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DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279

Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2005, n. 5 (in G.U. 28/01/2005, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2006)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 29-1-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s),
della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire un
quadro  normativo  minimo  che  consenta  l'attuazione  delle  misure
necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme
di   colture   che   attualmente   possono   essere   praticate,   in
considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la
prossima campagna di semina;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro   delle   politiche   agricole  e  forestali,  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con i Ministri per le politiche
comunitarie,  per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze
e della salute;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Il  presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della
Commissione  2003/556/CE,  del  23  luglio  2003, definisce il quadro
normativo  minimo  per  la  coesistenza  tra le colture transgeniche,
escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione(( autorizzate ai
sensi  del  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
adottato,  d'intesa  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo
8  luglio  2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine
di  non  compromettere  la  biodiversita' dell'ambiente naturale e di
garantire  la  liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta
dei  consumatori  e  la  qualita'  e  la  tipicita'  della produzione
agroalimentare nazionale. ))
  2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture  transgeniche:  le coltivazioni che fanno uso di organismi
   geneticamente   modificati,   secondo   la   definizione   di  cui
   all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture   biologiche:  le  coltivazioni  che  adottano  metodi  di
   produzione  di  cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,
   del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle
   definite alle lettere a) e b).