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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. 302

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-1-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2010)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 5-1-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195, recante
"Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
    Viste  le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di  contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento civile e militare, nonche' del personale
delle  Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e
militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
    Viste  le  disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
    Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere  a) e b), e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento militare in precedenza indicate, nonche'
delle Forze armate;
    Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico
2004-2005   per   il  personale  non  dirigente  delle  Forze  armate
(Esercito,   Marina,   Aeronautica),  concertato  -  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195  -  in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e
dallo  Stato  maggiore  della  difesa,  dalla Sezione COCER Esercito,
dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  maggio 2003, n. 193, recante
"Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non dirigente
delle  Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86";
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  28  ottobre  2004, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finaziarie  e in
assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7,
lo  schema  di  provvedimento  riguardante il personale non dirigente
delle Forze armate;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata

    1.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto
si  applica  al  personale  delle  Forze  armate,  esclusa l'Arma dei
carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di
porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
    2.  Il  presente  decreto  concerne gli aspetti retributivi ed e'
valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
    3.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
          Avvertenza:

              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
          modificato  e  integrato  dal  decreto legislativo 31 marzo
          2000,  n.  129, reca: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6
          marzo   1992,   n.   216,   in  materia  di  procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.». Si
          riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7:
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato    dai   rispettivi   ordinamenti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma 4,  e delle altre disposizioni del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
              «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
                A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera A) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma 1,  lettera A) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera   B),  e  al  comma 2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.».
              «Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine le
          organizzazioni  sindacali  del  personale  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
          stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del Comando generale corrispondente.
              1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita  di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo   di  cui  al  comma 3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento   militare   di  cui  all'articolo 2,  comma 1,
          lettera  B),  si  svolgono  in  riunioni  cui partecipano i
          delegati  dei  Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della Guardia di finanza e rappresentanti delle
          rispettive   sezioni   COCER   e   si   concludono  con  la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre  1991,  n.  412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma 11,   in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20,  le  controdeduzioni  devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
              12.  La disciplina emanata con i decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.».
              -  Il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, reca:
          «Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non
          dirigente  delle  Forze  di polizia e delle Forze armate, a
          norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.».
              - La  legge 29 marzo 2001, n. 86 reca: «Disposizioni in
          materia  di  personale  delle Forze armate e delle Forze di
          polizia.». Si riporta il testo dell'art. 7:
              «Art.  7  (Delega  al  Governo  in  materia  di livelli
          retributivi  del  personale  delle Forze di polizia e delle
          Forze  armate).  -  1. Al fine di garantire la specificita'
          del   personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
          retributivi  di  tale  personale,  ad  esclusione di quello
          dirigente,  prevedendo  in  luogo del vigente inquadramento
          nei  livelli  stipendiali  stabilito  dalla legge 11 luglio
          1980,  n.  312, e successive modificazioni, l'introduzione,
          attraverso  iniziative di razionalizzazione retributiva, di
          parametri  di  stipendio  in  relazione  al  grado  o  alla
          qualifica rivestiti.
              2.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1, qualora
          dalla  loro  attuazione  derivino  nuovi o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello Stato, dovranno essere emanati
          solo  se  nella  legge  finanziaria per l'anno 2002 vengano
          stanziate  le  occorrenti  risorse  nell'ambito delle somme
          previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   d'intesa   con   il
          Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le
          amministrazioni  interessate,  definisce  il  quadro  delle
          esigenze  ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al
          comma 1.  Le  risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
          definite   sentite   le   organizzazioni   sindacali  e  le
          rappresentanze  militari  delle categorie interessate, sono
          allocate  in  appositi  capitoli  distinti da quelli per le
          altre  categorie  di  personale  dei  comparti del pubblico
          impiego.
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  ai  fini  dell'espressione, entro trenta giorni
          dalla  data  di  assegnazione, del parere delle Commissioni
          parlamentari competenti per materia».
              -   La   legge   24   dicembre   2003,  n.  350,  reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).».
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e' riportato nelle note alle premesse.