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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251

Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/2004
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  26-10-2004

Art. 9

1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 32 (Modica all'art. 2112, comma quinto, del Codice civile). - 1. (Omissis).
2. All'art. 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."».