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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2004
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Testo in vigore dal: 26-10-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti   la  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo  7,  ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione
delle  deleghe  di  cui  alla  legge stessa, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita'   e  con  il  rispetto  dei  medesimi  criteri  e  principi
direttivi;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
  Sentite    le    associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Ministro per le pari opportunita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,  per  gli  affari  regionali,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre   2003,   n.   276,   di  seguito  denominato:  «decreto
legislativo»,  dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono  inserite  le  seguenti:  «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
  2.  All'articolo  5,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo  le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le  seguenti:  «o  rilasciata  da  intermediari  iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di
rilascio  di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti   la  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  ed  in  particolare
l'articolo  7,  ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione
delle  deleghe  di  cui  alla  legge stessa, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita'   e  con  il  rispetto  dei  medesimi  criteri  e  principi
direttivi;
  Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
  Sentite    le    associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, espresso nella
seduta del 1° luglio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Ministro per le pari opportunita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita'   e   della   ricerca,  per  gli  affari  regionali,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  5,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre   2003,   n.   276,   di  seguito  denominato:  «decreto
legislativo»,  dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono  inserite  le  seguenti:  «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
  2.  All'articolo  5,  comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo  le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le  seguenti:  «o  rilasciata  da  intermediari  iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di
rilascio  di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».