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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 258

Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-11-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2006)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 6-11-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto   l'articolo  1  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  che
istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  ed  in
particolare l'articolo 9, comma 2;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 29
aprile 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Competenze e nomina

  1.  L'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione,   di  seguito  denominato:  «Alto  Commissario»,  ha
competenza  in  materia di prevenzione e contrasto della corruzione e
di  altre  forme di illecito ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.
3,  di seguito denominata: «legge», ed opera presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, avvalendosi di un apposito ufficio, secondo
le disposizioni della legge e del presente regolamento.
  2.   L'Alto  Commissario  e'  scelto  tra  i  magistrati  ordinari,
amministrativi e contabili con qualifica non inferiore a consigliere,
tra gli avvocati dello Stato appartenenti almeno alla terza classe di
stipendio,  tra  i  gradi  generali  della dirigenza militare o tra i
dirigenti  di  prima  fascia  delle  amministrazioni  dello  Stato ed
equiparati.
  3.  L'Alto Commissario e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4.  L'incarico  ha  durata  quinquennale ed e' rinnovabile una sola
volta.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  1092,  al  solo  fine  di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).».
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n.
          3   (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione) e' il seguente:
              «Art.  1.  (Alto  Commissario  per  la prevenzione e il
          contrasto  della corruzione e delle altre forme di illecito
          all'interno della pubblica amministrazione).
              1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e
          il  contrasto  della  corruzione  e  delle  altre  forme di
          illecito  all'interno  della  pubblica  amministrazione, di
          seguito   denominato   «Alto   Commissario»,  alla  diretta
          dipendenza  funzionale  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa  annua  massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
          2002.
              3.  Il  Governo adotta, su proposta del Ministro per la
          funzione  pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  un  regolamento  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive   modificazioni,   volto  a  determinare  la
          composizione  e  le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
          di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
              4.   L'Alto  Commissario  svolge  le  proprie  funzioni
          nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
                a) principio  di  trasparenza  e  libero accesso alla
          documentazione  amministrativa,  salvo  i casi di legittima
          opposizione del segreto;
                b) libero  accesso  alle  banche dati delle pubbliche
          amministrazioni;
                c) facolta'   di   esercitare   le  proprie  funzioni
          d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
                d) obbligo  di relazione semestrale al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  riferisce periodicamente ai
          Presidenti delle Camere;
                e) supporto  di  un  ufficio  composto  da dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione
          di   comando  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  il  cui
          servizio  presso  il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni
          effetto    di   legge   a   quello   prestato   presso   le
          amministrazioni di appartenenza;
                f) obbligo  di  rapporto  all'autorita' giudiziaria e
          alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
                g)   rispetto  delle  competenze  regionali  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              -  La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».
              -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
              -   Il   testo   dell'art.  9,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              «2.  La  Presidenza  si  avvale  per  le prestazioni di
          lavoro  di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
          entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
          prestito,  proveniente  da altre amministrazioni pubbliche,
          ordini,   organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione  di
          comando,  fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti posizioni
          disciplinate   dai  rispettivi  ordinamenti;  di  personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni  individuate  come  di  diretta collaborazione; di
          consulenti   o   esperti,   anche  estranei  alla  pubblica
          amministrazione,  nominati  per  speciali  esigenze secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente».

          Note all'articolato:
          Note all'art. 1:
              -  Per  il titolo della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si
          rinvia alle note alle premesse.