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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. 280

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30-11-2004.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2004)
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Testo in vigore dal: 30-11-2004
al: 28-1-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di adottare norme
volte a fronteggiare la crisi intervenuta in alcuni settori economici
e  ad  assicurare  la  funzionalita' di alcuni settori della pubblica
amministrazione,   nonche'   a  corrispondere  a  pressanti  esigenze
sociali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia e delle finanze, del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  e del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie e con il
Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Stato di grave crisi di mercato  e  interventi urgenti a sostegno del
                          settore agricolo

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e'
dichiarato  lo  stato  di grave crisi di mercato per le produzioni di
cui  all'allegato  1 del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo
127,  comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile,
sia  inferiore  del  trenta  per  cento del prezzo medio unitario del
triennio precedente.
  2.  Gli  imprenditori  agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile,  le  cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai
sensi  del  comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo
5,   comma  2,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,
nell'ambito  delle disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale
-  interventi  indennizzatori  - di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo  decreto  legislativo.  Ai predetti imprenditori agricoli si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  anche  con  riferimento  ai  versamenti  degli oneri
previdenziali,  fermo  restando  che la sospensione o il differimento
del   termine   per   gli  adempimenti  degli  obblighi  tributari  e
previdenziali  non  dovra'  determinare  uno slittamento dei relativi
versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.
  3.  Per  l'anno  2004  sono  ricevibili le domande per l'accesso al
contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  comunque  presentate  entro  la  data  di entrata in vigore del
presente  decreto.  Gli  stanziamenti  di cui al comma 5 del predetto
articolo  11  non  utilizzati  alla  predetta data, sono destinati al
finanziamento  degli  interventi  di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  4. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del
decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e' assegnata all'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore
somma  di  30,519  milioni  di  euro.  Al relativo onere si provvede,
quanto  a  17,6  milioni  di  euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  e, quanto a 12,919
milioni     di     euro,     mediante     corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge  19  aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo
di  12,919  milioni  di  euro  viene versato all'entrata del bilancio
dello  Stato  per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
  5.  Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al
comma  4,  e'  assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA),  per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 5, comma 7, della
legge  27  marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto importo di 10
milioni  di  euro  viene versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.