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DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2004, n. 268

Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-11-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2007)
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Testo in vigore dal: 25-11-2004
al: 22-10-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

           Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003, ed
in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2001/16/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  19  marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753;
 Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;
     Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
  Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle attivita' produttive e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  condizioni  necessarie a
realizzare  l'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
nazionale  convenzionale  con  il  corrispondente sistema ferroviario
transeuropeo  convenzionale  come definito nell'allegato I, recependo
la  direttiva  2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001.
  2.  Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la
costruzione,   la   messa   in   servizio,  la  ristrutturazione,  il
rinnovamento,  l'esercizio  e la manutenzione degli elementi di detto
sistema,  nonche'  le  qualifiche  professionali  e  le condizioni di
salute  e  di  sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio
del sistema.
  3.  Oltre  a  quelle  indicate  al comma 2, le condizioni di cui al
comma  1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti
di  interoperabilita',  le  interfacce  e  le  procedure,  nonche' la
coerenza  globale  del  sistema  ferroviario  nazionale convenzionale
necessari per realizzare l'interoperabilita'.
  4.  Gli  allegati  da  I  a  X  costituiscono  parte integrante del
presente decreto.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: "Disposizioni
          per  adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003.".  L'art.  1 e l'allegato B della citata legge, cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie). - 1.  Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.".
                                                          "Allegato B
                                                (Art. 1, commi 1 e 3)

              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.".
              - La  direttiva  2001/16/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          110 del 20 aprile 2001.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,  n.  753,  reca:  "Nuove norme in materia di polizia,
          sicurezza  e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
          altri servizi di trasporto".
              - La  legge  17 maggio 1985, n. 210, reca: "Istituzione
          dell'ente "Ferrovie dello Stato"".
              - La    legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   reca:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001) ed e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302,  supplemento  ordinario."  L'art.  131,  della  citata
          legge, cosi' recita:
              "Art.   131   (Disposizioni  in  materia  di  trasporto
          ferroviario  e  di  applicazione della normativa vigente in
          materia  di  appalti ferroviari). - 1. Al fine di garantire
          il  contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario
          delle  attivita'  di trasporto ferroviario, il Ministro dei
          trasporti   e  della  navigazione  puo'  rilasciare  titoli
          autorizzatori   ai   soggetti  in  possesso  dei  requisiti
          previsti   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          16 marzo  1999,  n.  146, anche in deroga a quanto disposto
          dagli  articoli 1,  comma  1,  lettera  a),  e  3, comma 1,
          lettera a),   del   medesimo   decreto,   a  condizione  di
          reciprocita'  qualora  si  tratti  di  imprese  aventi sede
          all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  e  le  aziende in
          concessione   ad   effettuare  operazioni  in  leasing  per
          l'approvvigionamento   d'uso  di  materiale  rotabile.  Gli
          articoli 14  e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n.   359,   si   applicano   per   la   parte   concernente
          l'infrastruttura  ferroviaria  e  cessano  di applicarsi al
          trasporto  ferroviario.  La  societa'  Ferrovie dello Stato
          S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.
              2. (Omissis).
              3.  Al  fine  di garantire la sollecita conclusione dei
          lavori  relativi  alla tratta ferroviaria ad alta capacita'
          Torino-Milano   approvati   nella   conferenza  di  servizi
          tenutasi  il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di
          realizzazione,  anche  in  relazione alle esigenze connesse
          allo  svolgimento  delle  Olimpiadi  invernali del 2006, il
          Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici
          giorni  successivi  alla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge istituisce l'Osservatorio permanente per il
          monitoraggio  dei  lavori  relativi  alla  medesima  tratta
          ferroviaria,   composto  da  sei  componenti,  di  cui  uno
          nominato  dal  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
          trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente,
          dal   Ministro   medesimo,  dal  presidente  della  regione
          Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV
          S.p.a.   e   dal   General   Contractor  affidatario  della
          progettazione  esecutiva  e  dei  lavori di costruzione. Ai
          componenti   non   spetta  alcun  compenso.  I  servizi  di
          segreteria  dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero
          dei   trasporti   e  della  navigazione  nell'ambito  delle
          ordinarie  dotazioni  organiche e finanziarie. Ai lavori di
          cui  al presente comma non si applicano le disposizioni del
          comma 2.
              4. (Omissis).
              5. Tutte   le   operazioni  di  ristrutturazione  della
          societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. effettuate a decorrere
          dal   1° gennaio   2000   in   esecuzione  delle  direttive
          comunitarie  91/440/CEE,  95/18/CE  e  95/19/CE, cosi' come
          recepite   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 luglio  1998,  n.  277, e successive modificazioni, e dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          146,  nonche'  della direttiva del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  113  del  17 maggio 1999, sono effettuate in
          regime  di  neutralita'  fiscale e pertanto escluse da ogni
          imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o
          iscritti,  in  conseguenza  delle  predette operazioni, nei
          bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai
          fini  delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive.".
              - Il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 188, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  2001/12/CE,  della direttiva
          2001/13/CE   e   della   direttiva  2001/14/CE  in  materia
          ferroviaria".
              - Il  decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299, reca:
          "Attuazione     della     direttiva    96/48/CE    relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          ad alta velocita".
          Nota all'art. 1:
              - Per la direttiva 2001/16/CE vedi note alle premesse.