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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2004, n. 305

Approvazione di obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie di I grado.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/1/2004
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-1-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  25 marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo,  con Protocollo addizionale, firmato a Roma
il   18 febbraio   1984,  che  apporta  modificazioni  al  Concordato
lateranense  dell'11 febbraio  1929,  tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
1985,  n.  751,  relativo  all'esecuzione dell'Intesa tra l'autorita'
scolastica   italiana   e   la  Conferenza  episcopale  italiana  per
l'insegnamento  della religione cattolica nelle scuole pubbliche e le
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 3, lettera i);
    Vista  la  legge  28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale;
    Visto  il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente
la   definizione   delle   norme   generali   relative   alla  scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo
1  della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare gli allegati C
e D;
    Vista    l'Intesa    del   26 maggio   2004   tra   il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e il Presidente
della  Conferenza  episcopale  italiana,  relativa all'individuazione
degli  obiettivi  specifici di apprendimento propri dell'insegnamento
della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per
i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 2004;
    Sulla  proposta  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. Sono approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri
dell'insegnamento   della   religione   cattolica  nell'ambito  delle
indicazioni  nazionali  per  i  piani  di studio personalizzati nelle
scuole   secondarie   di   I   grado  statali  e  paritarie,  di  cui
all'allegato.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Moratti,  Ministro dell'istruzione,
                                     dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2004
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 312
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

                 -  L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  i), comma 3,
          dell'art.  2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Sono  sottoposti  alla deliberazione del Consiglio
          dei Ministri:
                a) - h) (Omissis);
                i) gli  atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
          Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione».