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DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 (in G.U. 27/12/2004, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2006)
Testo in vigore dal: 11-11-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga  o  al  differimento  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative,   concernenti   adempimenti  di  soggetti  ed  organismi
pubblici,  al  fine  di  consentire  una  piu'  concreta  e  puntuale
attuazione  dei  medesimi  adempimenti,  nonche'  per corrispondere a
pressanti esigenze sociali ed organizzative;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Prestazioni aggiuntive  programmabili da parte degli infermieri e dei
                    tecnici di radiologia medica

  1.  Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre
2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004,  n.  47,  e'  prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle
disposizioni  recate  in  materia  di assunzioni dai provvedimenti di
finanza pubblica.