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DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 277

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2005, n. 4 (in G.U. 21/01/2005, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2012)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista   la   quattordicesima   disposizione    transitoria    della
Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come
ente ospedaliero; 
  Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine
Mauriziano, tuttora persistente malgrado le significative  misure  di
riordino e di risanamento  tempestivamente  avviate  dal  Commissario
straordinario; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
evitare che il costante  incremento  degli  interessi  passivi  e  il
moltiplicarsi delle azioni promosse dai  creditori  possano  arrecare
grave  pregiudizio  al  funzionamento  dell'Ente,   soprattutto   nel
rilevante settore dei servizi sanitari; 
  Ritenuta, altresi', la  necessita'  di  garantire  la  prosecuzione
dell'attivita' sanitaria dell'Ente sotto la vigilanza  della  regione
Piemonte,  avviando,  nel  contempo,  le  procedure  finalizzate   al
risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei
beni del  disponibile  patrimonio  immobiliare,  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del  paesaggio,
approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2004; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze,  della  salute  e  per  i  beni  e  le
attivita' culturali; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
                 (Ente Ordine Mauriziano di Torino). 
 
  1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di  seguito
denominato "Ente", e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di
Torino e Istituto per la ricerca e  la  cura  del  cancro  (IRCC)  di
Candiolo (Torino). 
  2. L'Ente continua a  svolgere  la  propria  attivita'  secondo  le
vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5  novembre
1962, n. 1596, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale con la quale la  regione  Piemonte  ne  disciplinera',  nel
rispetto della  previsione  costituzionale,  la  natura  giuridica  e
l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione. 
                                                          ((2)) ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1349) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  medesimo
decreto-legge, la gestione dell'attivita' sanitaria svolta  dall'Ente
Ordine Mauriziano di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  dello  stesso
decreto-legge  si  intende  integralmente   a   carico   dell'azienda
sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la  quale  succede
nei contratti di durata in essere con  l'Ente  Ordine  Mauriziano  di
Torino, esclusivamente nelle obbligazioni  relative  alla  esecuzione
dei medesimi successiva  alla  data  di  istituzione  della  predetta
azienda  sanitaria  ospedaliera.  Sono   inefficaci   nei   confronti
dell'azienda sanitaria ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di  Torino  i
decreti di ingiunzione e le sentenze  emanati  o  divenuti  esecutivi
dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio  2005,
n. 4, qualora riguardino  crediti  vantati  nei  confronti  dell'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data  di
istituzione  della  predetta  azienda  sanitaria  ospedaliera  Ordine
Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base  dei
medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine  Mauriziano
succede la Fondazione di cui al  comma  1,  articolo  2,  del  citato
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Successivamente la Corte costituzionale, con  sentenza  5  dicembre
2012,  n.  277   (in   G.U.   19/12/2012   n.   50)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art 1, comma 1349, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296 "nella parte in cui  esclude  che  l'Azienda
sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda  all'Ordine
Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore
del  decreto-legge  19  novembre  2004,  n.  277,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonche' nella parte
in  cui,  con  riferimento  alle  medesime  obbligazioni,  priva   di
efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i  decreti
di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi  e  dispone
che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive".