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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2004, n. 247

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2004
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Testo in vigore dal: 19-10-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9;
  Visto l'articolo 2190 del codice civile;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
  Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in
data  26 febbraio  2004  e  della  10ª  Commissione  del Senato della
Repubblica in data 30 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e della giustizia;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «camera  di  commercio»:  la  camera  di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
    b) «registro  delle  imprese»:  il  registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    c) «ufficio  del  registro delle imprese»: l'ufficio della camera
di  commercio  per  la  tenuta  del  registro  delle  imprese  e  del
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
    d) «giudice  del  registro»: il giudice delegato a vigilare sulla
tenuta  del  registro  delle  imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice  civile  e  dell'articolo  8, comma 2, della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
    e) «conservatore»:  il  conservatore di cui all'articolo 8, comma
3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di
cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    g) «cancellazione»:  l'annotazione  nel  registro  delle  imprese
della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9;
  Visto l'articolo 2190 del codice civile;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
  Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in
data  26 febbraio  2004  e  della  10ª  Commissione  del Senato della
Repubblica in data 30 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e della giustizia;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «camera  di  commercio»:  la  camera  di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
    b) «registro  delle  imprese»:  il  registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    c) «ufficio  del  registro delle imprese»: l'ufficio della camera
di  commercio  per  la  tenuta  del  registro  delle  imprese  e  del
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
    d) «giudice  del  registro»: il giudice delegato a vigilare sulla
tenuta  del  registro  delle  imprese ai sensi dell'articolo 2188 del
codice  civile  e  dell'articolo  8, comma 2, della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
    e) «conservatore»:  il  conservatore di cui all'articolo 8, comma
3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di
cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
    g) «cancellazione»:  l'annotazione  nel  registro  delle  imprese
della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.