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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n. 273

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2004, n. 316 (in G.U. 04/01/2005, n.2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2006)
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Testo in vigore dal: 16-11-2004
al: 4-1-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2003/87/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  con  la quale viene istituito un
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra
nella  Comunita'  europea  e  che  modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio;
  Vista   la   decisione   2002/358/CE  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'ambiente  dell'Unione  europea,  del 25 aprile 2002, riguardante
l'approvazione,  a  nome  della  Comunita' europea, del Protocollo di
Kyoto  e  l'adempimento  congiunto  dei  relativi  impegni,  che  per
l'Italia  comportera'  una  riduzione  delle proprie emissioni di gas
serra  nella  misura  del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990,
entro il periodo 2008-2012;
  Considerato  che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce
che  a  decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto puo' esercitare
le  attivita'  elencate  nell'allegato  I  della citata direttiva che
comportino  emissioni  di  gas ad effetto serra elencati nel medesimo
allegato  in  relazione  a  tali  attivita',  a  meno che il relativo
gestore  sia  munito  di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente;
  Considerato,  inoltre,  che l'articolo 11, comma 4, della direttiva
2003/87/CE  impone  l'assegnazione  ed  il  rilascio  delle  quote di
emissioni  ai  gestori  degli  impianti  rientranti  nelle  attivita'
elencate  nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro
il 28 febbraio 2005;
  Ritenuta,  pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed
in  particolare  di disciplinare le modalita' delle autorizzazioni ad
emettere  gas  ad  effetto  serra,  nonche' di prevedere l'obbligo di
trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
per  le  politiche  comunitarie,  di  concerto  con il Ministro delle
attivita' produttive;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                Autorizzazione ad emettere gas serra

  1.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita'  elencate  nell'allegato  I  della direttiva 2003/87/CE, in
esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
presentano,   entro  il  5  dicembre  2004,  all'autorita'  nazionale
competente  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  apposita domanda di
autorizzazione.
  2.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di
attivita'  elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti
in  esercizio  successivamente  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  presentano  apposita  domanda  di  autorizzazione
almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di  entrata  in esercizio
dell'impianto   stesso   o,   nel  caso  di  impianti  termoelettrici
ricompresi  negli  impianti  di combustione con potenza calorifica di
combustione  superiore  a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
2003/87/CE,  almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
dell'impianto.
  3.  La  domanda  di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta
conformemente  a  quanto  stabilito  all'articolo  5  della direttiva
2003/87/CE.  Le  specifiche relative al formato ed alle modalita' per
la   trasmissione   della   domanda  di  autorizzazione,  nonche'  le
specificazioni  relative alle informazioni da includere nella stessa,
sono  definite,  entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
  4.  L'autorizzazione  di  cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante
provvedimento  del  Direttore generale per la ricerca ambientale e lo
sviluppo  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  Direttore  generale  per  l'energia  e  le risorse minerarie del
Ministero  delle  attivita' produttive e contiene gli elementi di cui
all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.