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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2004, n. 256

Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonchè in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 31-10-2004
al: 5-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000,
sull'attuazione  del  principio  della  parita' di trattamento fra le
persone  indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine etnica e la
direttiva   2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre  2000,  che
stabilisce  un  quadro  generale  per  la  parita'  di trattamento in
materia di occupazione e di condizione di lavoro;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39,  ed  in  particolare gli
articoli 1, comma 4, e 29;
  Visti  i  decreti  legislativi 9 luglio 2003, n. 215, e n. 216, che
hanno rispettivamente recepito le predette direttive;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla correzione di meri
errori materiali riscontrati nei citati decreti legislativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari opportunita';

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215

  1.  Nel  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, all'articolo 4,
comma  6, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti:
«del provvedimento».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  2000/43/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L 180 del 19 luglio 2000.
              -  La  direttiva  2000/78/CE  e'  pubblicata in GUCE n.
          L 303 del 2 dicembre 2000.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001». Gli articoli 1, comma 4, e 29 cosi' recitano:
              «Art. 1. - 1.-3. (Omissis).
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1».
              «Art.  29  (Attuazione  della direttiva 2000/43/CE, che
          attua  il  principio  della  parita'  di trattamento fra le
          persone   indipendentemente   dalla  razza  e  dall'origine
          etnica).  -  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          termine  e con le modalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi al fine di dare organica
          attuazione  alla  direttiva  2000/43/CE  del Consiglio, del
          29 giugno  2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in
          materia  di  garanzie  contro  le discriminazioni per cause
          direttamente  o  indirettamente  connesse  con  la  razza o
          l'origine   etnica,   anche   attraverso   la   modifica  e
          l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le
          discriminazioni,  ivi  compresi  gli  articoli 43  e 44 del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare il rispetto del principio della parita'
          di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze
          di   razza   od   origine   etnica   non   siano  causa  di
          discriminazione,  in  un'ottica che tenga conto del diverso
          impatto  che  le  stesse forme di razzismo possono avere su
          donne  e  uomini,  dell'esistenza di forme di razzismo e di
          forme  di discriminazione a carattere culturale e religioso
          mirate  in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di
          discriminazioni  basate  sia  sul  sesso sia sulla razza od
          origine etnica;
                b) definire   la   nozione  di  discriminazione  come
          "diretta"  quando,  a  causa  della  sua  razza  od origine
          etnica,  una  persona  e'  trattata  meno favorevolmente di
          quanto  sia,  sia  stata o sarebbe trattata un'altra in una
          situazione  analoga; definire la nozione di discriminazione
          come  "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una
          prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
          neutri  mettono persone di una determinata razza od origine
          etnica  in una posizione di particolare svantaggio rispetto
          ad  altre  persone,  salvo che tale disposizione, criterio,
          prassi,  atto,  patto o comportamento siano giustificati da
          ragioni  oggettive,  non  basate  sulle  suddette  qualita'
          ovvero,  nel  caso  di  attivita'  di  lavoro o di impresa,
          riguardino   requisiti   essenziali  al  loro  svolgimento;
          nell'ambito  delle predette definizioni sono comunque fatte
          salve  le  disposizioni  che  disciplinano l'ingresso ed il
          soggiorno  dei  cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso
          all'occupazione   e   all'impiego;   prevedere   che  siano
          considerate  come  discriminazioni anche le molestie quando
          venga  posto  in  essere,  per motivi di razza o di origine
          etnica,  un  comportamento indesiderato che persista, anche
          quando e' stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona
          che   lo   subisce   come  offensivo,  cosi'  pregiudicando
          oggettivamente  la  sua dignita' e liberta', ovvero creando
          un clima di intimidazione nei suoi confronti;
                c) promuovere  l'eliminazione di ogni discriminazione
          diretta  e  indiretta  e  prevedere  l'adozione  di  misure
          specifiche,  ivi  compresi  progetti  di  azioni  positive,
          dirette  ad evitare o compensare svantaggi connessi con una
          determinata razza od origine etnica;
                d) prevedere   l'applicazione   del  principio  della
          parita'  di  trattamento  senza  distinzione  di  razza  od
          origine  etnica  sia  nel  settore pubblico sia nel settore
          privato,  assicurando  che,  ferma  restando  la  normativa
          sostanziale   di   settore,  la  tutela  giurisdizionale  e
          amministrativa  sia azionabile quando le discriminazioni si
          verificano nell'ambito delle seguenti aree:
                  1)  condizioni  di  accesso  all'occupazione  e  al
          lavoro  sia  dipendente che autonomo, compresi i criteri di
          selezione,   le   condizioni  di  assunzione,  nonche'  gli
          avanzamenti di carriera;
                  2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento
          e     formazione     professionale,    perfezionamento    e
          riqualificazione    professionale,   inclusi   i   tirocini
          professionali;
                  3)  occupazione e condizioni di lavoro, comprese le
          condizioni di licenziamento e la retribuzione;
                  4)  attivita' prestata presso le organizzazioni dei
          lavoratori   o   dei   datori  di  lavoro  e  accesso  alle
          prestazioni erogate da tali organizzazioni;
                  5)   protezione   sociale,  compresa  la  sicurezza
          sociale;
                  6) assistenza sanitaria;
                  7) prestazioni sociali;
                  8) istruzione;
                  9)  accesso a beni e servizi e alla loro fornitura,
          incluso l'alloggio;
                e) riconoscere   la   legittimazione   ad  agire  nei
          procedimenti  giurisdizionali  e  amministrativi  anche  ad
          associazioni  rappresentative  degli  interessi  lesi dalla
          discriminazione,   su  delega  della  persona  interessata;
          prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche
          quando  non siano individuabili in modo immediato e diretto
          le  persone  lese  dalla  discriminazione, la domanda possa
          essere proposta dalle suddette associazioni;
                f) prevedere   criteri   oggettivi   che   dimostrino
          l'effettiva  rappresentativita'  delle  associazioni di cui
          alla lettera e);
                g) prevedere  che  quando  la  persona che si ritiene
          lesa    dalla    discriminazione   fornisce   all'autorita'
          giudiziaria  elementi di fatto idonei a fondare, in termini
          gravi,  precisi  e concordanti, l'indizio dell'esistenza di
          una   discriminazione   diretta   o  indiretta,  spetti  al
          convenuto  l'onere  della  prova  sull'insussistenza  della
          discriminazione;   tale   onere   non  e'  previsto  per  i
          procedimenti penali;
                h) prevedere  le  misure necessarie per proteggere le
          persone  da  trattamenti  o  conseguenze sfavorevoli, quale
          reazione  a  un  reclamo  o a un'azione volta a ottenere il
          rispetto del principio di parita' di trattamento;
                i) prevedere  l'istituzione  nell'anno 2003 presso il
          Dipartimento  per le pari opportunita' della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  di  un  ufficio di controllo e di
          garanzia  della  parita' di trattamento e dell'operativita'
          degli  strumenti  di  garanzia,  diretto da un responsabile
          nominato  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
          Ministro   da   lui   delegato,  che  svolga  attivita'  di
          promozione    della    parita'   e   di   rimozione   delle
          discriminazioni  fondate sulla razza o sull'origine etnica,
          in particolare attraverso:
                  1)  l'assistenza  indipendente  alle  persone  lese
          dalle  discriminazioni  nei  procedimenti giurisdizionali o
          amministrativi intrapresi;
                  2)  lo  svolgimento  di  inchieste  indipendenti in
          materia  di discriminazione, nel rispetto delle prerogative
          e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria;
                  3)   la   promozione  dell'adozione,  da  parte  di
          soggetti  pubblici  o  privati,  di  misure specifiche, ivi
          compresi  progetti  di azioni positive, dirette a evitare o
          compensare  svantaggi connessi con una determinata razza od
          origine etnica;
                  4)  la  formulazione di pareri e la formulazione di
          proposte di modifica della normativa vigente in materia;
                  5)  la formulazione di raccomandazioni su questioni
          connesse  con  le  discriminazioni  fondate  sulla  razza o
          sull'origine etnica;
                  6)   la  redazione  di  una  relazione  annuale  al
          Parlamento  sull'applicazione  del  principio di parita' di
          trattamento  e  sull'operativita'  dei meccanismi di tutela
          contro   le   discriminazioni   fondate   sulla   razza   o
          sull'origine  etnica,  nonche'  di una relazione annuale al
          Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta
          nell'anno precedente;
                  7)  la  diffusione delle informazioni relative alle
          disposizioni  vigenti  in materia di parita' di trattamento
          fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
          etnica;
                l)  prevedere  che  l'ufficio  di cui alla lettera i)
          possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni
          pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori
          dello Stato, nonche' di esperti e di consulenti.
              2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di
          cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro
          annui  a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'art.
          21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
              3.   Fatto   salvo   quanto   previsto   dal  comma  2,
          l'applicazione  dei  criteri  e  dei principi enunciati nel
          presente  articolo  non  comporta  oneri  aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato.
              4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo  sono  trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche'  su di essi sia espresso
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorso inutilmente
          tale  termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere parlamentare».
              -  Il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE per la parita' di
          trattamento  tra le persone indipendentemente dalla razza e
          dall'origine etnica».
              -  Il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2000/78/CE per la parita' di
          trattamento  in  materia  di occupazione e di condizioni di
          lavoro».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
          vedi  note  alle premesse. Il testo dell'art. 4, cosi' come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  4  (Tutela giurisdizionale dei diritti). - 1. La
          tutela  giurisdizionale  avverso gli atti e i comportamenti
          di  cui all'art. 2 si svolge nelle forme previste dall'art.
          44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.
              2.  Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento
          della  sussistenza  di  una  delle  discriminazioni  di cui
          all'art.  2  e  non ritiene di avvalersi delle procedure di
          conciliazione   previste  dai  contratti  collettivi,  puo'
          promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.
          410  del  codice  di  procedura  civile  o, nell'ipotesi di
          rapporti  di  lavoro  con  le amministrazioni pubbliche, ai
          sensi  dell'art.  66 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  anche  tramite le associazioni di cui all'art. 5,
          comma 1.
              3.  Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza
          di  un  comportamento discriminatorio a proprio danno, puo'
          dedurre  in  giudizio, anche sulla base di dati statistici,
          elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,
          che il giudice valuta ai sensi dell'art. 2729, primo comma,
          del codice civile.
              4.  Con  il  provvedimento  che  accoglie il ricorso il
          giudice,  oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento
          del  danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
          comportamento,  della condotta o dell'atto discriminatorio,
          ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti.
          Al  fine  di  impedirne  la  ripetizione,  il  giudice puo'
          ordinare,  entro  il  termine fissato nel provvedimento, un
          piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
              5.  Il  giudice tiene conto, ai fini della liquidazione
          del  danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento
          discriminatorio  costituiscono ritorsione ad una precedente
          azione   giudiziale   ovvero   ingiusta   reazione  ad  una
          precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
          rispetto del principio della parita' di trattamento.
              6.  Il  giudice  puo'  ordinare  la  pubblicazione  del
          provvedimento di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto,
          per   una   sola   volta   su  un  quotidiano  di  tiratura
          nazionale.».