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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 2004, n. 260

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2004
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-11-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  30 luglio  2002,  n.  180,  ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 3;
    Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio,  del  31 maggio  1999, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri    relative    alla    classificazione,    all'imballaggio   e
all'etichettatura dei preparati pericolosi;
    Vista  la  direttiva  2001/60/CE  della Commissione, del 7 agosto
2001,  recante  adeguamento  al  progresso  tecnico  della  direttiva
1999/45/CE,  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, concernente il
ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  ed
amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1997,  n.  52, ed in
particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;
    Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2004;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e  della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65

   1.  Al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo  9,  il  comma  2  e'  sostituito dal seguente: "2. I
   preparati   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  quali  definiti
   nell'allegato  IV,  parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto
   se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma
   4,  lettere  a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso
   allegato IV, parti B e C.";
b) all'articolo  10, comma 4, le parole: "secondo i criteri riportati
   nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 28
   aprile  1997,  e  successivi  aggiornamenti" sono sostituite dalle
   seguenti: "secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto
   legislativo 3 febbraio 1997, n. 52";
c) all'articolo  10, comma 5, lettera b), il numero 1), e' sostituito
   dal  seguente:  "1)  quando  l'imballaggio  e'  provvisto  di  una
   etichettatura  conforme  ai regolamenti internazionali relativi al
   trasporto  di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4,
   lettere  a),  b),  c),  e) e f); ai preparati classificati in base
   all'articolo   6   sono   altresi'   applicabili  le  disposizioni
   dell'articolo  9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprieta'
   se    quest'ultima    non    e'   stata   espressamente   indicata
   sull'etichetta;";
d) all'articolo  11, i commi 5 e 6, sono sostituiti dai seguenti: "5.
   Il  Ministro  della salute stabilisce altresi', di concerto con le
   Amministrazioni competenti e con le modalita', di cui al comma 4:
a) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi  che  non  sono  classificati  come  nocivi,
   estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili,
   irritanti  o  comburenti  possono non essere etichettati o possono
   essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi
   talmente  limitati  da  non  comportare  alcun pericolo sia per le
   persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi,  classificati conformemente all'articolo 6,
   possono  non  essere  etichettati  o possono essere etichettati in
   modo  diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da
   non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in  deroga  agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei
   preparati  pericolosi  che  non  ricadono nelle fattispecie di cui
   alle  lettere  a)  e  b),  sono  etichettati in altro modo idoneo,
   qualora  le  dimensioni  ridotte non consentano l'etichettatura di
   cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo
   sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.

   6.  In  caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e' consentito
l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o
consigli  di  prudenza  (S)  diversi da quelli stabiliti dal presente
decreto.";

   e) all'articolo 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

   "1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato puo'
essere  autorizzato  a  fare riferimento ad una sostanza mediante una
denominazione  che identifichi i principali gruppi chimici funzionali
o  mediante  una  denominazione alternativa, qualora possa dimostrare
che   la   divulgazione   dell'identita'   chimica   della  sostanza,
sull'etichetta  o  sulla  scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette    il    carattere   riservato   della   sua   proprieta'
intellettuale.  Tale  possibilita'  e'  ammessa  nei  casi  in cui la
sostanza e' classificata come:

a) irritante, ad eccezione di quelle cui e' stata attribuita la frase
   di  rischio  R41, o irritante in combinazione con una o piu' delle
   altre proprieta' di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva,  o nociva in combinazione con una o piu' proprieta' di cui
   all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti
   acuti letali.";
f) all'Allegato  I,  parte A, il primo punto: "1.2" e' sostituito dal
   seguente: "1.1.2";
g) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  2.1.2.,  nella  sommatoria, al
   secondo membro, eliminare il segno + all'apice di P(Base T+);
h) all'Allegato  I,  parte A, il secondo punto: "4.2.1" e' sostituito
   dal seguente: "4.2.2";
i) all'Allegato  I,  parte  A,  al  punto 5.1.2., ai primi due membri
   della   sommatoria,   sostituire  "L(base  xi,R38,)"  con  "L(base
   xi,R41,)";
l) all'Allegato  I,  parte A, il secondo punto: "5.2.2" e' sostituito
   dal seguente: "5.2.3";
m) all'Allegato  I, parte A, punto 5.3.1, alla lettera b), la seconda
   "b)" e' soppressa;
n) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  5.4. le parole: "l'indicazione
   pericolo"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'indicazione  di
   pericolo";
o) all'Allegato  I,  parte A, all'alinea del punto 5.4.3., la parola:
   "contrassegnata" e' sostituita con la seguente: "contrassegnate";
p) all'Allegato  I,  parte  A,  punto  6.2.,  lettera  b)  le parole:
   "decreto  del  Ministero  della  sanita'  dell'11  aprile  2001  e
   successivi   aggiornamenti   e   successivi  aggiornamenti,"  sono
   sostituite  dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 11
   aprile 2001 e successivi aggiornamenti,";
q) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella  II,  alla  terza colonna, le
   parole:  "39  (*)  obbligatoria"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "R39(*) obbligatoria";
r) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella  III,  alla terza colonna, le
   parole:  "minore  o  uguale  conc.  <  10%"  sono sostituite dalle
   seguenti: "1% minore o uguale conc. < 10%"
s) all'Allegato  I,  parte  B, Tabella IV e Tabella IV A, nel N.B. le
   parole:  "e  dell'articolo  5,  comma 8 del presente decreto" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "e  dell'articolo  5,  comma  6, del
   presente decreto.";
t) all'Allegato  I,  parte  B,  Tabella IVA, alla seconda colonna, le
   parole:  "35  obbligatoria"  sono  sostituite dalle seguenti: "R35
   obbligatoria";
u) all'Allegato  I,  parte  B, Tabella V A, nella prima e nella terza
   colonna,  le  parole:  "R  42/43"  sono sostituite dalle seguenti:
   "R43";
v) all'Allegato   II,  parte  A,  dopo  l'intestazione  "a)  Ambiente
   acquatico", il numero: "l." e' soppresso;
z) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 1.2, seconda riga,
   i numeri: "1.1.1" sono sostituiti dai seguenti: "1.1";

aa) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 2, le parole: "ai
    sensi  del  precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
    "ai sensi del punto 1";
bb) all'Allegato  II,  parte  A,  lettera a), punto 2.2, alla seconda
    riga,  i  numeri:  "1.2.1"  sono sostituiti dai seguenti: "2.1" e
    nella definizione di "P(base N,R51-53)", le parole: "R50-53" sono
    sostituite dalle seguenti: "R51-53";
cc) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 3, le parole: "ai
    sensi  dei  precedenti  punti  1.1.  o 1.2" sono sostituite dalle
    seguenti: "ai sensi dei punti 1 o 2";
dd)all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 3.2, seconda riga,
    i numeri: "1.3.1" sono sostituiti dai seguenti: "3.1";
ee) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 4, le parole: "ai
    sensi  del  precedente punto 1.1" sono sostituite dalle seguenti:
    "ai sensi del punto 1";
ff) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 4.3, seconda riga,
    i  numeri:  "1.4.1  o 1.4.2" sono sostituiti dai seguenti: "4.1 o
    4.2";
gg) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 5, le parole: "ai
    sensi  dei  precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4" sono sostituite
    dalle seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2, 3 o 4";
hh) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 5.2, seconda riga,
    i numeri: "1.5.1" sono sostituiti dai seguenti: "5.1";
ii) all'Allegato  II, parte A, lettera a), al punto 6, le parole: "ai
    sensi  dei precedenti punti 1.1, 1.2 o 1.3" sono sostituite dalle
    seguenti: "ai sensi dei punti 1, 2 o 3";
ll) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.2, seconda riga,
    i numeri: "1.6.1" sono sostituiti dai seguenti:"6.l";
mm) all'Allegato II, parte A, lettera a), al punto 6.3, seconda riga,
    i numeri: "1.6.2" sono sostituiti dai seguenti: "6.2";
nn) all'Allegato  II, parte A, alla lettera b), dopo le intestazioni:
    "1. STRATO DI OZONO" e "2. AMBIENTE TERRESTRE", il numero: "I" e'
    soppresso;
oo) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  1, alla quarta colonna, la
    formula: "0,25% ( Cn < 2,5%" e' sostituita dalla seguente: "0,25%
    minore o uguale Cn < 2,5%";
pp) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  2, nell'intestazione della
    seconda colonna sono aggiunte le seguenti parole: "N,R50";
qq) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  3, nell'intestazione della
    seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R52";
rr) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella  4, nell'intestazione della
    seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "R 53";
ss) all'Allegato  II,  parte  B,  Tabella 5, nella prima intestazione
    della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "N,R59",
    mentre,  nella  seconda  intestazione della seconda colonna, sono
    aggiunte le seguenti parole: "R59";
tt) all'Allegato  II,  parte  C, terzo capoverso, le parole: "parte C
    del  Ministero  della sanita' del 28 aprile 1997" sono sostituite
    dalle  seguenti:  "parte C del decreto del Ministro della sanita'
    28 aprile 1997";
uu) all'Allegato  III,  parte  A, punto 1. le parole: "all'articolo 6
    della   presente   direttiva"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
    "all'articolo 5 del presente decreto legislativo";
vv) all'Allegato  III,  parte A, alla quarta colonna della Tabella, i
    numeri:   "2006596  e  2008389"  sono  sostituiti  dai  seguenti:
    "200-659-6 e 200-838-9";
zz) all'Allegato  IV,  parte  A,  punti  3 e 4, alla seconda riga, le
    parole:  "nell'allegato  III  del  Ministero della sanita' del 28
    aprile  1997"  sono sostituite dalle seguenti: "nell'allegato III
    del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997";
aaa) all'Allegato  V,  parte  A, alla terza colonna della Tabella, il
     numero della direttiva: "67/546/CEE" e' sostituito dal seguente:
     "67/548/CEE";
bbb) all'Allegato  V,  parte  A,  punti  7.  e  8., le parole: "della
     presente direttiva." sono soppresse;
ccc) all'Allegato  V,  parte  A,  il  punto  10,  e'  sostituito  dal
     seguente:"  Scheda  informativa  in materia di sicurezza a norma
     del   decreto  del  Ministro  della  sanita'  4  aprile  1997  e
     successivi aggiornamenti.";
ddd) all'Allegato V, parte B, punto 3. Ripartizione delle sostanze in
     famiglie e in sottofamiglie:
1) alla  famiglia  015,  alla seconda colonna, terza riga, le parole:
   "Composti  del  fosforo" sono sostituite dalle seguenti: "Composti
   del fosfonio";
2) alla  famiglia 059, alla seconda colonna, le parole: "Composti del
   preseodimio"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "Composti  del
   praseodimio";
3) alla  famiglia  602, alla seconda colonna, quinta riga, la parola:
   "famigli" e' sostituita dalla seguente: "famiglia";
4) alla  famiglia  648,  alla seconda colonna, le parole: "Distillati
   (carbone),   frazione  intermedi  idrogenata  di  idrocracking  di
   estrazione con solvente" sono soppresse una sola volta;
5) alla  famiglia  648, alla penultima riga della seconda colonna, la
   parola: "redisuo" esostituita dalla seguente: "residuo";

eee) all'Allegato VII, parte A:
1) ai punti 1 e 2:
a) le  parole:  "all'articolo  6",  sono  sostituite  dalle seguenti:
   "all'articolo 5";
b) le  parole:  "all'allegato II, parte B, del presente decreto" sono
   sostituite dalle seguenti: "all'allegato I, parte B;";
2) il  punto  4  e' sostituito dal seguente: "4. non deve figurare in
   etichetta  il  nome  di  qualsiasi  sostanza  che  abbia portato a
   classificare  il  preparato  in  una  o  piu'  delle  categorie di
   pericolo  seguenti,  a  meno  che  la  sostanza  non  debba essere
   menzionata ai sensi dei punti 1, 2 e 3: c) esplosivo,
d) comburente,
e) estremamente infiammabile,
f) facilmente infiammabile,
g) infiammabile,
h) irritante,
i) pericoloso per l'ambiente.";

3) al  punto 6, le parole: "decreto ministeriale 28 aprile 1997" sono
   sostituite  dalle seguenti: "decreto del Ministro della sanita' 28
   aprile 1997";
fff) all'Allegato  XI,  parte  A,  dopo  il  punto  5, e' inserita la
     seguente parte:

                              "Parte B
       Indicazioni da fornire e criteri per la predisposizione
                        della documentazione

   Il  programma operativo fornito dall'Istituto superiore di sanita'
consente   una  compilazione  assistita  del  formulario  elettronico
necessario alla definizione dell' Archivio preparati.
   Alcune  informazioni  risultano  obbligatorie e vanno inserite per
consentire  al  programma  medesimo  di procedere. Altre informazioni
sono considerate facoltative.
   In   ogni   caso,   si  riporta  qui  di  seguito  l'elenco  delle
informazioni richieste, con relative note esplicative:

   1)   Nome  commerciale  del  preparato  Deve  essere  indicata  la
designazione o il nome commerciale del preparato.

   2)  Altre  denominazioni commerciali del preparato Vanno riportate
le  altre  denominazioni  utilizzate  dall'azienda  per  identificare
prodotti di composizione simile, cioe' rientranti negli intervalli di
variabilita'  compositiva  indicati  di  seguito;  in  questo modo e'
possibile,   per   serie   di   prodotti,   fornire  un'unica  scheda
informativa,   indicando   al   presente   punto   tutte   le   altre
identificazioni  commerciali dei prodotti con l'Istituto superiore di
sanita' per l'Archivio preparati pericolosi, e che resta uguale anche
se  in  futuro  per  una certa azienda il reale numero di partita IVA
dovesse cambiare.

   3) Codice dell'azienda
   E'  un  codice  che  consente  di  gestire  in modo informatico le
informazioni  fornite.  Deve  essere  un  codice  specifico  per ogni
azienda;  va utilizzato preferibilmente il numero di partita IVA, che
diventa  il  codice  di  riferimento  dell'azienda  nei  rapporti con
l'Istituto  superiore di sanita' per l'Archivio preparati pericolosi,
e  che resta uguale anche se in futuro per una certa azienda il reale
numero di partita IVA dovesse cambiare.

   4) Codice del prodotto
   E'  un codice che viene automaticamente attribuito al prodotto dal
programma,  ma che puo' essere modificato dal compilatore, allo scopo
di  immettere  un  proprio codice interno. Nei casi in cui una scheda
faccia  riferimento  ad  una  famiglia  di  prodotti,  secondo quanto
indicato al punto 2), viene comunque assegnato un solo codice.

   5)  Identificazione  del  responsabile dell'immissione sul mercato
italiano
   Deve  essere  indicata  l'azienda responsabile dell'immissione sul
mercato italiano che appare sull'etichetta del prodotto (fabbricante,
importatore o distributore).

   Al riguardo si ricorda che:
a) per i preparati pericolosi immessi sul mercato italiano da aziende
   non   italiane,   l'informazione   deve   essere  fornita  all'ISS
   direttamente da dette aziende;
b) per  i  preparati  pericolosi  importati  o distribuiti da aziende
   italiane,  qualora  l'importatore  o  il  distributore non conosca
   l'esatta  composizione  del  prodotto,  lo  stesso  importatore  o
   distributore  del  prodotto  puo' compilare il formulano indicando
   come unico componente il nome e il codice originale del preparato,
   chiedendo  al  produttore di inviare a sua volta una dichiarazione
   sullo stesso preparato in cui siano inserite le informazioni sulla
   composizione;
c) per  i  preparati,  pericolosi  o  non pericolosi, utilizzati come
   materia  prima  per  la  formulazione  di  preparati pericolosi si
   pongono due casi distinti:
- nel  caso  di  preparato  pericoloso utilizzato come materia prima,
  qualora   l'utilizzatore   non   disponga  delle  informazioni  sui
  componenti non pericolosi presenti, egli presenta una dichiarazione
  in  cui  indica,  fra  i  componenti, il nome del preparato-materia
  prima  e  dell'azienda fornitrice. Poiche' detta azienda fornitrice
  ha  anch'essa  l'obbligo, ai sensi del presente decreto, di fornire
  all'ISS  le  informazioni  richieste,  lo  stesso ISS puo' disporre
  delle  informazioni  complessive circa la composizione completa del
  preparato finale.";
ggg) negli  Allegati, le parole: "decreto del Ministero della Sanita'
     del"  e:  "decreto  del  Ministero  della  Sanita'  dell'",  ove
     ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro
     della sanita".

   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004

                               CIAMPI


                             BERLUSCONI,  Presidente del Consiglio
                                          dei Ministri
                             BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche
                                          comunitarie
                             SIRCHIA,     Ministro della salute
                             FRATTINI,    Ministro degli affari
                                          esteri
                             CASTELLI,    Ministro della giustizia
                             SINISCALCO, Ministro dell'economia
                                         e delle finanze
                             MATTEOLI,   Ministro dell'ambiente e
                                         della tutela del territorio
                             MARONI,     Ministro del lavoro e delle
                                         politiche sociali
                             MARZANO,    Ministro delle attivita'
                                         produttive
                             ALEMANNO,   Ministro delle politiche
                                         agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
          - L'art.  76  della Costituzione stabilisce che l'esercizio
            della  funzione  legislativa  non puo' essere delegato al
            Governo  se  non con determinazione di principi e criteri
            direttivi  e  soltanto  per  tempo limitato e per oggetti
            definiti.
          - L'art.  87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
            Presidente  della  Repubblica  il potere di promulgare le
            leggi  e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
            regolamenti.
          - La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: "Delega al Governo
            per    il   recepimento   delle   direttive   comunitarie
            1999/45/CE,    1999/74/CE,    1999/105/CE,    2000/52/CE,
            2001/109/CE,  2002/4/CE e 2002/25/CE". L'art. 1, comma 3,
            cosi'  recita:  "3.  Il Governo puo' emanare disposizioni
            integrative  e correttive dei decreti legislativi emanati
            ai sensi del comma 1, entro un anno dalla data di entrata
            in vigore di ciascuno di essi, secondo la procedura e nel
            rispetto  dei  principi e criteri direttivi richiamati al
            comma 2.".
          - La  direttiva  1999/45/CE  e' pubblicata in GUCE n. L 200
            del 30 luglio 1999.
          - La  direttiva  2001/60/CE  e' pubblicata in GUCE n. L 226
            del 22 agosto 2001.
          - Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65, reca:
            "Attuazione  della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
            2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio
            e all'etichettatura dei preparati pericolosi".
          - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997, n. 52, reca:
            "Attuazione    della   direttiva   92/32/CE   concernente
            classificazione,   imballaggio   ed  etichettatura  delle
            sostanze pericolose". Gli articoli 25, commi 1 e 2, e 37,
            commi 1 e 2, cosi' recitano: "Art. 25 (Scheda informativa
            in  materia  di  sicurezza).  -  1.  Per  consentire agli
            utilizzatori   professionali   di   prendere   le  misure
            necessarie per la protezione dell'ambiente, nonche' della
            salute   e  della  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro,  il
            fabbricante,  l'importatore o il distributore che immette
            sul   mercato   una   sostanza  pericolosa  deve  fornire
            gratuitamente,   su   supporto   cartaceo   o   per   via
            elettronica,  al  destinatario della sostanza stessa, una
            scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o
            anteriormente   alla  prima  fornitura;  egli  e'  tenuto
            altresi'  a  trasmettere,  ove sia venuto a conoscenza di
            ogni   nuova   informazione   al   riguardo,  una  scheda
            aggiornata.

             2.  La  scheda  di cui al comma 1 deve essere redatta in
          lingua  italiana,  nell'osservanza  delle  disposizioni  da
          adottarsi  con  decreto  del  Ministro  della sanita' entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente
          decreto,  in  conformita'  alle  direttive  comunitarie; la
          scheda  deve  riportare,  come  informazione,  la  data  di
          compilazione e dell'eventuale aggiornamento.".
             "Art.  37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del
          Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro il 30 aprile
          1997,   si   provvede   al   recepimento   delle  direttive
          91/632/CEE,  92/37/CEE,  92/69/CEE,  93/21/CEE,  93/72/CEE,
          93/101/CE  e  94/69/CE,  della Commissione, rispettivamente
          del  28  ottobre  1991,  del  30 aprile 1992, del 31 luglio
          1992,  del  27  aprile  1993,  del  1 settembre 1993, del 1
          novembre  1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione
          integrale degli allegati da I a IX.
             2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  previa
          comunicazione  al  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  al Ministro dell'ambiente, si provvede
          al  recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica
          degli  allegati;  il  decreto e' emanato di concerto con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con  il  Ministro  dell'ambiente  ogni  qualvolta  la nuova
          direttiva  preveda  poteri  discrezionali  per  il  proprio
          recepimento.".
          - Il  decreto  legislativo  16  luglio  1998, n. 285, reca:
            "Attuazione   di  direttive  comunitarie  in  materia  di
            classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   dei
            preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24
            aprile 1998, n. 128.".

          Note all'art. 1:
          - Per  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, vedi
            note  alle  premesse.  Il  testo  dell'art. 9, cosi' come
            modificato  dal  decreto  qui  pubblicato,  cosi' recita:
            "Art.  9  (Etichettattura).  -  1.  I  preparati  di  cui
            all'art.   1   sono   immessi   sul   mercato   solo   se
            l'etichettatura  dell'imballaggio  risponde  a  tutte  le
            condizioni  del  presente  articolo  e  alle disposizioni
            particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.

             2.  I  preparati  di  cui  all'art.  1,  comma  2, quali
          definiti  nell'allegato  IV  parti  B e C, sono immessi sul
          mercato  soltanto  se l'etichetta dell'imballaggio risponde
          alle  condizioni  del  comma  4,  lettere  a)  e b), e alle
          disposizioni particolari dello stesso allegato IV parti B e
          C.
             3.   Fatte  salve  le  informazioni  richieste  a  norma
          dell'art.  16  e dell'allegato V del decreto legislativo 17
          marzo  1995,  n.  194, i prodotti fitosanitari sono immessi
          sul  mercato  soltanto  se l'etichettatura e' conforme alle
          prescrizioni  del presente decreto e se recano la dicitura:
          "Per  evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le
          istruzioni per l'uso".
             4.  Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni
          scritte   in   modo  leggibile  ed  indelebile,  in  lingua
          italiana:
          a) denominazione o nome commerciale del preparato;
          b) nome   e  indirizzo  completi,  compreso  il  numero  di
             telefono,  del  responsabile dell'immissione sul mercato
             stabilito nell'Unione europea;
          c) il  nome  chimico  delle sostanze presenti nel preparato
             che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta
             delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri
             indicati nell'allegato VII, parte A;
          d) simboli  ed  indicazioni  di  pericolo individuati sulla
             base dei criteri di cui all'allegato VII, parte B;
          e) frasi  di  rischio  (frasi R) individuati secondo quanto
             previsto all'allegato VII, parte C;
          f) consigli  di  prudenza  (frasi  5)  individuati  secondo
             quanto previsto dall'allegato VII, parte D;
          g) quantitativo  nominale espresso in massa o in volume del
             contenuto,  nel  caso  di preparati offerti o venduti al
             pubblico.

          5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
          a) per    i    preparati   classificati   come   facilmente
             infiammabili,  comburenti  o  irritanti,  tranne  quelli
             contrassegnati  con  R41,  o pericolosi per l'ambiente e
             contrassegnati  con  il  simbolo  N,  non  e' necessario
             indicare le frasi R o S;
          b) per  i  preparati classificati infiammabili o pericolosi
             per  l'ambiente  non  contrassegnati  dal  simbolo  N e'
             necessario  indicare  le  frasi  R, ma non e' necessario
             indicare le frasi S.

             6.  Fatte  salve  le disposizioni dell'art. 16, comma 4,
          del   decreto   legislativo   17   marzo   1995,   n.  194,
          sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati
          dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali
          non  tossico,  non  nocivo,  non  inquinante,  ecologico  o
          qualsiasi   altra   indicazione   diretta  ad  indicare  il
          carattere  non  pericoloso  o  che induca a sottovalutare i
          pericoli inerenti tali preparati.".
             -  Il  testo  dell'art.  10,  cosi'  come modificato dal
          decreto    qui   pubblicato,   cosi'   recita:   "Art.   10
          (Applicazione  dei  requisiti per l'etichettatura). - 1. Se
          le   indicazioni   prescritte   dall'art.   9  figurano  su
          un'etichetta,  questa deve essere saldamente apposta su uno
          o  piu'  lati  dell'imballaggio,  in modo da consentirne la
          lettura   orizzontale  quando  l'imballaggio  si  trova  in
          posizione     normale.     L'etichetta    deve    contenere
          esclusivamente   le  informazioni  richieste  dal  presente
          decreto  e,  se  necessario,  indicazioni  complementari in
          materia di salute o di sicurezza
             2. L'etichetta non e' necessaria quando e' l'imballaggio
          stesso  a  recare  ben  visibili  le indicazioni richieste,
          secondo le modalita' del comma 1.
             3.  Il  colore  e  la  presentazione  dell'etichetta,  o
          dell'imballaggio  nel  caso  previsto  dal  comma 2, devono
          essere  tali  da  far risaltare con chiarezza il simbolo di
          pericolo con il suo fondo.
             4.  Le  informazioni  da apporre sull'etichetta, a norma
          dell'art.  9,  devono  risultare chiaramente sul fondo e la
          loro  dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per
          consentirne  un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche
          riguardanti  la  presentazione  ed  il  formato  di  queste
          informazioni,  nonche'  le  dimensioni dell'etichetta, sono
          stabilite,  ai  sensi  dell'art.  37,  comma 2, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  secondo i criteri
          riportati   nella  tabella  A  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1997, n. 52.
             5.  I  requisiti  di etichettatura previsti dal presente
          decreto si considerano soddisfatti:
             a)  nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o
          piu'  imballaggi  interni,  quando l'imballaggio esterno e'
          provvisto   di   una   etichetta  conforme  ai  regolamenti
          internazionali  relativi al trasporto di merci pericolose e
          l'imballaggio  o  gli  imballaggi interni sono provvisti di
          una etichettatura conforme al presente decreto;
             b) nel caso di imballaggi unici:
             1)    quando   l'imballaggio   e'   provvisto   di   una
          etichettatura   conforme   ai   regolamenti  internazionali
          relativi  al  trasporto  di  merci  pericolose  e  conforme
          all'art.  9,  comma  4,  lettere  a),  b),  c), e) e f); ai
          preparati  classificati  in  base  all'art. 6 sono altresi'
          applicabili  le  disposizioni dell'art. 9, comma 4, lettera
          d),  concernenti  tale  proprieta'  se  quest'ultima non e'
          stata espressamente indicata sull'etichetta;

             oppure

             2)   ove   opportuno,   per   tipologie  particolari  di
          imballaggio,  ivi comprese le bombole mobili per il gas, se
          sono  soddisfatte,  ai  sensi  dell'art.  37,  comma 2, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni
          specifiche  secondo  i  criteri  di cui all'allegato VI del
          decreto  ministeriale  28  aprile  1997  del Ministro della
          sanita', e successivi aggiornamenti".
             -  Il  testo  dell'art.  11,  cosi'  come modificato dal
          decreto qui pubblicato, cosi' recita: Art. 11 (Deroghe alle
          norme di etichettatura e di imballaggio). - 1. Gli articoli
          8,  9  e  10  non  si  applicano agli esplosivi immessi sul
          mercato   allo  scopo  di  produrre  come  effetto  pratico
          esplosioni o effetti pirotecnici.
             2.  Gli  articoli  8,  9  e 10 non si applicano a taluni
          preparati  pericolosi  ai  sensi  degli  articoli 4, 5 e 6,
          definiti all'allegato VI che non presentano, nella forma in
          cui   sono   immessi   sul   mercato,   rischi   di  natura
          chimico-fisica o rischi per la salute o per l'ambiente.
             3.  Quando  gli  imballaggi sono di dimensioni ridotte o
          sono  altrimenti  inadatti  per consentire un'etichettatura
          conforme  a  quanto  previsto  dall'art.  10,  commi 1 e 2,
          l'etichetta  puo'  essere realizzata in dimensioni ridotte,
          comunque  non  inferiore  a  10  centimetri  quadrati ed il
          simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.
             4.  Nel  caso  in  cui risulti materialmente impossibile
          effettuare una etichettatura conforme alle modalita' di cui
          al  comma  3,  il  Ministro  della  salute,  con decreto da
          adottare  di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive,   stabilisce   le   caratteristiche   cui  deve
          corrispondere l'etichetta.
             5.  Il  Ministro  della  salute  stabilisce altresi', di
          concerto   con  le  Amministrazioni  competenti  e  con  le
          modalita', di cui al comma 4:
          a) in  deroga  agli  articoli  9  e  10,  i casi in cui gli
             imballaggi   dei   preparati  pericolosi  che  non  sono
             classificati  come  nocivi,  estremamente  infiammabili,
             facilmente  infiammabili  o  infiammabili,  irritanti  o
             comburenti  possono  non  essere  etichettati  o possono
             essere  etichettati  in  modo diverso, quando contengano
             quantitativi  talmente  limitati da non comportare alcun
             pericolo   sia   per  le  persone  che  manipolano  tali
             preparati che per terzi;
          b) in  deroga  agli  articoli  9  e  10,  i casi in cui gli
             imballaggi   dei   preparati   pericolosi,  classificati
             conformemente all'art. 6, possono non essere etichettati
             o  possono  essere  etichettati  in modo diverso, quando
             contengano   quantitativi   talmente   limitati  da  non
             comportare alcun pericolo per l'ambiente;
          c) in  deroga  agli  articoli  9  e  10,  i casi in cui gli
             imballaggi  dei  preparati  pericolosi  che non ricadono
             nelle  fattispecie  di  cui  alle  lettere a) e b), sono
             etichettati  in altro modo idoneo, qualora le dimensioni
             ridotte  non  consentano  l'etichettatura  di  cui  agli
             articoli  9  e  10  e  non  vi  sia  motivo di temere un
             pericolo   sia   per  le  persone  che  manipolano  tali
             preparati che per terzi.

             6.  In  caso  di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e'
          consentito  l'impiego  di simboli, indicazioni di pericolo,
          frasi  di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da
          quelli stabiliti dal presente decreto.
             7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate
          immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati
          membri".
             -  Il  testo  dell'art.  14,  cosi'  come modificato dal
          decreto qui pubblicato, cosi' recita: Art. 14 (Riservatezza
          delle  informazioni).  - 1. Il responsabile dell'immissione
          sul  mercato  del  preparato puo' essere autorizzato a fare
          riferimento  ad una sostanza mediante una denominazione che
          identifichi   i  principali  gruppi  chimici  funzionali  o
          mediante   una  denominazione  alternativa,  qualora  possa
          dimostrare che la divulgazione dell'identita' chimica della
          sostanza,  sull'etichetta  o  sulla  scheda  informativa in
          materia  di  sicurezza,  compromette il carattere riservato
          della  sua  proprieta'  intellettuale. Tale possibilita' e'
          ammessa nei casi in cui la sostanza e' classificata come:
             a)  irritante,  ad  eccezione  di  quelle  cui  e' stata
          attribuita   la  frase  di  rischio  R41,  o  irritante  in
          combinazione  con  una o piu' delle altre proprieta' di cui
          all'allegato VII, parte A, punto 4;
             b)  nociva,  o  nociva  in  combinazione  con una o piu'
          proprieta'  di  cui all'allegato VII, parte A, punto 4, che
          presenta, da sola, effetti acuti letali.
             2.  Questa  facolta' e' comunque esclusa nel caso in cui
          la  sostanza  in  questione  sia  soggetta  ad un limite di
          esposizione comunitario.
             3.  Il  responsabile  dell'immissione  sul  mercato  che
          intenda  avvalersi  dell'autorizzazione  di cui al comma 1,
          presenta   apposita  domanda  al  Ministero  della  salute,
          redatta in conformita' a quante disposto nell'allegato V.
             4.  Il  Ministero  della  salute puo' chiedere ulteriori
          informazioni  al  responsabile  dell'immissione sul mercato
          qualora  lo  ritenga  necessario  ai  fini  di una corretta
          valutazione della richiesta.
             5.  Il  Ministero della salute notifica la sua decisione
          al  richiedente,  il  quale,  in caso di accoglimento della
          domanda,  trasmette  copia  dell'autorizzazione  a ciascuno
          degli  Stati membri nei quali intende immettere il prodotto
          sul mercato.
             6.  Le  informazioni  considerate  riservate,  portate a
          conoscenza  del  Ministero  della  salute,  sono trattate a
          norma dell'art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
          n. 52.".
             -  Si  riporta il testo dell'allegato I, parte A, con le
          modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

                                   "Parte A

              Procedura di valutazione dei pericoli per la salute

             La valutazione procede secondo i seguenti passaggi.

             1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici:
             1.1.   a   causa   dei   loro  effetti  acuti  letali  e
          contrassegnati  con  il  simbolo  "T", con l'indicazione di
          pericolo "molto tossico" e con le frasi di rischio R26, R27
          o R28.
             1.1.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate  molto  tossiche che producano tali effetti in
          una concentrazione singola pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
          successivi  aggiornamenti,  in  merito alla o alle sostanze
          considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 1, parte B del
          presente  allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non
          figurano  nell'allegato  III  del  decreto  ministeriale 11
          aprile  2001  del  Ministero  della  sanita',  e successivi
          aggiornamenti,   oppure   vi   figurano   senza  limiti  di
          concentrazione;
             1.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          come  molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai
          limiti fissati al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria(P(base  T  elevato  +)/L(base  T  elevato +))
          maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  T  elevato  +)  = e' la percentuale in peso o in
          volume  di  ciascuna  sostanza  molto tossica contenuta nel
          preparato;
             L(base T elevato +) = e' il limite molto tossico fissato
          per   ciascuna   sostanza   molto   tossica,   espresso  in
          percentuale, in peso o in volume;

             1.2.  a  causa dei loro effetti irreversibili non letali
          dopo  un'unica  esposizione e contrassegnati con il simbolo
          "T", con l'indicazione di pericolo "molto tossico" e con le
          frasi di rischio R39/via di esposizione,
             i  preparati  contenenti  almeno una sostanza pericolosa
          che produca tali effetti in una concentrazione singola pari
          o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al punto 2, parte B, del
          presente  allegato  (tabella  II o IIA) se la o le sostanze
          non  figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
          aprile  2001  del  Ministero  della  sanita',  e successivi
          aggiornamenti,   oppure   vi   figurano   senza  limiti  di
          concentrazione.

             2. I preparati seguenti sono classificati tossici:
             2.1.   a   causa   dei   loro  effetti  acuti  letali  e
          contrassegnati  con  il  simbolo  "T", con l'indicazione di
          pericolo  "tossico"  e  con  le frasi di rischio R23, R24 o
          R25;
             2.1.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate  molto  tossiche che producano tali effetti in
          una concentrazione singola pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
          successivi  aggiornamenti,  per  la  sostanza o le sostanze
          considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 1, parte B del
          presente  allegato (tabella I o IA) se la o le sostanze non
          figurano  nell'allegato  III  del  decreto  ministeriale 11
          aprile  2001  del  Ministero  della  sanita',  e successivi
          aggiornamenti,   oppure   vi   figurano   senza  limiti  di
          concentrazione;
             2.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          molto  tossiche  o  tossiche  in una concentrazione singola
          inferiori ai limiti fissati al punto 2.1.1 a)o b) se:
             Sommatoria[(P(base  T  elevato  +)/L(base  T))+  (P(base
          T)/L(base T))] maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  T  elevato  +)  = e' la percentuale in peso o in
          volume  di  ciascuna  sostanza  molto  tossica presente nel
          preparato;
             P(base  T)=  e'  la  percentuale  in peso o in volume di
          ciascuna sostanza tossica presente nel preparato;
             L(base  T) = e' il limite tossico rispettivo specificato
          per  ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in
          percentuale, in peso o in volume;

             2.2.  a  causa dei loro effetti irreversibili non letali
          dopo  un'unica  esposizione e contrassegnati con il simbolo
          "T",  l'indicazione di pericolo "tossico" e con le frasi di
          rischio R39/via di esposizione,
             i  preparati  contenenti  almeno una sostanza pericolosa
          classificata  come  "molto tossica o tossica" che producano
          tali   effetti   in   una  concentrazione  singola  pari  o
          superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 2, parte B del
          presente  allegato  (tabella  II o IIA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
          successivi  aggiornamenti,  oppure vi figurano senza limiti
          di concentrazione;

             2.3.  a  causa  dei  loro  effetti  a  lungo  termine  e
          contrassegnati  con  il  simbolo  "T", con l'indicazione di
          pericolo  "tossico"  e  con  le frasi di rischio R48/via di
          esposizione;
             i  preparati  contenenti  almeno una sostanza pericolosa
          che produca tali effetti in una concentrazione singola pari
          o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 3, parte B del
          presente  allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11 aprile 2001 del Ministero della sanita', e
          successivi  aggiornamenti,  oppure vi figurano senza limiti
          di concentrazione.

             3. I preparati seguenti sono classificati nocivi:
             3.1.   a   causa   dei   loro  effetti  acuti  letali  e
          contrassegnati  con  il  simbolo  "Xn"  e  l'indicazione di
          pericolo "nocivo" e con le frasi di rischio R20, R21 o R22;
             3.1.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate  molto  tossiche,  tossiche  o  nocive  e  che
          producano tali effetti in una concentrazione singola pari o
          superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi  aggiornamenti,  per  la  sostanza o le sostanze
          considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 1, parte B del
          presente  allegato  (tabella  I  o  IA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi  aggiornamenti,  oppure vi figurano senza limiti
          di concentrazione;
             3.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          molto  tossiche,  tossiche  o  nocive in una concentrazione
          singola  inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1 a) o b)
          se:
             Sommatoria[(P(base  T  elevato  +)/L(base Xn)) + (P(base
          Xn)/L(base Xn))] maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  T  elevato  +)=  e'  la percentuale in peso o in
          volume  di  ciascuna  sostanza  molto  tossica presente nel
          preparato;
             P(base  T)  =  e'  la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna sostanza tossica presente nel preparato;
             P(base  Xn)  =  e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna sostanza nociva presente nel preparato, L(base Xn)
          =  e'  il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna
          sostanza  molto  tossica,  tossica  o  nociva  espresso  in
          percentuale, in peso o in volume;

             3.2.  a  causa  dei  loro effetti acuti per i polmoni se
          ingenti   e   contrassegnati   con  il  simbolo  "Xn",  con
          l'indicazione  di  pericolo  "nocivo"  e  con  la  frase di
          rischio R65,
             i   preparati  classificati  nocivi  secondo  i  criteri
          specificati  nel  punto  3.2.3 dell'allegato VI del decreto
          ministeriale  11  aprile 2002 del Ministero della sanita' e
          successivi    aggiornamenti.   Nell'applicare   il   metodo
          convenzionale  previsto  dal  precedente  punto 3.1. non si
          tiene conto della classificazione delle sostanze come R65;

             3.3.  a  causa dei loro effetti irreversibili non letali
          dopo  un'unica  esposizione e contrassegnati con il simbolo
          "Xn",  l'indicazione di pericolo "nocivo" e con le frasi di
          rischio R68/via di esposizione,
             i  preparati  contenenti  almeno una sostanza pericolosa
          classificata molto tossica, tossica o nociva producano tali
          effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 2, parte B del
          presente  allegato  (tabella  II o IIA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi  aggiornamenti,  oppure vi figurano senza limiti
          di concentrazione;

             3.4.  a  causa  dei  loro  effetti  a  lungo  termine  e
          contrassegnati   con  il  simbolo  "Xn",  l'indicazione  di
          pericolo  "nocivo"  e  con  le  frasi di rischio R48/via di
          esposizione,
             i  preparati  contenenti  almeno una sostanza pericolosa
          classificata  tossica  o nociva che produca tali effetti in
          una concentrazione singola pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 3, parte B del
          presente  allegato (tabella III o IIIA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi  aggiornamenti,  oppure vi figurano senza limiti
          di concentrazione.

             4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi:
             4.1.  e contrassegnati con il simbolo "C", l'indicazione
          di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio R35;
             4.1.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate  corrosive  e  contrassegnate con la frase R35
          per una concentrazione singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 4, parte B del
          presente  allegato  (tabella  IV o IVA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi  aggiornamenti,  o  vi  figurano senza limiti di
          concentrazione;
             4.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          corrosive   e  contrassegnate  con  la  frase  R35  in  una
          concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
          4.1.1 a) o b) se:
             Sommatoria(P(base   C.R35)/L(base   C.R35))  maggiore  o
          uguale 1

             dove:

             P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ogni   sostanza   corrosiva   presente   nel   preparato  o
          contrassegnata con la frase R35;
             L(base   C.R35)   =  e'  il  limite  di  corrosione  R35
          specificato  per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata
          con  la  frase  R35,  espresso in percentuale, in peso o in
          volume;

             4.2.   e   sono   contrassegnati  con  il  simbolo  "C",
          l'indicazione di pericolo "corrosivo" e la frase di rischio
          R34;
             4.2.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate  corrosive e contrassegnate con la frase R35 o
          R34 in una concentrazione singola pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 4, parte B del
          presente  allegato  (tabella  IV o IVA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi  aggiornamenti,  o  vi  figurano senza limiti di
          concentrazione;
             4.2.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          corrosive    e   contrassegnate   con   il   simbolo   "C",
          l'indicazione  di pericolo "corrosivo" e con la frase R35 o
          R34  in  una  concentrazione  singola  inferiore  ai limiti
          fissati al punto 4.2.1 a) o b) se:
             Sommatoria[(P(base   C.R35)/L(base   C.R34))  +  (P(base
          C.R34)/L(base C.R34))] maggiore o uguale 1
             dove:
             P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ogni    sostanza    corrosiva   presente   nel   preparato,
          contrassegnata con la frase R35;
             P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna   sostanza   corrosiva   presente  nel  preparato,
          contrassegnata con la frase R34;
             L(base  C.R34)  =  e' il limite rispettivo di corrosione
          R34    specificato    per   ciascuna   sostanza   corrosiva
          contrassegnata  con  la  frase  R35  o  R34  ed espressa in
          percentuale, in peso o in volume.

             5. I preparati seguenti sono classificati irritanti:
             5.1. in quanto possono provocare lesioni oculari gravi e
          sono  contrassegnati  con il simbolo "Xi", l'indicazione di
          pericolo "irritante" e con la frase di rischio R41;
             5.1.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in
          una concentrazione singola pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 4, parte B del
          presente  allegato  (tabella  IV o IVA) se la o le sostanze
          non  figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
          aprile  2001  del  Ministero  della  sanita'  e  successivi
          aggiornamenti,    o    vi    figurano   senza   limiti   di
          concentrazione;
             5.1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          irritanti  e contrassegnate con la frase R41 o classificate
          corrosive  e  cui  si  applica  la  frase  R35 o R34 in una
          concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
          5.1.1 a) o b) se:
             Sommatoria[(P(base  C.R35)/L(base  Xi,R41,))  +  (P(base
          C.R34)/"L(base    Xi,R41,";)   +   (P(base   Xi.R41)/L(base
          Xi.R41))] maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
          presente nel preparato;
             P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34
          presente nel preparato;
             P(base  Xi.R41)  = e' la percentuale in peso o in volume
          di  ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
          R41 presente nel preparato;
             L(base  Xi.R41)  =  e'  il  limite  di  irritazione  R41
          rispettivo   fissato   per   ciascuna   sostanza  corrosiva
          contrassegnata  con  la  frase R35 o R34 sostanza irritante
          contrassegnata  con  la frase R41, espresso in percentuale,
          in peso o in volume;

             5.2  irritante  per  gli  occhi  e contrassegnati con il
          simbolo  "Xi",  con l'indicazione di pericolo "irritante" e
          con la frase di rischio R36;
             5.2.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate  corrosive e contrassegnate con la frase R35 o
          R34  o irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 in
          una concentrazione singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 4, parte B del
          presente  allegato  (tabella  IV o IVA) se la o le sostanze
          considerate  non  figurano  nell'allegato  III  del decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi  aggiornamenti,  o  vi  figurano senza limiti di
          concentrazione;
             5.2.3. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          irritanti  e  contrassegnate  con la frase R41 o R36 o come
          corrosive  e  contrassegnate  con le frasi R35 o R34 in una
          concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
          5.2.1 lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria[(P(base  C.R35)/L(base  Xi.R36,))  +  (P(base
          C.R34)/L(base  Xi.R36)) + (P(base Xi.R41)/L(base Xi.R36)) +
          (P(base Xi.R36)/L(base Xi.R36)] maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna  sostanza  corrosiva  contrassegnata  con la frase
          R35, presente nel preparato;
             P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna  sostanza  corrosiva  contrassegnata  con la frase
          R34, presente nel preparato;
             P(base  Xi.R41)  = e' la percentuale in peso o in volume
          di  ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
          R41, presente nel preparato;
             P(base  Xi.R36)  = e' la percentuale in peso o in volume
          di  ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
          R36, presente nel preparato;
             L(base  Xi.R36)  =  e'  il  limite  di  irritazione  R36
          rispettivo,  specificato  per  ciascuna  sostanza corrosiva
          contrassegnata  con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
          contrassegnata   con  la  frase  R41  o  R36,  espresso  in
          percentuale in peso o in volume;

             5.3  irritanti  per  la  pelle  e  contrassegnati con il
          simbolo  "Xi",  con l'indicazione di pericolo "irritante" e
          con la frase di rischio R38;
             5.3.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate  corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o
          R34  o  irritanti  e contrassegnate con la frase R38 in una
          concentrazione singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 4, parte B del
          presente  allegato  (tabella  IV o IVA) se la o le sostanze
          non  figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
          aprile  2001  del  Ministero  della  sanita'  e  successivi
          aggiornamenti,    o    vi    figurano   senza   limiti   di
          concentrazione;
             5.3.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          corrosive  e  contrassegnate  con  le  frasi  R35  o  R34 o
          irritanti   e  contrassegnate  con  la  frase  R38  in  una
          concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
          5.3.1 lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria[(P(base   C.R35)/L(base  Xi.R38))  +  (P(base
          C.R34)/L(base  Xi.R38))  + (P(base Xi.R38)/L(base Xi.R38))]
          maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base C.R35) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35
          presente nel preparato;
             P(base C.R34) = e' la percentuale in peso o in volume di
          ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34
          presente nel preparato;
             P(base  Xi.R38)  = e' la percentuale in peso o in volume
          di  ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
          R38 presente nel preparato;
             L(base  Xi.R38)  =  e'  il  limite  di  irritazione  R38
          rispettivo   fissato   per   ciascuna   sostanza  corrosiva
          contrassegnata  con la frase R35 o R34 o sostanza irritante
          contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in
          peso o in volume;

             5.4.  irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati
          con   il   simbolo  "Xi",  con  l'indicazione  di  pericolo
          "irritante" e con la frase di rischio R37;
             5.4.1.  i  preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in
          una concentrazione singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata  al  punto 4, parte B del
          presente  allegato  (tabella  IV o IVA) se la o le sostanze
          non  figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11
          aprile  2001  del  Ministero  della  sanita'  e  successivi
          aggiornamenti,    o    vi    figurano   senza   limiti   di
          concentrazione;
             5.4.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate
          irritanti   e  contrassegnate  con  la  frase  R37  in  una
          concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
          5.4.1 lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria[(P(base  Xi.R37)/L(base  Xi.R37))] maggiore o
          uguale 1

             dove:

             P(base  Xi.R37)  = e' la percentuale in peso o in volume
          di  ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase
          R37 presente nel preparato;
             L(base  Xi.R37)  =  e'  il  limite  di  irritazione  R37
          specificato  per ciascuna sostanza irritante contrassegnata
          con  la  frase  R37,  espresso  in percentuale in peso o in
          volume;

             5.4.3.  i  preparati  gassosi  contenenti  piu' sostanze
          classificate  corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o
          R34  o  irritanti  e contrassegnate con la frase R37 in una
          concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto
          5.4.1 lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria[(P(base   C.R35)/L(base  Xi.R37))  +  (P(base
          C.R34)/L(base  Xi.R37))  + (P(base Xi.R37)/L(base Xi.R37))]
          maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  C.R35) = e' la percentuale in volume di ciascuna
          sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente
          nel preparato;
             P(base  C.R34) = e' la percentuale in volume di ciascuna
          sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente
          nel preparato;
             P(base Xi.R37) = e' la percentuale in volume di ciascuna
          sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente
          nel preparato;
             L(base  Xi.R37)  =  e'  il  limite  di  irritazione  R37
          rispettivo  fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva
          contrassegnata  con  la  frase R35 o R34 o sostanza gassosa
          irritante  contrassegnata  con  la  frase  R37, espresso in
          percentuale in peso o in volume.

             6.   I   preparati   seguenti   sono  classificati  come
          sensibilizzanti:
             6.1.  Per la pelle e contrassegnati con il simbolo "Xi",
          con  l'indicazione  di pericolo "irritante", e con la frase
          di rischio R43,
             i  preparati contenenti almeno una sostanza classificata
          sensibilizzante  e  contrassegnata  con  la  frase  R43 che
          produca  tali effetti in una concentrazione singola, pari o
          superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile  2001 del Ministero della sanita',
          per  la  o  le  sostanze  considerate;  b)  oppure a quella
          fissata  al punto 5, parte B del presente allegato (tabella
          V  o VA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III
          del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della
          sanita'  e  successivi  aggiornamenti,  o vi figurano senza
          limiti di concentrazione;

             6.2.  per  le  vie  respiratorie e contrassegnati con il
          simbolo  "Xi"  con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con
          la  frase di rischio R42, i preparati contenenti almeno una
          sostanza  classificata sensibilizzante e contrassegnata con
          la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione
          singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  o  a quella fissata al punto 5, parte B del presente
          allegato  (tabella  V  o  VA)  qualora la o le sostanze non
          figurano  nell'allegato  III  del  decreto  ministeriale 11
          aprile  2001  del  Ministero  della  sanita'  e  successivi
          aggiornamenti,    o    vi    figurino   senza   limiti   di
          concentrazione".
             -  Si riporta il testo dell'allegato I, parte B, tabella
          II, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.

                                   "Parte B

           Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione
                          dei pericoli per la salute

             In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la
          prima  tabella  (tabella  da  I a VI) definisce i limiti di
          concentrazione   (espressi  in  percentuale  peso/peso)  da
          utilizzare  per  i preparati non gassosi, mentre la seconda
          tabella  (tabella  da  IA  a  VIA)  definisce  i  limiti di
          concentrazione  (espressi  in percentuale volume/volume) da
          utilizzare   per   i  preparati  gassosi.  Tali  limiti  di
          concentrazione  sono  utilizzati  in  mancanza di limiti di
          concentrazione   specifici   per   le   sostanze   di   cui
          all'allegato  III  del  decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.

             1. Effetti acuti letali.
             1.1. Preparati non gassosi.
             I  limiti  di  concentrazione  fissati  nella tabella I,
          espressi    in   percentuale   peso/peso   determinano   la
          classificazione    del    preparato   in   funzione   della
          concentrazione  singola  della  o  delle sostanze presenti,
          delle quali e' pure indicata la classificazione.


====================================================================
Classificazione della          Classificazione del preparato
   sostanza (gas)     ----------------------------------------------
                             T*            T               Xn
====================================================================
T* con R26, R27, R28   conc. maggiore  1% minore o    0,1% minore o
                       o uguale 7%     uguale conc.   uguale conc.
                                       < 7%           < 1%
--------------------------------------------------------------------
T con R23, R24, R25                    conc. maggiore 3% minore o
                                       o uguale 25%   uguale conc.
                                                      < 25%
--------------------------------------------------------------------
Xn con R20, R21, R22                                  conc. maggiore
                                                      o uguale 25%
--------------------------------------------------------------------

   Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i
seguenti criteri:
   l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o piu' frasi
R summenzionate a seconda della classificazione usata;
   in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le
sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione piu'
rigorosa.

1.2. Preparati gassosi.

   I limiti di concentrazione espressi  in percentuale volume/volume
e riportati nella successiva  tabella IA  determinano la classifica-
zione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola
del o dei gas presenti, dei  quali  e' pure  indicata la classifica-
zione.

                              Tabella I A

====================================================================
Classificazione della          Classificazione del preparato
     sostanza         ----------------------------------------------
                             T*            T               Xn
====================================================================
T* con R26, R27, R28   conc. maggiore  0,2% minore    0,02% minore
                       o uguale 1%     o uguale conc. o uguale
                                       < 1%           conc. < 0,2%
--------------------------------------------------------------------
T con R23, R24, R25                    conc. maggiore 0,5% minore o
                                       o uguale 5%     uguale conc.
                                                       < 5%
--------------------------------------------------------------------
Xn con R20, R21, R22                                  conc. maggiore
                                                      o uguale 5%
--------------------------------------------------------------------

   Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i
seguenti criteri:
   l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o piu' delle
frasi R summenzionate  a  seconda della  classificazione  usata;
   in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le
sostanze la cui  concentrazione  corrisponde   alla  classificazione
piu' rigorosa.
   2.   Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione.
   2.1. Preparati non gassosi.
   Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali
dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di
esposizione),  i limiti  di concentrazione  singola fissati nella
tabella II, espressi  in percentuale  peso/peso, determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.

                              Tabella II

====================================================================
Classificazione della          Classificazione del preparato
     sostanza         ----------------------------------------------
                             T*            T               Xn
====================================================================
T* con R39/via di      conc. maggiore  1% minore o    0,1% minore o
esposizione            o uguale 10%    uguale conc.   uguale conc.
                       R39(*) obbli-   < 10% R39(*)   < 1% R68(*)
                       gatoria         obbligatoria   obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
T con R39/via di                       conc. maggiore 1% minore o
esposizione                            o uguale 10%   uguale conc.
                                       R39(*) obbli-  < 10% R68(*)
                                       gatoria        obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xn con R68/via di                                     conc. maggiore
esposizione                                           o uguale 10%
                                                      R68(*) obbli-
                                                      gatoria
-------
(*) Per specificare la via di  somministrazione/esposizione (via di
    esposizione), si  devono  indicare  le frasi  R combinate quali
    figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichet-
    tatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
    Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti).
--------------------------------------------------------------------

   2.2. Preparati gassosi.
   Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una
singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via  di esposizio-
ne),  i singoli  limiti  di concentrazione  espressi in  percentuale
volume/volume fissati nella tabella IIA determinano, ove necessario,
la classificazione del preparato.

                              Tabella II A

====================================================================
Classificazione della          Classificazione del preparato
     sostanza         ----------------------------------------------
                             T*            T               Xn
====================================================================
T* con R39/via di      conc. maggiore  0,2% minore o  0,02% minore o
esposizione            o uguale 1%     uguale conc.   uguale conc.
                       R39(*) obbli-   < 1% R39(*)   < 0,2% R68(*)
                       gatoria         obbligatoria   obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
T con R39/via di                       conc. maggiore 0,5% minore o
esposizione                            o uguale 5%    uguale conc.
                                       R39(*) obbli-  < 5% R68(*)
                                       gatoria        obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xn con R68/via di                                     conc. maggiore
esposizione                                           o uguale 5%
                                                      R68(*) obbli-
                                                      gatoria
------
(*) Per specificare la via di  somministrazione/esposizione (via di
    esposizione), si devono  indicare  le  frasi R combinate  quali
    figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichet-
    tatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
    Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti).
--------------------------------------------------------------------

   3.   Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata.
   3.1. Preparati non gassosi.
   Per le  sostanze che producono  effetti gravi  dopo  esposizione
ripetuta o  prolungata (R48/via  di esposizione),  i limiti di con-
contrazione  singola fissati nella tabella III, espressi in percen-
tuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.

                              Tabella III

====================================================================
Classificazione della         Classificazione del preparato
     sostanza         ----------------------------------------------
                                T                       Xn
====================================================================
T* con R48/via di         conc. maggiore        1% minore o uguale
esposizione               o uguale 10% R48(*)   conc. <10% R48(*)
                          obbligatoria          obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xn con R48/via di                               conc. maggiore o
esposizione                                     uguale 10% R48(*)
                                                obbligatoria
-----
   (*) Per specificare  la via di  somministrazione/esposizione (via
di esposizione),  si  devono  indicare  le  frasi R  combinate quali
figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura
(allegato VI  del decreto  ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero
della sanita' e successivi aggiornamenti).
--------------------------------------------------------------------

   3.2. Preparati gassosi.
   Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o
prolungata (R48/via  di esposizione), i singoli limiti di concentra-
zione espressi  in  percentuale  volume/volume fissati nella tabella
III A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

                              Tabella III A

====================================================================
Classificazione della         Classificazione del preparato
   sostanza (gas)      ---------------------------------------------
                                T                       Xn
====================================================================
T* con R48/via di         conc. maggiore o      0,5% minore o uguale
esposizione               uguale 5% R48(*)      conc. < 5% R48(*)
                          obbligatoria          obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xn con R48/via di                               conc. maggiore o
esposizione                                     uguale 5% R48(*)
                                                obbligatoria
-----
   (*) Per specificare  la via  di somministrazione/esposizione (via
di esposizione),  si  devono  indicare  le  frasi R  combinate quali
figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura
(allegato VI del  decreto ministeriale  28 aprile 1997 del Ministero
della sanita' e successivi aggiornamenti).
--------------------------------------------------------------------

   4. Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni
oculari gravi.
   4.1. Preparati non gassosi.
   Per le sostanze  che producono  effetti  corrosivi  (R34-R35) o
effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti di concentrazione
singola  specificati  nella  tabella IV,  espressi  in percentuale
peso/peso  determinano,  ove necessario,  la  classificazione  del
preparato.

                              Tabella IV

====================================================================
Classificazione della        Classificazione del preparato
     sostanza         ----------------------------------------------
                           C con R35                C con R34
===================================================================
C con R35              conc. maggiore          5% minore o uguale
                       o uguale 10% R35        conc. < 10% R34
                       obbligatoria            obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
C con R34                                      conc. maggiore o
                                               uguale 10% R34
                                               obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xi con R36
--------------------------------------------------------------------
Xi con R36, R37, R38
--------------------------------------------------------------------

                              Tabella IV

====================================================================
Classificazione della          Classificazione del preparato
     sostanza         ----------------------------------------------
                           Xi con R41         Xi con R36, R37, R38
====================================================================
C con R35                      5%            1% minore o uguale
                                             conc. < 5% R36/38
                                             obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
C con R34                     10%(*)         5% minore o uguale
                                             conc. < 10% R36/38
                                             obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xi con R36                conc. maggiore o   5% minore o uguale
                          uguale 10% R41     conc. < 10% R36
                          obbligatoria       obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xi con R36, R37, R38                         conc. maggiore o uguale
                                             20% R36, R37, R38 sono
                                             obbligatorie in base
                                             alla concentrazione
                                             se sono applicate alle
                                             sostanze considerate
-----
(*)  Secondo  la guida  all'etichettatura (allegato VI  del  decreto
     ministeriale  28 aprile 1997  del  Ministero  della  sanita'  e
     successivi aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate
     delle frasi R35 o R34 devono essere  considerate come  contras-
     segnate  anche  dalla  frase  R41.  Pertanto,  se  il preparato
     contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limi-
     ti di concentrazione per una classificazione del preparato come
     corrosivo,  tali sostanze  possono  contribuire alla  classifi-
     cazione del preparato come irritante (R41) o irritante (R36).
N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale  ai preparati
     contenenti sostanze  classificate  come  corrosive  o irritanti
     puo' portare a errori per eccesso o per difetto della classici-
     cazione del rischio, se  non si  tiene conto  di altri  fattori
     pertinenti (ad es. pH del preparato).  Pertanto, per la classi-
     ficazione di corrosivita', si tiene conto delle osservazioni di
     cui al paragrafo 3.2.5 dell'allegato VI del decreto ministeria-
     le  28 aprile 1997  del  Ministero  della  sanita' e successivi
     aggiornamenti, e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto.
--------------------------------------------------------------------

   4.2. Preparati gassosi.
   Per i gas che producono effetti di  questo  tipo (R34, R35 o R36,
R37, R38, R41),  i singoli  limiti  di  concentrazione  espressi  in
percentuale volume/volume fissati nella tabella IVA determinano, ove
e' necessario, la classificazione del preparato.

                              Tabella IV A

====================================================================
Classificazione della        Classificazione del preparato
   sostanza (gas)      ---------------------------------------------
                           C con R35                C con R34
===================================================================
C con R35              conc. maggiore          0,2% minore o uguale
                       o uguale 1% R35         conc. < 1% R34
                       obbligatoria            obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
C con R34                                      conc. maggiore o
                                               uguale 5% R34
                                               obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xi con R41
--------------------------------------------------------------------
Xi con R36, R37, R38
--------------------------------------------------------------------

                              Tabella IV A

====================================================================
Classificazione della         Classificazione del preparato
   sostanza (gas)      ---------------------------------------------
                          Xi con R41         Xi con R36, R37, R38
====================================================================
C con R35                   0,2%(*)          0,02% minore o uguale
                                             conc. 0,2% R36/37/38
                                             obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
C con R34                    5%(*)           0,5% minore o uguale
                                             conc. < 5% R36/37/38
                                             obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xi con R41               conc. maggiore o    0,5% minore o uguale
                         uguale 5% R41       conc. < 5% R36
                         obbligatoria        obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
Xi con R36, R37, R38                         conc. maggiore o uguale
                                             5% R36, R37, R38 sono
                                             obbligatorie secondo il
                                             caso
-----
   (*) Secondo  la guida  all'etichettatura (allegato VI del decreto
ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi
aggiornamenti), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R35
o  R34  devono  essere considerate  come contrassegnate  anche dalla
frase R41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con
R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classifi-
cazione del preparato come corrosivo, tali sostanze  possono contri-
buire  alla  classificazione  del  preparato come  irritante (R41) o
irritante (R36).
   N.B. La semplice applicazione del metodo convenzionale  ai prepa-
rati contenenti  sostanze classificate  come corrosive o  irritabili
puo' portare a errori per eccesso,  o  per  difetto della  classifi-
cazione del rischio, se non si tiene conto di altri  fattori  perti-
nenti (ad es. pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di
corrosivita', si tiene conto delle osservazioni di cui al  paragrafo
3.2.5 dell'allegato VI  del decreto ministeriale  28 aprile 1997 del
Ministero della sanita'  e successivi aggiornamenti, "e dell'art. 5,
comma 6, del presente decreto.".
--------------------------------------------------------------------

   5.   Effetti sensibiizzanti.
   5.1. Preparati non gassosi.
   I preparati che producono tali effetti, sono classificati
sensibilizzanti con:
     il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto puo' prodursi
in seguito ad inalazione;
     il simbolo Xi e la frase R43, se questo effetto puo' prodursi
per contatto con la pelle.
   I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V,
espressi in  percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato.

                              Tabella V

====================================================================
Classificazione della         Classificazione del preparato
     sostanza         ----------------------------------------------
                       sensibilizzazione        sensibilizzazione
                           con R42                   con R43
====================================================================
sensibilizzazione      conc. maggiore
con R42                 o uguale 1% R42
                       obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
sensibilizzazione                               conc. maggiore o
con R43                                         uguale 1% R42
                                                obbligatoria
--------------------------------------------------------------------

   5.2. Preparati gassosi.
   I preparati gassosi che producono tali effetti, sono classificati
sensibilizzanti con:
     il simbolo Xn e la frase R42, se questo effetto puo' prodursi
in seguito ad inalazione;
     il simbolo Xi e La frase R43, se questo effetto puo' prodursi
per contatto con la pelle.
   I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V A,
espressi in percentuale volume/volume determinano, ove  necessario,
la classificazione del preparato.

                              Tabella V A

====================================================================
Classificazione della    Classificazione del preparato gassoso
   sostanza (gas)     ---------------------------------------------
                       sensibilizzazione        sensibilizzazione
                           con R42                   con R43
====================================================================
sensibilizzazione      conc. minore o
con R42                uguale 0,2% R42
                       obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
sensibilizzazione                               conc. maggiore o
con "R43"                                       uguale 0,2% R43
                                                obbligatoria
--------------------------------------------------------------------

   6.   Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione.
   6.1. Preparati non gassosi.
   Per  le sostanze che  producono tali effetti, i limiti di concen-
trazione  specificati  nella  tabella  VI, espressi  in  percentuale
peso/peso,  determinano,  ove  necessario,  la  classificazione  del
preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti:
     Cancerogeno categorie 1 e 2:            T; R45 o R49;
     Cancerogeno categoria 3:                     Xn; R40;
     Mutageno categorie 1 e 2:                     T; R46;
     Mutageno categoria 3:                        Xn; R68;
     Tossico per la riproduzione, fertilita'
       categorie 1 e 2:                            T; R60;
     Tossico per la riproduzione, sviluppo
       categorie 1 e 2:                            T; R61;
     Tossico per la riproduzione, fertilita'
       categoria 3:                                Xn; R62;
     Tossico per la riproduzione, sviluppo
       categoria 3:                                Xn; R63".

- Si riporta il testo dell'allegato II, parte A, con le modifiche
apportate dal decreto qui pubblicato:

                              "PARTE A
        Procedura di valutazione dei pericoli per l'ambiente

   a) Ambiente acquatico.
   Il  metodo  convenzionale per  la valutazione  dei  pericoli  per
l'ambiente acquatico tiene conto di tutti i rischi che un  preparato
puo' presentare per questo ambiente secondo le specifiche  seguenti:
   I preparati seguenti sono classificati pericolosi per l'ambiente:
   1. E sono  contrassegnati  con  il simbolo "N",  l'indicazione di
pericolo "pericoloso per l'ambiente" e le frasi di rischio R50 e R53
(R50-53):
   1.1. i preparati contenenti una  o piu' sostanze  classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in
una concentrazione singola, pari a superiore:
     a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale
11 aprile 2001  del  Ministero della sanita' e successivi aggiorna-
menti, per la o le sostanze considerate,
     b) oppure  a quella  fissata alla parte B del presente allegato
(tabella 1)  se la o le  sostanze non figurano nell'allegato III del
decreto  ministeriale  11 aprile 2001  del Ministero della sanita' e
successivi aggiornamenti, oppure vi figurano senza limiti di concen-
trazione;
   1.2. i preparati contenenti piu' sostanze classificate pericolose
per l'ambiente e contrassegnate con  le frasi R50-53  in una concen-
trazione singola inferiore  ai limiti  fissati al punto 1.1, lettera
             a) o lettera b)se:
             Sommatoria(P(base N.R50-53)/L(base N.R50-53)) maggiore o
          uguale 1

             dove

             P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R50-53, presente nel preparato,
             L(base  N.R50-53)  =  e'  il  limite  R50-53 fissato per
          ciascuna    sostanza    pericolosa    per    l'ambiente   e
          contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale
          in peso.

             2.   E   sono   contrassegnati   con   il  simbolo  "N",
          l'indicazione  di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e le
          frasi  di  rischio  R51  e  R53  (R51-R53)  a  meno  che il
          preparato non sia gia' classificato ai sensi del punto 1;
             2.1.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
          le  frasi  R50-53  o R51-53 per una concentrazione singola,
          pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
             b)  oppure  a  quella  fissata alla parte B del presente
          allegato  (tabella  1)  se  la  o  le sostanze non figurano
          nell'allegato  III  del decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del  Ministero  della  sanita'  e successivi aggiornamenti,
          oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

             2.2.  i  preparati contenenti piu' sostanze classificate
          pericolose  per  l'ambiente  e  contrassegnate con le frasi
          R50-53  o R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai
          limiti fissati al punto 2.1, lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria[(P(base N.R50-53)/L(base N.R51-53)) + (P(base
          N.R51-53)/ L(base N.R51-53))] maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R50-53, presente nel preparato;
             P(base N.R51-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R51-53, presente nel preparato;
             L(base  N.R51-53)  =  e'  il  limite  R51-53  rispettivo
          fissato  per  ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e
          contrassegnata  con  le  frasi R50-53 o R51-53, espresso in
          percentuale in peso.

             3.  E sotto contrassegnati con le frasi di rischio R52 e
          R53  (R52-R53),  a  meno  che  il  preparato  non  sia gia'
          classificato ai sensi dei punti 1 o 2;
             3.1.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
          le  frasi  R50-53  o R51-53 o R52-53 per una concentrazione
          singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2004 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata alla parte B del presente
          allegato  (tabella  1)  se  la  o  le sostanze non figurano
          nell'allegato  III  del decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del  Ministero  della  sanita'  e  successivi aggiornamenti
          oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

             3.2.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
          le  frasi  R50-53,  R51-53  o R52-R53 in una concentrazione
          singola  inferiore  ai limiti fissati al punto 3.1, lettera
          a) o lettera b) se:
             Sommatoria[(P(base  N.R50-53)/L(base  R52-53)) + (P(base
          N.R52-53)/L(base   R52-53))   +   (P(base  N.R52-53)/L(base
          R52-53))]maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R50-53, presente nel preparato;
             P(base N.R51-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R51-53, presente nel preparato;
             P(base  R52-53)  = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R52-53, presente nel preparato;
             L(base R52-53) = e' il limite R52-53 rispettivo, fissato
          per    ciascuna    sostanza   pericolosa   per   l'ambiente
          contrassegnata  con  le  frasi  R50-53  o  R51-53 o R52-53,
          espresso in percentuale in peso.

             4.  E contrassegnati con il simbolo "N" l'indicazione di
          pericolo  "pericoloso per l'ambiente" e la frase di rischio
          R50,  a  meno che il preparato non sia gia' classificato ai
          sensi del punto 1;
             4.1.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
          la  frase  R50  per  una  concentrazione  singola,  pari  o
          superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate,
             b)  oppure  a  quella  fissata alla parte B del presente
          allegato  (tabella  2)  se  la  o  le sostanze non figurano
          nell'allegato  III  del decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del  Ministero  della  sanita'  e successivi aggiornamenti,
          oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

             4.2.  i  preparati contenenti piu' sostanze classificate
          pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50
          in  una  concentrazione singola inferiore ai limiti fissati
          al punto 4.1, lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria(P(base   N.R50)/L(base   N.R50))  maggiore  o
          uguale 1

             dove

             P(base  N.R50)  =  e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R50, presente nel preparato;
             L(base  N.R50) = e' il limite R50 rispettivo fissato per
          ciascuna  sostanza pericolosa per l'ambiente contrassegnata
          con la frase R50, espresso in percentuale in peso;

             4.3.  i  preparati contenenti piu' sostanze classificate
          pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50
          che  non  rispondono  ai criteri di cui al punto 4.1, 4.2 e
          contenenti  una o piu' sostanze classificate pericolose per
          l'ambiente  e  contrassegnate  con  le  frasi R50-53 per le
          quali:
             Sommatoria[(P(base   N.R50)/L(base   N.R50))  +  (P(base
          N.R50-53)/ L(base N.R50))] maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  N.R50)  =  e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R50, presente nel preparato;
             P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R50-53, presente nel preparato;
             L(base  N.R50)  =  e' il limite R50 fissato per ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso.

             5.  E sono contrassegnati con la frase di rischio R52, a
          meno  che  il  preparato non sia gia' classificato ai sensi
          dei punti 1, 2, 3 o 4;
             5.1.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
          la   frase  R52  in  una  concentrazione  singola,  pari  o
          superiore;
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata alla parte B del presente
          allegato  (tabella  3)  se  la  o  le sostanze non figurano
          nell'allegato  III  del decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del  Ministero  della  sanita'  e successivi aggiornamenti,
          oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

             5.2.  i  preparati contenenti piu' sostanze classificate
          pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52
          in  una  concentrazione singola inferiore ai limiti fissati
          al punto 5.1, lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria(P(base R52)/L(base R52))maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  R52)  =  e'  la  percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R52, presente nel preparato;
             L(base  R52)  =  e'  il  limite R52 fissato per ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R52, espresso in percentuale in peso.

             6.  E sono contrassegnati con la frase di rischio R53, a
          meno  che  il  preparato non sia gia' classificato ai sensi
          dei punti 1, 2, 3,
             6.1.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnati con
          la  frase  R53  per  una  concentrazione  singola,  pari  o
          superiore,
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti per la o le sostanze considerate,
             b)  oppure  a  quella  fissata alla parte B del presente
          allegato  (tabella  4)  se  la  o  le sostanze non figurano
          nell'allegato  III  del decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del  Ministero  della  sanita'  e successivi aggiornamenti,
          oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;

             6.2.  i  preparati contenenti piu' sostanze classificate
          pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53
          in  una  concentrazione singola inferiore ai limiti fissati
          al punto 6.1, lettera a) o lettera b) se:
             Sommatoria(P(base R53)/L(base R53)) maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  R53)  =  e'  la  percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R53, presente nel preparato;
             L(base  R53)  =  e'  il  limite R53 fissato per ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R53, espresso in percentuale in peso;

             6.3.  i  preparati contenenti piu' sostanze classificate
          pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53
          non rispondenti ai criteri di cui al punto 6.2 e contenenti
          una  o piu' sostanze classificate pericolose per l'ambiente
          e  contrassegnate  con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53 per
          le quali:
             Sommatoria[(P(base    R53)/L(base    R53))   +   (P(base
          N.R50-53)/L(base  R53))  + (P(base N.R51-53)/L(base R53)) +
          (P(base R52-53)/L(base R53))] maggiore o uguale 1

             dove:

             P(base  R-53)  =  e'  la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la
          frase R53, presente nel preparato;
             P(base N.R50-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R50-53, presente nel preparato;
             P(base N.R51-53) = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R51-53, presente nel preparato;
             P(base  R52-53)  = e' la percentuale in peso di ciascuna
          sostanza  pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le
          frasi R52-53, presente nel preparato;
             L(base  R53)  =  e' il limite R53 rispettivo fissato per
          ciascuna    sostanza    pericolosa    per    l'ambiente   e
          contrassegnata con le frasi R53 o R50-53 o R51-53 o R52-53,
          espresso in percentuale in peso.
             b) Ambiente non acquatico.

             1. Strato di ozono.
             Metodo convenzionale per valutare i preparati pericolosi
          per lo strato di ozono.
             I  preparati  seguenti  sono classificati pericolosi per
          l'ambiente:
             1.   E   sono   contrassegnati   con   il  simbolo  "N",
          l'indicazione  di pericolo "pericoloso per l'ambiente" e la
          frase di rischio R59;
             1.1.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
          il   simbolo  "N"  e  la  frase  di  rischio  R59  per  una
          concentrazione singola, pari o superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata alla parte B del presente
          allegato  (tabella  5)  se  la  o  le sostanze non figurano
          nell'allegato  III  del decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del  Ministero  della  sanita'  e successivi aggiornamenti,
          oppure vi figurano senza limiti di concentrazione.

             2. E contrassegnati con la frase di rischio R59:
             2.1.   i   preparati  contenenti  una  o  piu'  sostanze
          classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con
          la  frase  R59  per  una  concentrazione  singola,  pari  o
          superiore:
             a)  a  quella  fissata  nell'allegato  III  del  decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
             b)  oppure  a  quella  fissata alla parte B del presente
          allegato  (tabella  5)  se  la  o  le sostanze non figurano
          nell'allegato  III  del decreto ministeriale 11 aprile 2001
          del  Ministero  della  sanita'  e successivi aggiornamenti,
          oppure vi figurano senza limiti di concentrazione;".
             - Si riporta il testo dell'allegato II, parte B, Tabella
          1, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.

                                   "Parte B

           Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione
                          dei pericoli per l'ambiente

             I. Per l'ambiente acquatico.

             I   limiti   di  concentrazione  fissati  nelle  tabelle
          seguenti,  espressi in percentuale peso/peso determinano la
          classificazione    del    preparato   in   funzione   della
          concentrazione  singola  della  o  delle sostanze presenti,
          delle quali e' pure indicata la classificazione.


                             Tabella 1
   Tossicita' acquatica acuta e effetti negativi a lungo termine

===================================================================
Classificazione della        Classificazione del preparato
      sostanza        ---------------------------------------------
                        N,R50-53       N,R51-53          R52-53
==================================================================
N,R50-53              Cn maggiore     2,5% minore     0,25% minore
                      o uguale 25%    o uguale Cn     o uguale Cn
                                      < 25%           < 2,5%
-------------------------------------------------------------------
N,R51-53                              Cn minore       2,5% minore
                                      o uguale 25%    o uguale Cn
                                                      < 25%
--------------------------------------------------------------------
R52-53                                                Cn maggiore o
                                                      uguale 25%
--------------------------------------------------------------------

                              Tabella 2
                      Tossicita' acquatica acuta

====================================================================
Classificazione della sostanza         Classificazione del preparato
====================================================================
N,R50                                 Cn maggiore o uguale 25% N,R50
--------------------------------------------------------------------
N,R50-53                              Cn maggiore o uguale 25%
--------------------------------------------------------------------

                              Tabella 3
                         Tossicita' acquatica

====================================================================
Classificazione della sostanza         Classificazione del preparato
====================================================================
R52                                 Cn maggiore o uguale 25% R52
--------------------------------------------------------------------

                              Tabella 4
                  Effetti nocivi a lungo termine

====================================================================
Classificazione della sostanza         Classificazione del preparato
====================================================================
R53                                   Cn maggiore o uguale 25% R53
--------------------------------------------------------------------
N,R50-53                              Cn maggiore o uguale 25%
--------------------------------------------------------------------
N,R51-53                              Cn maggiore o uguale 25%
--------------------------------------------------------------------
R52-53                                Cn maggiore o uguale 25%
--------------------------------------------------------------------

   II. Per l'ambiente acquatico.

   I limiti  di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti,
espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in
volume/volume  determinano la classificazione del preparato in
funzione della  concentrazione  singola della o delle sostanze
presenti, delle quali e' pure indicata la classificazione.

                              Tabella 5
                 Pericoloso per lo strato di ozono

====================================================================
Classificazione della sostanza        Classificazione del preparato
====================================================================
N con R59                            Cn maggiore o uguale 0,1% N,R59
--------------------------------------------------------------------
R59                                  Cn maggiore o uguale 0,1% R59
--------------------------------------------------------------------

- Si riporta il testo dell'allegato II, parte C, con le modifiche
  apportate dal decreto qui pubblicato:

                                "Parte C
            Metodi di prova per la valutazione dei pericoli
                        per l'ambiente acquatico

   La classificazione di un preparato e' effettuata in genere secon-
do  il metodo convenzionale. Tuttavia per determinare  la tossicita'
acquatica acuta, puo' rivelarsi  opportuno in certi  casi effettuare
prove sul preparato.
   Il risultato  di queste prove sul preparato puo' soltanto modi-
ficare la classificazione relativa alla tossicita' acquatica acuta
che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.
   Se il responsabile dell'immissione  sul mercato  decide di effet-
tuare queste  prove,  esse devono  essere  realizzate  rispettando i
criteri di qualita' dei metodi indicati nell'allegato V, parte C del
decreto  del  Ministro  della sanita'  28 aprile 1997, del Ministero
della sanita' e successivi aggiornamenti.
   Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le spe-
cie previste  secondo  i criteri  dell'allegato VI del decreto mini-
steriale  28 aprile 1997  del Ministero  della sanita'  e successivi
aggiornamenti  (alghe, dafnie e pesci) a  meno che, dopo la prova su
una delle specie, sia gia' stata attribuita  al preparato la classi-
ficazione piu' elevata di pericolo relativa alla tossicita' acquati-
ca acuta  oppure  a meno  che non  sia  gia disponibile un risultato
della prova prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

  - Si riporta il testo dell'allegato III, parte A, con le modifiche
    apportate dal decreto qui pubblicato:

                                                       "Allegato III

    Disposizioni speciali per i recipienti contenenti preparati
           offerti o venduti al pubblico (art 8., comma 3)

                               Parte A
    Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza
                             per bambini

   1.  I recipienti  di  qualsiasi  capacita'  contenenti  preparati
offerti o venduti al dettaglio  e  etichettati  come molto  tossici,
tossici o corrosivi secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste
all'articolo 5 del presente decreto legislativo devono essere muniti
di chiusure di sicurezza per bambini.
   2. I recipienti  di qualsiasi capacita' contenenti  preparati che
presentano un  pericolo all'inalazione (Xn, R65)  e  classificati ed
etichettati  in base al  punto 3.2.3, dell'allegato  VI  del decreto
ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanita' e successivi
aggiornamenti ad eccezione dei preparati immessi  sul  mercato sotto
forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebuliz-
zazione sigillato.
   3. I recipienti di qualsiasi capacita' contenenti  almeno una
delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione
uguale o superiore alla concentrazione limite specifica.

====================================================================
                Identificazione della sostanza        Limite di
N.   ------------------------------------------     concentrazione
     CAS Reg. n.      Nome         EINECS n.
====================================================================
1     67-56-1       Metanolo       200-659-6    maggiore o uguale 3%
--------------------------------------------------------------------
2     75-09-2    Diclorometano     200-838-9    maggiore o uguale 1%
--------------------------------------------------------------------

   che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di
chiusure di sicurezza per bambini".
- Si riporta il testo dell'allegato IV, parte A, con le modifiche
  apportate dal decreto qui pubblicato:

                                 "Allegato IV

               Disposizioni speciali concernenti l'etichettatura
                              di taluni preparati

             A.  Preparati  classificati  pericolosi  ai  sensi degli
          articoli 4, 5 e 6.
             1. Preparati venduti al pubblico.
             1.1.  L'etichetta  dell'imballaggio  che  contiene  tali
          preparati  deve riportare, oltre agli specifici consigli di
          prudenza,  appropriati  consigli  di prudenza S1, S2, S45 o
          S46 secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del decreto
          ministeriale  28  aprile 1997 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti.
             1.2.  Se  tali preparati sono classificati molto tossici
          (T+),  tossici  (T)  o  corrosivi  (C)  ed e' materialmente
          impossibile     fornire     una     simile     informazione
          sull'imballaggio  stesso,  l'imballaggio  che contiene tali
          preparati  deve  essere  corredato  da istruzioni per l'uso
          precise   e   comprensibili  a  tutti  e  comprendenti,  se
          necessario,    informazioni   relative   alla   distruzione
          dell'imballaggio vuoto.
             2.  Preparati  destinati  ad  essere utilizzati mediante
          nebulizzazione.
             L'etichetta  dell'imballaggio  contenente tali preparati
          deve  obbligatoriamente  riportare il consiglio di prudenza
          S23  accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51
          scelto   secondo   i   criteri  di  applicazione  stabiliti
          all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del
          Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.
             3.  Preparati  contenenti  una  sostanza  contrassegnata
          dalla frase R33: "Pericolo di effetti cumulativi".
             Se   un   preparato   contiene   almeno   una   sostanza
          contrassegnata  dalla  frase R33, l'etichetta del preparato
          deve  riportare il testo di questa frase R33, come indicato
          nell'allegato III del decreto del Ministro della sanita' 28
          aprile   1997  e  successivi  aggiornamenti,  qualora  tale
          sostanza  sia presente nel preparato in concentrazione pari
          o superiore all'1%, a meno che all'allegato III del decreto
          ministeriale  11  aprile 2001 del Ministero della sanita' e
          successivi aggiornamenti, siano indicati valori diversi.
             4.  Preparato  contenente  una  sostanza  contrassegnata
          dalla  frase  R64: "Possibile rischio per i neonati nutriti
          con latte materno".
             Se   un   preparato   contiene   almeno   una   sostanza
          caratterizzata   dalla  frase  tipo  R64,  l'etichetta  del
          preparato deve riportare il testo di questa frase R64, come
          indicato  nell'allegato  III del decreto del Ministro della
          sanita' 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, qualora
          tale  sostanza sia presente nel preparato in concentrazione
          pari  o  superiore  all'1%, a meno che all'allegato III del
          decreto  ministeriale  11  aprile  2001 del Ministero della
          sanita'   e  successivi  aggiornamenti,  siano  specificati
          valori diversi.".
             -  Si  riporta il testo dell'allegato V, parte A, con le
          modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

                                  "Allegato V

              Riservatezza dell'identita' chimica di una sostanza
                                 (articolo 14)

                                    Parte A

          Informazioni   che   devono  figurare  nella  richiesta  di
                                 riservatezza.

             Note introduttive:

             A.   L'articolo   14   precisa  a  quali  condizioni  il
          responsabile  dell'immissione  sul  mercato  puo' avvalersi
          della riservatezza
             B.   Per  evitare  piu'  dichiarazioni  di  riservatezza
          relative  alla  stessa  sostanza  utilizzata  in  preparati
          diversi,  e' sufficiente un'unica richiesta di riservatezza
          se alcuni preparati hanno:
             le  stesse  componenti  pericolose presenti nella stessa
          gamma di concentrazione;
             la stessa classificazione e la stessa etichettatura;
             gli stessi utilizzi.
             Per   non  rivelare  l'identita'  chimica  della  stessa
          sostanza  presente  in tutti i preparati in questione, deve
          essere  utilizzata  un'unica  denominazione alternativa. La
          richiesta   di   riservatezza  deve  comprendere  tutte  le
          informazioni previste nella richiesta qui di seguito, senza
          dimenticare  il  nome  o  la  denominazione  commerciale di
          ciascun preparato.
             C.     La     denominazione    alternativa    utilizzata
          sull'etichetta  deve  essere  la  stessa  che  figura nella
          rubrica  2  "Composizione/informazioni  sugli  ingredienti"
          dell'allegato  al  decreto  ministeriale  4 aprile 1997 del
          Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.
             Questo  implica  l'uso  di una denominazione alternativa
          che  fornisca  sufficienti  informazioni sulla sostanza per
          garantire una manipolazione senza pericolo del preparato.
             D.  Nel  presentare  la  richiesta  di  utilizzo  di una
          denominazione  alternativa, il responsabile dell'immissione
          sul  mercato  deve  tener conto della necessita' di fornire
          informazioni  sufficienti  a  garantire  che siano prese le
          necessarie  precauzioni  per  la  salute e la sicurezza sul
          posto  di  lavoro  e che possano essere ridotti al minimo i
          rischi derivanti dalla manipolazione del preparato.

             Richiesta di riservatezza
             A  norma  dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza
          deve    obbligatoriamente   comprendere   le   informazioni
          seguenti:
             1.  Norme  e  indirizzo  completo (compreso il numero di
          telefono)  del  responsabile  dell'immissione  sul  mercato
          all'interno  della  Comunita'  (produttore,  importatore  o
          distributore).
             2.  Indicazione  precisa  della/e  sostanza/e  per  la/e
          quale/i  e' richiesta la riservatezza e della denominazione
          alternativa


====================================================================
Numero   Numero   Nome chimico secondo nomenclatura    Denominazione
CAS      EINECS   internazionale e  classificazione    alternativa
                  (allegato I  della  direttiva
                  67/548/CEE  del  consiglio  o
                  classificazione   provvisoria
====================================================================
a)
b)
c)
--------------------------------------------------------------------

N.B.: Per  le  sostanze   classificate  provvisoriamente,  bisogna
      aggiungere  le informazioni (riferimenti bibliografici)  che
      dimostrano  che  la  classificazione  provvisoria  e'  stata
      effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e dispo-
      nibili relativi alle proprieta' della sostanza.

3. Motivazione della riservatezza (probabilita' - plausibiita').
4. Nome/i commerciale/i o designazione/i del/i preparato/i.
5. La denominazione o il nome commerciale sono gli stessi in tutta
   la Comunita':

                              SI []    NO []

             In  caso  negativo, precisare il nome o la denominazione
          commerciale utilizzati negli altri Stati membri:
             Austria;
             Belgio;
             Danimarca;
             Germania;
             Grecia;
             Finlandia;
             Francia;
             Spagna;
             Svezia;
             Irlanda;
             Italia;
             Lussemburgo;
             Paesi Bassi;
             Portogallo;
             Regno Unito.

             6.  Composizione  del/i  preparato/i  (come definita nel
          punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale 4 aprile 1997
          del Ministero della sanita' e successivi aggiornamenti.
             7. Classificazione del/dei preparato/i a norma dell'art.
          3.
             8.  Etichettatura  del/dei preparato/i a norma dell'art.
          9.
             9. Utilizzi previsti del/dei preparato/i.
             10.  Scheda  informativa in materia di sicurezza a norma
          del  decreto  del  Ministro  della sanita' 4 aprile 1997, e
          successivi aggiornamenti.".
             -  Si  riporta il testo dell'allegato V, parte B, con le
          modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

                                   "Parte B

          Guida lessicale per stabilire le denominazioni alternative
                                (nomi generici)

             1. Nota introduttiva.
             Questa  guida  lessicale  e'  basata  sulla procedura di
          classificazione  delle  sostanze  pericolose  (ripartizione
          delle  sostanze in famiglie), quale riportata nell'allegato
          III  del  decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero
          della  sanita'  e  successivi aggiornamenti. Possono essere
          utilizzate  denominazioni alternative a quelle basate sulla
          seguente  guida.  Tuttavia,  le denominazioni scelte devono
          fornire   in   ciascun   caso  informazioni  sufficienti  a
          garantire  che  il  preparato possa essere manipolato senza
          rischi e che possano essere prese le necessarie precauzioni
          per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.

             Le famiglie sono definite nel modo seguente:
             sostanze  inorganiche  od  organiche che hanno in comune
          l'elemento  chimico  piu'  caratteristico  che determina le
          loro proprieta'. Il nome della famiglia e' dedotto dal nome
          dell'elemento  chimico.  Queste famiglie sono numerate come
          all'allegato  I  in  base  al  numero atomico dell'elemento
          chimico (da 001 a 103);
             sostanze   organiche  che  hanno  in  comune  il  gruppo
          funzionale   piu'  caratteristico  che  determina  le  loro
          proprieta'.
             Il  nome  della  famiglia e' dedotto dal nome del gruppo
          funzionale.
             Queste   famiglie   sono  numerate  in  base  al  numero
          convenzionale di cui all'allegato I (da 601 a 650).
             In  alcuni  casi  sono  state aggiunte sottofamiglie che
          raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche
          specifiche.

             2. Determinazione del nome generico.

             Principi generali
             La  determinazione  del nome generico avviene secondo la
          seguente procedura generale, in due tappe consecutive:
             i)   identificazione   dei  gruppi  funzionali  e  degli
          elementi chimici presenti nella molecola;
             ii)  presa  in  considerazione  dei  gruppi funzionali e
          degli elementi chimici piu' significativi.
             I gruppi funzionali e gli elementi identificati presi in
          considerazione   sono   i   nomi  delle  famiglie  e  delle
          sottofamiglie  definiti  al punto 3 seguente, il cui elenco
          non ha tuttavia carattere esclusivo.

             3.   Ripartizione   delle  sostanze  in  famiglie  e  in
          sottofamiglie.


====================================================================
  Numero della famiglia              Famiglie          Sottofamiglie
    allegato III del
  decreto ministeriale
     11 aprile 2001
e successivi aggiornamenti
====================================================================
001                         Componenti dell'idrogeno
                            Idruri
--------------------------------------------------------------------
002                         Composti dell'elio
--------------------------------------------------------------------
003                         Composti del litio
--------------------------------------------------------------------
004                         Composti del berillio
--------------------------------------------------------------------
005                         Composti del boro
                            Borani
                            Borati
--------------------------------------------------------------------
006                         Composti del carbone
                            Carbammati
                            Composti inorganici del
                               carbone
                            Sali dell'acido cianidrico
                            Urea e derivati
--------------------------------------------------------------------
007                         Composti dell'azoto
                            Composti di ammonio
                               quaternario
                            Composti acidi dell'azoto
                            Nitrati
                            Nitriti
--------------------------------------------------------------------
008                         Composti dell'ossigeno
--------------------------------------------------------------------
009                         Composti del fluoro
                            Fluoruri inorganici
--------------------------------------------------------------------
010                         Composti del neon
--------------------------------------------------------------------
011                         Composti del sodio
--------------------------------------------------------------------
012                         Composti del magnesio
                            Derivati organometallici
                               del magnesio
--------------------------------------------------------------------
013                         Composti dell'alluminio
                            Derivati organometallici
                               dell'alluminio
--------------------------------------------------------------------
014                         Composti del silicio
                            Siliconi
                            Silicati
--------------------------------------------------------------------
015                         Composti del fosforo
                            Composti acidi del fosforo
                            Composti del fosfonio
                            Esteri fosforici
                            Fostati
                            Fosfiti
                            Fosforamidi e derivati
--------------------------------------------------------------------
016                        Composti dello zolfo
                           Composti acidi dello zolfo
                           Mercaptani
                           Solfati
                           Solfiti
--------------------------------------------------------------------
017                        Composti del cloro
                           Clorati
                           Perclorati
--------------------------------------------------------------------
018                        Composti dell'argon
--------------------------------------------------------------------
019                        Composti del potassio
--------------------------------------------------------------------
020                        Composti del calcio
--------------------------------------------------------------------
021                        Composti dello scandio
--------------------------------------------------------------------
022                        Composti del titanio
--------------------------------------------------------------------
023                        Composti del vanadio
--------------------------------------------------------------------
024                        Composti del cromo
                           Composti del cromo IV
                              (cromati)
--------------------------------------------------------------------
025                        Composti del manganese
--------------------------------------------------------------------
026                        Composti del ferro
--------------------------------------------------------------------
027                        Composti del cobalto
--------------------------------------------------------------------
028                        Composti del nichel
--------------------------------------------------------------------
029                        Composti del rame
--------------------------------------------------------------------
030                        Composti dello zinco
                           Derivati organometallici
                             dello zinco
--------------------------------------------------------------------
031                        Composti del gallio
--------------------------------------------------------------------
032                        Composti del germanio
--------------------------------------------------------------------
033                        Composti dell'arsenico
--------------------------------------------------------------------
034                        Composti del selenio
--------------------------------------------------------------------
035                        Composti del bromo
--------------------------------------------------------------------
036                        Composti del cripton
--------------------------------------------------------------------
037                        Composti del rubinio
--------------------------------------------------------------------
038                        Composti dello stronzio
--------------------------------------------------------------------
039                        Composti dell'ittrio
--------------------------------------------------------------------
040                        Composti dello zirconio
--------------------------------------------------------------------
041                        Composti del niobio
--------------------------------------------------------------------
042                        Composti del molibdeno
--------------------------------------------------------------------
043                        Composti del tecnezio
--------------------------------------------------------------------
044                        Composti del rutenio
--------------------------------------------------------------------
045                        Composti del rodio
--------------------------------------------------------------------
046                        Composti del palladio
--------------------------------------------------------------------
047                        Composti dell'argento
--------------------------------------------------------------------
048                        Composti del cadmio
--------------------------------------------------------------------
049                        Composti dell'indio
--------------------------------------------------------------------
050                        Composti dello stagno
                             Derivati organometallici
                             dello stagno
--------------------------------------------------------------------
051                        Composti dell'antimonio
--------------------------------------------------------------------
052                        Composti del tellurio
--------------------------------------------------------------------
053                        Composti dello iodio
--------------------------------------------------------------------
054                        Composti dello xeno
--------------------------------------------------------------------
055                        Composti del cesio
--------------------------------------------------------------------
056                        Composti del bario
--------------------------------------------------------------------
057                        Composti del lantanio
--------------------------------------------------------------------
058                        Composti del cerio
--------------------------------------------------------------------
059                        Composti del praseodimio
--------------------------------------------------------------------
060                        Composti del neodimio
--------------------------------------------------------------------
061                        Composti del promezio
--------------------------------------------------------------------
062                        Composti del samario
--------------------------------------------------------------------
063                        Composti dell'europio
--------------------------------------------------------------------
064                        Composti del gadolinio
--------------------------------------------------------------------
065                        Composti del terbio
--------------------------------------------------------------------
066                        Composti del disprosio
--------------------------------------------------------------------
067                        Composti dell'olmio
--------------------------------------------------------------------
068                        Composti dell'erbio
--------------------------------------------------------------------
069                        Composti del tulio
--------------------------------------------------------------------
070                        Composti dell'itterbio
--------------------------------------------------------------------
071                        Composti del lutezio
--------------------------------------------------------------------
072                        Composti dell'afnio
--------------------------------------------------------------------
073                        Composti del tantalio
--------------------------------------------------------------------
074                        Composti del tungsteno
--------------------------------------------------------------------
075                        Composti del renio
--------------------------------------------------------------------
076                        Composti dell'osmio
--------------------------------------------------------------------
077                        Composti dell'indio
--------------------------------------------------------------------
078                        Composti del platino
--------------------------------------------------------------------
079                        Composti dell'oro
--------------------------------------------------------------------
080                        Composti del mercurio
                           Derivati organometallici
                           del mercurio
--------------------------------------------------------------------
081                        Composti del tallio
--------------------------------------------------------------------
082                        Composti del piombo
                             Derivati organometallici
                             del piombo
--------------------------------------------------------------------
083                        Composti del bismuto
--------------------------------------------------------------------
084                        Composti del polonio
--------------------------------------------------------------------
085                        Composti dell'astato
--------------------------------------------------------------------
086                        Composti del radon
--------------------------------------------------------------------
087                        Composti del francio
--------------------------------------------------------------------
088                        Composti del radio
--------------------------------------------------------------------
089                        Composti dell'attinio
--------------------------------------------------------------------
090                        Composti del torio
--------------------------------------------------------------------
091                        Composti del protoattinio
--------------------------------------------------------------------
092                        Composti dell'uranio
--------------------------------------------------------------------
093                        Composti del nettunio
--------------------------------------------------------------------
094                        Composti del plutonio
--------------------------------------------------------------------
095                        Composti dell'americio
--------------------------------------------------------------------
096                        Composti del curio
--------------------------------------------------------------------
097                        Composti del berkelio
--------------------------------------------------------------------
098                        Composti del californio
--------------------------------------------------------------------
099                        Composti dell'einsteinio
--------------------------------------------------------------------
100                        Composti del fermio
--------------------------------------------------------------------
101                        Composti del mendelevio
--------------------------------------------------------------------
102                        Composti del nobelio
--------------------------------------------------------------------
103                        Composti del laurenzio
--------------------------------------------------------------------
601                        Idrocarburi
                             Idrocarburi alifatici
                             Idrocarburi aromatici
                             Idrocarburi aliciclici
                             Idrocarburi policiclici
                               aromatici (IPA)
--------------------------------------------------------------------
602                        Idrocarburi alogenati (*)
                            Idrocarburi alifatici
                              alogenati (*)
                             Idrocarburi aromatici
                               alogenati (*)
                             Idrocarburi aliciclici
                               alogenati (*)

                           (*) Da precisare secondo la
                               famiglia corrispondente
                               all'ologeno
--------------------------------------------------------------------
603                        Alcoli e derivati
                           Alcoli alifatici
                           Alcoli aromatici
                           Alcoli aliciclici
                           Alcanolamine
                           Derivati epossidici
                           Eteri
                           Glicoli eteri
                           Glicoli e polioli
--------------------------------------------------------------------
604                        Fenoli e derivati
                           Derivati alogenati (*)
                             dei fenoli

                           (*) Da precisare secondo la
                               famiglia corrispondente
                               all'alogeno.
--------------------------------------------------------------------
605                        Aldeidi e derivati
                             Aldeidi alifatiche
                             Aldeidi aromatiche
                             Aldeidi alicicliche
                             Acetali alifatici
                             Acetali aromatici
                             Acetali aliciclici
--------------------------------------------------------------------
606                        Chetoni e derivati
                           Chetoni alifatici
                           Chetoni aromatici (*)
                           Chetoni aliciclici

                           (*) Compresi i chinoni
--------------------------------------------------------------------
607                        Acidi organici e derivati
                           Acidi alifatici
                           Acidi alifatici alogenati (*)
                           Acidi aromatici
                           Acidi aromatici alogenati (*)
                           Acidi aliciclici
                           Acidi aliciclici alogenati (*)
                           Anidridi di acido alifatico
                           Anidridi di acido alifatico
                             alogenato (*)
                           Anidridi di acido aromatico
                           Anidridi di acido aromatico
                             alogenato (*)
                           Anidridi di acido aliciclico
                           Anidridi di acido aliciclico
                             alogenato (*)
                           Sali di acido alifatico
                           Sali di acido alifatico
                             alogenato (*)
                           Sali di acido aromatico
                           Sali di acido aromatico
                             alogenato (*)
                           Sali di acido aliciclico
                           Sali di acido aliciclico
                             alogenato (*)
                           Esteri di acido alifatico
                           Esteri di acido alifatico
                             alogenato (*)
                           Esteri di acido aromatico
                           Esteri di acido aromatico
                             alogenato (*)
                           Esteri di acido aliciclico
                           Esteri di acido aliciclico
                             alogenato (*)
                           Acrilati
                           Metacrilati
                           Lattoni
                           Alogenuri d'acile

                           (*) Da precisare secondo la
                               famiglia corrispondente
                               all'alogeno.
--------------------------------------------------------------------
608                        Nitrili e derivati
--------------------------------------------------------------------
609                        Nitrocomposti
--------------------------------------------------------------------
610                        Composti cloronitrati
--------------------------------------------------------------------
611                        Azossicomposti e azocomposti
--------------------------------------------------------------------
612                        Derivati amminici
                           Ammine alifatiche e derivati
                           Ammine alicicliche e derivati
                           Ammine aromatiche e derivati
                           Anilina e derivati
                           Benzidina e derivati
--------------------------------------------------------------------
613                        Basi eterocicliche e derivati
                           Benzimidazolo e derivati
                           Imidazolo e derivati
                           Piretrinoidi
                           Chinolina e derivati
                           Triazina e derivati
                           Triazolo e derivati
--------------------------------------------------------------------
614                        Glucosidi e alcoloidi
                           Alcoloidi e derivati
                           Glucosio e derivati
--------------------------------------------------------------------
615                        Cianati e isocianati
                           Cianati
                           Isocianati
--------------------------------------------------------------------
616                        Ammidi e derivati
                             Acetammide e derivati
                             Anilidi
--------------------------------------------------------------------
617                        Perossidi organici
--------------------------------------------------------------------
647                        Enzimi
--------------------------------------------------------------------
648                        Derivati complessi del
                              carbone
                            Estratto acido
                            Estratto alcalino
                            Olio di antracene
                            Residuo di estratto di
                              olio di antracene
                            Frazione di olio di
                              antracene
                            Olio carbolico
                            Residuo di estratto
                              di olio carbolico
                            Liquidi di carbone, estrazione
                             con solvente liquido
                            Liquidi di carbone, solventi
                             per l'estrazione con solvente
                             liquido
                            Carbolio
                            Catrame di carbone
                            Residuo di estratto di catrame
                              di carbone fossile
                            Coke (catrame di carbone), bassa
                              temperatura, pece di alta
                              temperatura
                            Coke (catrame di carbone), pece
                              di alta temperatura
                            Coke (catrame di carbone), mista
                             pece di carbone alta temperatura
                            Benzolo grezzo
                            Fenoli grezzi
                            Basi di catrame grezze
                            Basi distillate
                            Fenoli distillati
                            Distillati
                            Distillati (carbone), estrazione
                              con solvente liquido, primaria
                            Distillati (carbone), idrocracking
                              di estrazione con solvente
                            Distillati (carbone), frazione
                              intermedia idrogenata di
                              idrocracking
                              di estrazione con solvente
                            Residui di estrazione (carbone),
                              catrame di carbone a bassa
                              temperatura
                              alcalino
                            Olio fresco
                            Combustibili, diesel, estrazione
                              del carbone con solvente, di
                              idrocracking
                              idrogenati
                            Combustibili per aerei a reazione,
                              estrazione del carbone con
                              solvente, d'idrocracking
                              idrogenati
                            Benzina, estrazione del carbone
                              con solvente, nafta di idro-
                              cracking
                            Prodotti di trattamento termico
                            Olio di antracene pesante
                            Ridistillati di olio di antracene
                            pesante
                            Olio leggero
                            Olio leggero lavato, altobollente
                            Olio leggero lavato, mediobollente
                            Olio leggero lavato, bassobollente
                            Ridistillati di olio leggero,
                            altobollenti
                            Ridistillati di olio leggero,
                             mediobollenti
                            Ridistillati di olio leggero,
                             bassobollenti
                            Olio metilnaftalenico
                            Residuo di estratto di olio di
                             metilnaftalene
                            Nafta (carbone) estrazione con
                             solvente di idrocracking
                            Olio naftalenico
                            Residuo di estratto di olio
                             naftalenico
                            Olio naftalenico ridistillato
                            Pece
                            Ridistillati di pece
                            Residui peciosi trattasi termi-
                             camente
                            Pece ossidata
                            Prodotti di pirolisi
                            Ridistillati
                            Residui (carbone), estrazione
                             con solvente liquido
                            Catrame, carbone bruno
                            Catrame, carbone bruno,
                             bassa temperatura
                            Olio di catrame, altobollente
                            Olio di catrame, mediobollente
                            Olio lavaggio gas
                            Residuo di estratto di olio
                             lavaggio gas
                            Olio lavaggio ridistillato
--------------------------------------------------------------------
649                        Derivati complessi del petrolio
                            Petrolio grezzo
                            Gas di petrolio
                            Nafta con basso punto di
                             ebollizione
                            Nafta modificata con basso
                             punto di ebollizione
                            Nafta di cracking catalitico
                             con basso punto di ebollizione
                            Nafta di reforming catalitico
                             con basso punto di ebollizione
                            Nafta di cracking termico con
                             basso punto di ebollizione
                            Nafta di "hydrotreating" con
                             basso punto di ebollizione
                            Nafta con basso punto di ebol-
                             lizione non specificata
                            Cherosene ottenuto per via
                             diretta
                            Cherosene non specificato
                            Gasolio da cracking
                            Gasolio non specificato
--------------------------------------------------------------------

Omissis".

- Si riporta il testo dell'allegato VII, parte A, con le modifiche
  apportate dal decreto qui pubblicato:

                                                       "ALLEGATO VII

                                Parte A
          Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini
                  di cui all'art. 9, comma 4, lettera c)
             Ai    fini    dell'etichettatura   del   preparato,   il
          responsabile dell'immissione sul mercato deve rispettare le
          seguenti condizioni:
             1.  per i preparati classificati T(elevato +), T, X(base
          n),   in   base   all'articolo  5  si  devono  prendere  in
          considerazione  unicamente  le  sostanze  T(elevato  +), T,
          X(base  n)  presenti  in concentrazione pari o superiore al
          limite rispettivo piu' basso (limite X(base n)) fissato per
          ciascuna  di  esse all'allegato I, del decreto ministeriale
          28  aprile  1997  del  Ministro  della sanita' e successivi
          aggiornamenti  o,  in  mancanza,  allegato  I, parte B, del
          presente decreto;
             2.  per i preparati classificati C, in base all'articolo
          5,  si  devono  prendere  in  considerazione  unicamente le
          sostanze  C  presenti in concentrazione pari o superiore al
          limite piu' basso (limite X(base i)) fissato all'allegato I
          del  decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della
          sanita'   e   successivi   aggiornamenti  o,  in  mancanza,
          all'allegato I, parte B, del predetto decreto;
             3. deve figurare in etichetta il nome delle sostanze che
          hanno  portato  a  classificare  il preparato in una o piu'
          delle sottoindicate categorie di pericolo:
          a) cancerogeno, categoria 1, 2 o 3;
          b) mutageno categoria 1, 2 o 3;
          c) tossico per il ciclo riproduttivo categorie 1, 2 o 3;
          d) molto  tossico,  tossico o nocivo a causa di effetti non
             letali dopo un'unica esposizione;
          e) tossico  o  nocivo  a  causa  degli  effetti  gravi dopo
             esposizione ripetuta o prolungata;
          f) sensibilizzante.

             4.  non  deve figurare in etichetta il nome di qualsiasi
          sostanza  che  abbia portato a classificare il preparato in
          una o piu' delle categorie di pericolo seguenti, a meno che
          la  sostanza non debba essere menzionata ai sensi dei punti
          1, 2 e 3:
             c) esplosivo;
             d) comburente;
             e) estremamente infiammabile;
             f) facilmente infiammabile;
             g) infiammabile;
             h) irritante;
             i) pericoloso per l'ambiente.

             5. in linea generale, in massimo di quattro nomi chimici
          e'  sufficiente  ad  identificare le sostanze precipuamente
          responsabili  di pericoli rilevanti per la salute che hanno
          portato   alla   classificazione   ed   alla  scelta  delle
          corrispondenti  frasi  di  rischio.  In  certi casi possono
          risultare necessari piu' di quattro nomi chimici.
             6. laddove richiesto, il nome chimico deve corrispondere
          ad  una  delle  denominazioni  di  cui  all'allegato  I del
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  aprile  1997, e
          successivi  aggiornamenti,  o  ad  una nomenclatura chimica
          riconosciuta   a   livello   internazionale,   qualora   la
          corrispondente  denominazione  non  figuri  ancora  in tale
          allegato.".