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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n. 300

Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-1-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2007)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 4-1-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2003/33/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati membri in
materia  di  pubblicita'  e di sponsorizzazione a favore dei prodotti
del tabacco;
  Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;
  Vista   la  legge  6 agosto  1990,  n.  223,  ed,  in  particolare,
l'articolo 8, comma 14;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le  politiche  comunitarie, di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
delle attivita' produttive, della salute e delle comunicazioni;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
    a) prodotti  del  tabacco:  tutti  i prodotti destinati ad essere
fumati,   fiutati,   succhiati   o  masticati  se  costituiti,  anche
parzialmente, di tabacco;
    b) pubblicita': ogni forma di comunicazione commerciale che abbia
lo scopo o l'effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto
del tabacco;
    c) sponsorizzazione:  qualsiasi  forma  di  contributo pubblico o
privato ad un evento, un'attivita' o una persona che abbia lo scopo o
l'effetto,  diretto  od  indiretto,  di  promuovere  un  prodotto del
tabacco;
    d) servizi  della  societa'  dell'informazione:  i servizi di cui
all'articolo  1,  comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n.
317, e successive modificazioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della costituzione e' il seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  I  testi  dell'art.  1 e dell'allegato B della legge
          31 ottobre  2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2003) sono i seguenti:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
          «Allegato  B  (Art.  1,  commi  1  e  3)      96/61/CE  del
          Consiglio,  del  24 settembre  1996, sulla prevenzione e la
          riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European     Airlines     (AEA),     European     Transport
          Workers'Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association
          (ECA),   European   Regions  Airline  Association  (ERA)  e
          International Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.
              -  La direttiva 2003/33/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          n. L 152 del 20 giugno 2003.
              - La legge 10 aprile 1962, n. 165, reca: «Divieto della
          propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo.».
              -  Il testo dell'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto
          1990,   n.  223  (Disciplina  del  sistema  radiotelevisivo
          pubblico e privato) e' il seguente:
              «Art.  8  (Disposizioni  sulla  pubblicita).  -  1.-13.
          (Omissis).
              14.  I  programmi  non  possono essere sponsorizzati da
          persone  fisiche  o  giuridiche la cui attivita' principale
          consista  nella  fabbricazione  o vendita di sigarette o di
          altri  prodotti  del tabacco, nella fabbricazione o vendita
          di   superalcolici,   nella   fabbricazione  o  vendita  di
          medicinali   ovvero   nella  prestazione  di  cure  mediche
          disponibili unicamente con ricetta medica.».

          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          legge  21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
          in  attuazione  della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  22 giugno 1998, modificata
          dalla  direttiva  98/48/CE  del  Parlamento  europeo  e del
          Consiglio del 20 luglio 1998) e' il seguente:
              «Art.  1  (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della
          presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di
          cui  al  decreto-legge  30 giugno 1982, n. 390, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si
          intende per:
                a) (Omissis);
                b) "servizio":   qualsiasi  servizio  della  societa'
          dell'informazione,  vale a dire qualsiasi servizio prestato
          normalmente   dietro  retribuzione,  a  distanza,  per  via
          elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di
          servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per
          "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza
          simultanea  delle parti; per "servizio per via elettronica"
          un  servizio  inviato all'origine e ricevuto a destinazione
          mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa
          la  compressione digitale e di memorizzazione di dati e che
          e'  interamente  trasmesso,  inoltrato  e ricevuto mediante
          fili,  radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;
          per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di
          servizi"  un servizio fornito mediante trasmissione di dati
          su richiesta individuale;».