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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2004, n. 302

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-1-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2010)
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Testo in vigore dal: 5-1-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195, recante
"Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
    Viste  le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di  contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento civile e militare, nonche' del personale
delle  Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e
militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
    Viste  le  disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
    Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere  a) e b), e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento militare in precedenza indicate, nonche'
delle Forze armate;
    Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico
2004-2005   per   il  personale  non  dirigente  delle  Forze  armate
(Esercito,   Marina,   Aeronautica),  concertato  -  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195  -  in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e
dallo  Stato  maggiore  della  difesa,  dalla Sezione COCER Esercito,
dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  maggio 2003, n. 193, recante
"Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non dirigente
delle  Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86";
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  28  ottobre  2004, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finaziarie  e in
assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7,
lo  schema  di  provvedimento  riguardante il personale non dirigente
delle Forze armate;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata

    1.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto
si  applica  al  personale  delle  Forze  armate,  esclusa l'Arma dei
carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di
porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
    2.  Il  presente  decreto  concerne gli aspetti retributivi ed e'
valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
    3.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195, recante
"Procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
    Viste  le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo  n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali
e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere
di  contestualita', per l'adozione di separati decreti del Presidente
della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento civile e militare, nonche' del personale
delle  Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e
militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
    Viste  le  disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
    Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere  a) e b), e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto
legislativo  n.  195  del  1995,  riguardanti  le  delegazioni  e  le
procedure  negoziali  e  di  concertazione,  rispettivamente  per  il
personale  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di  polizia  ad  ordinamento militare in precedenza indicate, nonche'
delle Forze armate;
    Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio economico
2004-2005   per   il  personale  non  dirigente  delle  Forze  armate
(Esercito,   Marina,   Aeronautica),  concertato  -  ai  sensi  delle
richiamate  disposizioni  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195  -  in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e
dallo  Stato  maggiore  della  difesa,  dalla Sezione COCER Esercito,
dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  maggio 2003, n. 193, recante
"Sistema  dei  parametri  stipendiali  per il personale non dirigente
delle  Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7
della legge 29 marzo 2001, n. 86";
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);
Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo  7,  comma  11, ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  28  ottobre  2004, con la quale e' stato approvato, ai
sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195
del  1995,  previa  verifica  delle  compatibilita'  finaziarie  e in
assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7,
lo  schema  di  provvedimento  riguardante il personale non dirigente
delle Forze armate;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                   Ambito di applicazione e durata

    1.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio  1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto
si  applica  al  personale  delle  Forze  armate,  esclusa l'Arma dei
carabinieri (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di
porto, ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva.
    2.  Il  presente  decreto  concerne gli aspetti retributivi ed e'
valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
    3.  Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica disciplinata dal presente
decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal
mese  successivo,  un elemento provvisorio della retribuzione pari al
trenta  per  cento  del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri  stipendiali  vigenti.  Dopo  ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale,  detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso
di  inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli  effetti  economici  previsti  dal nuovo decreto del Presidente
della  Repubblica  emanato  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995.