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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2004, n. 259

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2004
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Testo in vigore dal: 17-11-2004
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  in particolare l'articolo 4, comma 1,
come  modificato  dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che ha istituito, in luogo della preesistente
Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, presso la
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  con  autonomia  tecnica,
funzionale,   amministrativa,   contabile   e   finanziaria   e   con
indipendenza di giudizio;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  in  particolare  l'articolo 10, comma
6-ter,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, che ha
trasferito  al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione  i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal
Centro  tecnico  di  cui  al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Visto  l'articolo  5,  comma  1,  del decreto legislativo n. 39 del
1993,  in  base al quale "il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  propone  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri    l'adozione    dei    regolamenti   concernenti   la   sua
organizzazione,   il   suo   funzionamento,   l'amministrazione   del
personale,  l'ordinamento  delle  carriere, nonche' la gestione delle
spese" nei limiti fissati dal medesimo decreto legislativo;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  e  quivi  in  particolare
l'articolo  2,  sui controlli interni di regolarita' amministrativa e
contabile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.  97,  concernente  l'amministrazione  e la contabilita' degli enti
pubblici  di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e in particolare le
norme relative alla disciplina del Collegio dei revisori;
  Considerate   l'autonomia   tecnica,   funzionale,  amministrativa,
contabile e finanziaria e l'indipendenza di giudizio attribuite dalla
norma  primaria  al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  istituire  nell'ambito  dei controlli
interni   di   regolarita'  amministrativa  e  contabile  del  Centro
nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione, nelle
more  dell'emanazione  del regolamento di organizzazione, un Collegio
dei  revisori avente le caratteristiche e le competenze stabilite per
tale  organo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97
del 2003;
  Vista  la proposta formulata dal Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2004;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Nell'ambito  del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica   amministrazione  (CNIPA)  e'  istituito  il  Collegio  dei
revisori  dei  conti, composto da tre membri, nominati dal Presidente
del  Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad
un  dirigente  di  prima fascia che viene posto in posizione di fuori
ruolo  per  la  durata dell'incarico. Uno dei componenti e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  ove  nominato.  Il  Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  nomina  altresi'  un  membro  supplente  e
determina   i   compensi   spettanti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica
quattro  anni  e sono rinnovabili una volta. Il Collegio dei revisori
svolge   i   compiti  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 9 settembre 2004
          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 257
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  in particolare l'articolo 4, comma 1,
come  modificato  dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, che ha istituito, in luogo della preesistente
Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, presso la
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  con  autonomia  tecnica,
funzionale,   amministrativa,   contabile   e   finanziaria   e   con
indipendenza di giudizio;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modifiche  e  integrazioni,  e  in  particolare  l'articolo 10, comma
6-ter,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303, che ha
trasferito  al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione  i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal
Centro  tecnico  di  cui  al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127;
  Visto  l'articolo  5,  comma  1,  del decreto legislativo n. 39 del
1993,  in  base al quale "il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  propone  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri    l'adozione    dei    regolamenti   concernenti   la   sua
organizzazione,   il   suo   funzionamento,   l'amministrazione   del
personale,  l'ordinamento  delle  carriere, nonche' la gestione delle
spese" nei limiti fissati dal medesimo decreto legislativo;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  e  quivi  in  particolare
l'articolo  2,  sui controlli interni di regolarita' amministrativa e
contabile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003,
n.  97,  concernente  l'amministrazione  e la contabilita' degli enti
pubblici  di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e in particolare le
norme relative alla disciplina del Collegio dei revisori;
  Considerate   l'autonomia   tecnica,   funzionale,  amministrativa,
contabile e finanziaria e l'indipendenza di giudizio attribuite dalla
norma  primaria  al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  istituire  nell'ambito  dei controlli
interni   di   regolarita'  amministrativa  e  contabile  del  Centro
nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione, nelle
more  dell'emanazione  del regolamento di organizzazione, un Collegio
dei  revisori avente le caratteristiche e le competenze stabilite per
tale  organo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97
del 2003;
  Vista  la proposta formulata dal Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2004;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Nell'ambito  del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica   amministrazione  (CNIPA)  e'  istituito  il  Collegio  dei
revisori  dei  conti, composto da tre membri, nominati dal Presidente
del  Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente e' conferito ad
un  dirigente  di  prima fascia che viene posto in posizione di fuori
ruolo  per  la  durata dell'incarico. Uno dei componenti e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  ove  nominato.  Il  Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  nomina  altresi'  un  membro  supplente  e
determina   i   compensi   spettanti  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica
quattro  anni  e sono rinnovabili una volta. Il Collegio dei revisori
svolge   i   compiti  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 9 settembre 2004
          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 257