioni   di   cui  al  presente  comma,  e  devono
          indicare,  anche  al  fine  di  tutelare il principio della
          libera  concorrenza  e  dell'apertura dei mercati, i limiti
          massimi  dei  beni  e  dei  servizi  espressi in termini di
          quantita'.  Le  predette  convenzioni  indicano altresi' il
          loro periodo di efficacia».
              -  L'art.  1  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche), recita:
              «Art.  1  (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come modificato
          dall'art.  1  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23  ottobre  1992,  n.  421,  e successive modificazioni, e
          dall'art.  11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi',  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          provincie   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica».
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 24 e 32 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              «Art.  24.  (Patto di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2002-2004,  per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma 1  dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma 1,  il  complesso  delle  spese  correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al   comma 1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono  escluse  dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
              4-bis.  Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi
          2  e  4,  per  gli  enti che hanno esternalizzato i servizi
          negli  anni  1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per
          l'anno  2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente
          commisurata   alla   spesa   corrente  sostenuta  nell'anno
          precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
          sia stata superiore.
              5.
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  di rilevanza
          nazionale  le  province, i comuni, le comunita' montane e i
          consorzi  di  enti  locali possono aderire alle convenzioni
          stipulate  ai  sensi  dell'art.  26 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488,  e successive modificazioni, e dell'art. 59
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              7.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2 per cento e del 3 per cento.
              10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
          fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
          stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
          superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
          informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
              11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
          devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
          con riferimento agli impegni assunti.
              12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
          comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
          effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
          conto di tesoreria.
              13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
          commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
          sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
              14.   Alle   finalita'  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono,  per  il  rispettivo  territorio,  le  province
          autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
          alle  stesse  attribuite  dallo  statuto  speciale  e dalle
          relative norme di attuazione».
              «Art.   32.  (Contenimento  e  razionalizzazione  delle
          spese). 1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti
          di  bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici
          diversi  da  quelli  di  cui  al comma 6, dell'art. 24, non
          considerati  nella  tabella C  della  presente  legge  sono
          ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del
          6  per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004.
          Essi,  inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare
          i  propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e
          migliorare   l'efficienza  gestionale.  Delle  economie  di
          gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione
          dei trasferimenti erariali.
              1-bis.
              2.  Gli  importi  dei  contributi di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
              3.  La  dotazione  delle unita' previsionali di base di
          cui  al  comma  2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente.».
              -  L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n.  168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa
          pubblica),   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2004, n. 191, recita:
              «1.  All'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
          351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) al  comma  1,  dopo  la parola: "conferendo", sono
          inserite le seguenti: "o trasferendo";
                b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
                  "2-bis.    I    crediti    per    finanziamenti   o
          rifinanziamenti   concessi,  dalle  banche  o  dalla  Cassa
          depositi  e  prestiti  S.p.a.,  ai  fondi di cui al comma 1
          godono  di  privilegio  speciale sugli immobili conferiti o
          trasferiti  al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito
          anche  ipotecario  acceso successivamente. I decreti di cui
          al  comma  1  possono  prevedere  la misura in cui i canoni
          delle  locazioni  e  gli  altri  proventi  derivanti  dallo
          sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo
          siano    destinati   prioritariamente   al   rimborso   dei
          finanziamenti  e rifinanziamenti e siano indisponibili fino
          al completo soddisfacimento degli stessi.
              2-ter.  Gli  immobili  in  uso governativo, conferiti o
          trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
          all'Agenzia  del demanio, che li assegna ai soggetti che li
          hanno  in  uso,  per  periodi  di  durata  fino a nove anni
          rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
          dal  Ministero  dell'economia e delle finanze sulla base di
          parametri  di  mercato.  I  contratti  di locazione possono
          prevedere  la  rinuncia  al diritto di cui all'ultimo comma
          dell'art.  27  della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo
          previsto  dal  comma  1,  quinto  periodo, dell'art. 29 del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
          essere  incrementato  anche  con  quota parte delle entrate
          derivanti dal presente articolo.
              2-quater.  Si  applicano  il  comma  1,  quinto  e nono
          periodo,  ed  il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
              2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
          connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
          nonche'  quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
          tutti  i  provvedimenti,  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni  e  formalita'  inerenti  ai  predetti apporti,
          trasferimenti   e   finanziamenti,  alla  loro  esecuzione,
          modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie di qualunque
          tipo  da  chiunque  e  in qualsiasi momento prestate e alle
          loro   eventuali   surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,
          frazionamenti  e  cancellazioni anche parziali, ivi incluse
          le  cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a tali
          operazioni  e  le cessioni anche parziali dei crediti e dei
          contratti  ad  esse  relativi,  sono esenti dall'imposta di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale  e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da
          ogni altro tributo o diritto.».
          Nota all'art. 1:
              - Per l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, vedi note alle premesse.