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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 297

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
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Testo in vigore dal: 30-12-2004
al: 11-3-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria 1999) ed in particolare
l'articolo 14;
  Vista  la  legge  24  novembre  1981,  n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione   dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio,  ai  sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205;
  Vista  la  legge  3  febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria 2002) ed in particolare
l'articolo 3;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
12   settembre   2000,  n.  410,  recante  adozione  del  regolamento
concernente  la  ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche   protette,  incaricati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                           Uso commerciale

  1.  Salva  l'applicazione  delle  norme  penali  vigenti,  chiunque
impiega   commercialmente   in   maniera   diretta  o  indiretta  una
denominazione  protetta,  intendendo  per  tale  una denominazione di
origine   o   una   indicazione   geografica   cosi'   come  definite
nell'articolo  2  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
14  luglio  1992,  o  il segno distintivo o il marchio, registrati ai
sensi   del   citato   regolamento,   e'   sottoposto  alle  sanzioni
amministrative di seguito individuate:
    a)  per  prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso
tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:
      1)  del mancato assoggettamento al controllo della struttura di
controllo  pubblica  designata  o  privata  autorizzata dal Ministero
delle  politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della
legge  24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della
legge   21  dicembre  1999,  n.  526,  e'  sottoposto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
      2)  del mancato ottenimento della certificazione di conformita'
rilasciata  dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e'
sottoposto   alla   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro
duemilacinquecento ad euro sedicimila;
      3)  dell'accertata violazione della disciplina di produzione e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad
euro tredicimila;
    b)  per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo
stesso  tipo,  nella misura in cui l'uso della denominazione protetta
consente  di  sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e'
sottoposto   alla   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro
cinquecento ad euro tremilacinquecento;
    c)  per  prodotti  composti,  elaborati  o trasformati che recano
nell'etichettatura,  nella  presentazione  o  nella  pubblicita',  il
riferimento   ad  una  denominazione  protetta,  e'  sottoposto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro
sedicimila.  Non  costituisce violazione di cui alla presente lettera
il riferimento alla denominazione protetta:
      1)  quando  la  denominazione  e' il componente esclusivo della
categoria   merceologica  di  appartenenza  e  gli  utilizzatori  del
prodotto  composto,  elaborato  o  trasformato  sono  autorizzati dal
Consorzio  di  tutela  della  denominazione  protetta riconosciuto ai
sensi  dell'articolo  53  della  legge  24  aprile 1998, n. 128, come
sostituito  dall'articolo  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e
risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato
dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento
del  Consorzio  la  predetta  autorizzazione puo' essere concessa dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
    2)  o  quando  il  riferimento  alla  denominazione  protetta  e'
riportato  soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che
lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.
  2.  Chiunque  detiene  per la commercializzazione o l'immissione al
consumo   prodotti   privi   della  indicazione  della  denominazione
protetta,  gia'  certificati  conformi  ad  essa,  e' sottoposto alla
sanzione   amministrativa   pecuniaria   di   euro   cento  per  ogni
chilogrammo,  litro  o  frazione  di essi o comunque per ogni singola
confezione,  qualora  essa  sia di peso o di capacita' inferiore alle
misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.
  3.  Per  tutti  gli  illeciti  previsti  al  comma 1 e' disposta la
sanzione   accessoria  dell'inibizione  all'uso  della  denominazione
protetta  per  le  quantita' accertate e, tenuto conto della gravita'
del  fatto,  desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle
condotte  sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione
in   errore   dei   consumatori   finali,  puo'  essere  disposta  la
pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del
soggetto cui la sanzione e' applicata.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  e' pubblicato in
          G.U.C.E. n. L 208 del 24 luglio 1992.
              - L'art.  14  della  legge  21 dicembre  1999,  n.  526
          (Disposizioni  per  l'adempimento  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge
          comunitaria  1999)  che ha modificato l'art. 53 della legge
          24 aprile 1998, n. 128, reca:
              "Art.  53  (Controlli  e  vigilanza sulle denominazioni
          protette  e  sulle  attestazioni  di  specificita). - 1. In
          attuazione  di  quanto previsto all'art. 10 del regolamento
          (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio,  del  14 luglio 1992, e
          all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio,
          del  14 luglio 1992 il Ministero delle politiche agricole e
          forestali    e'    l'autorita'    nazionale   preposta   al
          coordinamento  dell'attivita'  di  controllo e responsabile
          della  vigilanza  sulla stessa. L'attivita' di controllo di
          cui  all'art.  10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
          all'art.  14  del  citato  regolamento  (CEE) n. 2082/92 e'
          svolta  da  autorita' di controllo pubbliche designate e da
          organismi   autorizzati  con  decreto  del  Ministro  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  sentito  il  gruppo  di
          valutazione  istituito  con  decreto  25 maggio  1998,  del
          Ministro   per   le  politiche  agricole  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.
              2.  Le  autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi
          di  controllo  privati devono preventivamente prevedere una
          valutazione dei requisiti relativi a:
                a) conformita'   alla   norma  europea  EN 45011  del
          26 giugno 1989;
                b)   disponibilita'   di  personale  qualificato  sul
          prodotto   specifico   e   di   mezzi  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' di controllo;
                c) adeguatezza delle relative procedure.
              3.  Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
          per  taluni  controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo
          deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
              4.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate
          in caso di:
                a) perdita  dei  requisiti  di  cui al comma 2 sia da
          parte  degli  organismi privati autorizzati sia da parte di
          organismi  terzi  dei  quali  essi  si  siano eventualmente
          avvalsi;
                b) violazione della normativa comunitaria in materia;
                c) mancanza  dei  requisiti  in  capo  agli organismi
          privati  e  agli organismi terzi, accertata successivamente
          all'autorizzazione  in  forza  di silenzio-assenso ai sensi
          del comma 13.
              5.  La  revoca  o  la  sospensione  dell'autorizzazione
          all'organismo  di  controllo  privato puo' riguardare anche
          una  singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di
          tale  attivita'  il  Ministero  delle  politiche agricole e
          forestali  si avvale delle strutture del Ministero stesso e
          degli enti vigilati.
              6.  Gli organismi privati che intendano proporsi per il
          controllo  delle  denominazioni  registrate  ai sensi degli
          articoli 5  e  17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
          dell'art.  7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
          presentare  apposita richiesta al Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              7.  E'  istituito  presso  il Ministero delle politiche
          agricole  e forestali un elenco degli organismi privati che
          soddisfino  i  requisiti  di  cui  al  comma 2,  denominato
          "Elenco   degli  organismi  di  controllo  privati  per  la
          denominazione  di origine protetta (D.O.P.), la indicazione
          geografica   protetta   (I.G.P.)   e   la  attestazione  di
          specificita' (S.T.G.)".
              8.  La  scelta dell'organismo privato e' effettuata tra
          quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
                a) dai  soggetti  proponenti le registrazioni, per le
          denominazioni  registrate  ai  sensi dell'art. 5 del citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92;
                b) dai  soggetti  che  abbiano svolto, in conformita'
          alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
          protette,  funzioni  di  controllo  e  di vigilanza, per le
          denominazioni  registrate  ai sensi dell'art. 17 del citato
          regolamento  (CEE)  n.  2081/92.  In  assenza  dei suddetti
          soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti proponenti
          le registrazioni;
                c) dai produttori, singoli o associati, che intendono
          utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi
          del  citato  regolamento  (CEE)  n.  2082/92,  individuando
          l'organismo   di  controllo  nella  corrispondente  sezione
          dell'elenco  previsto  al comma 7 e comunicando allo stesso
          l'inizio della loro attivita'.
              9.  In  assenza  della  scelta  di  cui  al comma 8, le
          regioni  e le province autonome, nelle cui aree geografiche
          ricadono  le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da
          designare   o  gli  organismi  privati  che  devono  essere
          iscritti   all'elenco  di  cui  al  comma 7.  Nel  caso  di
          indicazione   di  autorita'  pubbliche,  queste,  ai  sensi
          dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE)
          n.  2081/92  e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
          2082/92,  possono  avvalersi  di  organismi  terzi  che, se
          privati,  devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e
          devono essere iscritti all'elenco.
              10.  Il  Governo  esercita, ai sensi dell'art. 11 della
          legge  9 marzo  1989,  n.  86,  il  potere  sostitutivo nei
          confronti  delle  regioni  nell'adozione  dei provvedimenti
          amministrativi  necessari  in caso di inadempienza da parte
          delle autorita' di controllo designate.
              11.  Gli  organismi  privati autorizzati e le autorita'
          pubbliche  designate possono svolgere la loro attivita' per
          una  o  piu'  produzioni  riconosciute  ai sensi del citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE)
          n.  2082/92.  Ogni  produzione  riconosciuta  ai  sensi del
          citato   regolamento   (CEE)  n.  2081/92  e'  soggetta  al
          controllo  di un solo organismo privato autorizzato o delle
          autorita'  pubbliche  designate, competenti per territorio,
          tra  loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi
          del  citato  regolamento  (CEE)  n.  2082/92 e' soggetta al
          controllo  di  uno  o  piu' organismi privati autorizzati o
          delle   autorita'   pubbliche   designate,  competenti  per
          territorio, fra loro coordinate.
              12.  La  vigilanza sugli organismi di controllo privati
          autorizzati  e'  esercitata  dal  Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e dalle regioni o province autonome
          per  le  strutture  ricadenti  nel  territorio  di  propria
          competenza.
              13.  Le  autorizzazioni  agli  organismi  privati  sono
          rilasciate  entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto
          si  forma  il  silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di
          sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
              14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di
          cui  al  comma 7  sono posti a carico degli iscritti, senza
          oneri per il bilancio dello Stato.
              15.  I  consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e
          delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi
          dell'art.  2602  del  codice  civile  ed  hanno funzioni di
          tutela,  di  promozione, di valorizzazione, di informazione
          del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
          alle denominazioni.
              Tali   attivita'   sono  distinte  dalle  attivita'  di
          controllo  e  sono  svolte  nel  pieno  rispetto  di quanto
          previsto  all'art.  10  del  citato  regolamento  (CEE)  n.
          2081/92  e  all'art.  14  del  citato  regolamento (CEE) n.
          2082/ 92.  I  consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono
          le   funzioni   di   cui  al  presente  comma  su  incarico
          dell'autorita'  nazionale  preposta  ai  sensi  delle leggi
          vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
          incarico   conferito   con   decreto  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  e  forestali.  Nello svolgimento della
          loro attivita' i consorzi di tutela:
                a) possono    avanzare    proposte    di   disciplina
          regolamentare  e  svolgono  compiti  consultivi relativi al
          prodotto interessato;
                b) possono   definire  programmi  recanti  misure  di
          carattere  strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
          al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
          sicurezza   igienico-sanitaria,  caratteristiche  chimiche,
          fisiche,   organolettiche   e   nutrizionali  del  prodotto
          commercializzato;
                c) possono  promuovere  l'adozione di delibere con le
          modalita'  e  i  contenuti  di  cui all'art. 11 del decreto
          legislativo  30  aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai
          requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
                d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal
          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla
          vigilanza,  alla  tutela  e alla salvaguardia della D.O.P.,
          della I.G.P. o della attestazione di specificita' da abusi,
          atti  di  concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio
          delle   denominazioni  tutelate  e  comportamenti  comunque
          vietati  dalla  legge;  tale attivita' e' esplicata ad ogni
          livello  e  nei  confronti  di chiunque, in ogni fase della
          produzione,  della  trasformazione  e  del  commercio. Agli
          agenti  vigilatori  dipendenti dai consorzi, nell'esercizio
          di  tali  funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle
          forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza
          purche'  essi  possiedano i requisiti determinati dall'art.
          81  del  regolamento  approvato con regio decreto 20 agosto
          1909,  n.  666,  e prestino giuramento innanzi al sindaco o
          suo  delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della
          qualifica  di  agente  di  pubblica sicurezza mantengono la
          qualifica    stessa,    salvo   che   intervenga   espresso
          provvedimento di revoca.
              16.  I segni distintivi dei prodotti a D.O.P., I.G.P. e
          S.T.G.  sono  quelli  indicati  nei rispettivi disciplinari
          vigenti  ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e
          n.   2082/92.   Gli   eventuali   marchi   collettivi   che
          identificano  i  prodotti  D.O.P.,  I.G.P.  e  S.T.G., sono
          detenuti,  in  quanto dagli stessi registrati, dai consorzi
          di  tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I
          marchi  collettivi  medesimi  sono  utilizzati  come  segni
          distintivi  delle produzioni conformi ai disciplinari delle
          rispettive  D.O.P.,  I.G.P.  e  S.T.G., come tali attestate
          dalle  strutture  di  controllo  autorizzate  ai  sensi del
          presente   articolo,   a   condizione   che   la   relativa
          utilizzazione   sia   garantita   a   tutti   i  produttori
          interessati   al  sistema  di  controllo  delle  produzioni
          stesse.  I  costi  derivanti dalle attivita' contemplate al
          comma 15  sono  a  carico  di  tutti  i  produttori  e  gli
          utilizzatori  secondo criteri stabiliti con regolamento del
          Ministro delle politiche agricole e forestali.
              17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,   da   emanare  entro  il  31 marzo  2000,  sono
          stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
          rappresentativita'  per  il  riconoscimento dei consorzi di
          tutela  nonche'  i  criteri  che assicurino una equilibrata
          rappresentanza   delle   categorie  dei  produttori  e  dei
          trasformatori  interessati  alle  D.O.P.,  I.G.P.  e S.T.G.
          negli organi sociali dei consorzi stessi.
              18.  I  consorzi  regolarmente  costituiti alla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  disposizione  devono
          adeguare,  ove  necessario,  i  loro statuti entro due anni
          dalla  data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17
          alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
              19.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
          applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
          di attuazione.".
              -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale".
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507,
          reca:  "Depenalizzazione  dei  reati  minori  e riforma del
          sistema  sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge
          25 giugno 1999, n. 205.".
              -  L'art.  1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega
          al  Governo  per  la  depenalizzazione  dei  reati minori e
          modifiche al sistema penale e tributario), cosi' recita:
              "Art.  1  (Delega).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  un  decreto  legislativo  per  la
          trasformazione    da    illecito    penale    in   illecito
          amministrativo   e   per   la   riforma   della  disciplina
          sanzionatoria  nelle  materie indicate negli articoli 3, 4,
          5,  6,  7  e  8,  e  per attribuire al giudice di pace, nel
          rispetto   dei   principi   e  criteri  direttivi  previsti
          dall'art.  2,  la  competenza  in  materia  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
          della legge 24 novembre 1981, n. 689".
              -   L'art.   3  della  legge  3 febbraio  2003,  n.  14
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 2002), cosi' recita:
              "Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma 1  e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  a  norma dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
          presente  articolo,  il  Governo  acquisisce  i  pareri dei
          competenti  organi  parlamentari che devono essere espressi
          entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
          inutilmente  il  termine  predetto,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque emanati.".
              -  Il  decreto  del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  12 settembre  2000,  n. 410, reca: "Adozione del
          regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti
          dalle  attivita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni
          di   origine  e  delle  indicazioni  geografiche  protette,
          incaricati   dal   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali".
          Note all'art. 1:
              - L'art.  2  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92, cosi'
          recita:
              "Art.   2.   -   1.  La  protezione  comunitaria  delle
          denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei
          prodotti  agricoli  ed alimentari e' ottenuta conformemente
          al presente regolamento.
              2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
                a) denominazione  d'origine:  il nome di una regione,
          di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese
          che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
                  originario   di   tale   regione,   di  tale  luogo
          determinato o di tale Paese e
                  la  cui  qualita'  o  le  cui caratteristiche siano
          dovute   essenzialmente   o   esclusivamente   all'ambiente
          geografico  comprensivo  dei fattori naturali ed umani e la
          cui  produzione,  trasformazione  ed elaborazione avvengano
          nell'area geografica delimitata;
                b) indicazione geografica: il nome di una regione, di
          un  luogo  determinato  o, in casi eccezionali, di un Paese
          che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
                  originario   di   tale   regione,   di  tale  luogo
          determinato o di tale Paese e
                  di  cui  una determinata qualita', la reputazione o
          un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine
          geografica  e  la  cui  produzione  e/o  trasformazione e/o
          elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.
              3.   Sono   altresi'   considerate  come  denominazioni
          d'origine  alcune denominazioni tradizionali, geografiche o
          meno,  che  designano  un  prodotto  agricolo  o alimentare
          originario  di  una  regione o di un luogo determinato, che
          soddisfi  i  requisiti  di  cui al paragrafo 2, lettera a),
          secondo trattino.
              4.   In   deroga   al   paragrafo 2,  lettera a),  sono
          equiparate  a  denominazioni  d'origine talune designazioni
          geografiche  qualora  le  materie  prime  dei  prodotti  in
          questione provengano da un'area geografica piu' ampia della
          zona di trasformazione o diversa da essa, purche':
                la   zona  di  produzione  della  materia  prima  sia
          delimitata,
                sussistano  condizioni  particolari per la produzione
          delle materie prime e
                esista  un  regime  di  controllo  atto  a  garantire
          l'osservanza di dette condizioni.
              5.  Ai  fini  del  paragrafo 4 sono considerati materie
          prime  soltanto  gli  animali  vivi,  le carni ed il latte.
          L'utilizzazione  di altre materie prime puo' essere ammessa
          secondo la procedura prevista all'art. 15.
              6.  Per  poter  beneficiare  della  deroga  di  cui  al
          paragrafo 4   le   designazioni  in  causa  debbono  essere
          riconosciute  oppure  essere  gia' state riconosciute dallo
          Stato   membro  interessato  come  denominazioni  d'origine
          protette  a livello nazionale ovvero, qualora non esista un
          simile  regime,  aver  comprovato un carattere tradizionale
          nonche' una reputazione ed una notorieta' eccezionali.
              7.  Per  poter  beneficiare  della  deroga  di  cui  al
          paragrafo 4  le  domande  di  registrazione  debbono essere
          presentate  entro  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  regolamento.  Per  l'Austria,  la  Finlandia e la
          Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data
          di adesione.
              Per  la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia,
          la  Lituania,  l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e
          la  Slovacchia  il  periodo in questione decorre dalla data
          della loro adesione".
              -  Per  la  legge  24 aprile 1998, n. 128, e l'art. 53,
          vedi  note alle premesse. Per la legge 21 dicembre 1999, n.
          526, e l'art. 14, vedi note alle premesse.