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DECRETO-LEGGE 19 novembre 2004, n. 277

Interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2005, n. 4 (in G.U. 21/01/2005, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2012)
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Testo in vigore dal: 23-11-2004
al: 21-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista    la    quattordicesima   disposizione   transitoria   della
Costituzione che prevede la conservazione dell'Ordine Mauriziano come
ente ospedaliero;
  Considerato il grave stato di dissesto finanziario dell'Ente Ordine
Mauriziano,  tuttora  persistente malgrado le significative misure di
riordino  e  di  risanamento  tempestivamente avviate dal Commissario
straordinario;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
evitare  che  il  costante  incremento  degli  interessi passivi e il
moltiplicarsi  delle  azioni  promosse dai creditori possano arrecare
grave   pregiudizio   al  funzionamento  dell'Ente,  soprattutto  nel
rilevante settore dei servizi sanitari;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  garantire la prosecuzione
dell'attivita'  sanitaria  dell'Ente sotto la vigilanza della regione
Piemonte,   avviando,  nel  contempo,  le  procedure  finalizzate  al
risanamento economico dello stesso, anche mediante la dismissione dei
beni  del  disponibile  patrimonio  immobiliare,  nel  rispetto delle
disposizioni  previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio,
approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e  per  i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                Vigilanza sull'Ente Ordine Mauriziano

  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto l'Ente
Ordine  Mauriziano  di  Torino,  di  seguito  denominato:  "Ente", e'
conservato  come ente ospedaliero fino alla data di entrata in vigore
della   legge   regionale   con  la  quale  la  regione  Piemonte  ne
disciplinera'  la  natura  giuridica e l'inserimento nell'ordinamento
giuridico sanitario della regione.
  2. L'Ente e' costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino
e  Istituto  per  la  ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo
(Torino).
  3.  Fino  all'emanazione di specifiche norme da parte della regione
Piemonte,  l'Ente  continua  a  svolgere  le  proprie  attivita'  nel
rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  vigente statuto e dalla
legge 5 novembre 1962, n. 1596.