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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004, n. 244

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/10/2004
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-10-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed
in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come da resoconto in data 19 gennaio 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e
nell'adunanza del 17 maggio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 marzo 2001, n. 176, e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il
Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  di  seguito
denominato:  "Ministero",  esercita,  nel  rispetto  delle competenze
affidate  alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  le  funzioni  di  cui  all'articolo  46  del  decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
          63, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112  (Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, Supplemento
          Ordinario.
              -  Il testo degli articoli 4, comma 1, e 45 del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.».
              «Art.  45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali.
              2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di politiche sociali, con
          particolare  riferimento alla prevenzione e riduzione delle
          condizioni   di  bisogno  e  disagio  delle  persone  delle
          famiglie,    di    politica    del    lavoro   e   sviluppo
          dell'occupazione,  di  tutela del lavoro e dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  nonche'  le funzioni del Dipartimento
          per  gli  affari sociali, operante presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri, ivi comprese quelle in materia di
          immigrazione,   eccettuate  quelle  attribuite,  anche  dal
          presente  decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
          ogni   caso  salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
          articoli 1,  comma  2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, le funzioni conferite dalla
          vigente  legislazione  alle  regioni e agli enti locali. Il
          Ministero  esercita  le  funzioni di vigilanza sull'Agenzia
          per  il  servizio  civile,  di  cui  all'art. 10, commi 7 e
          seguenti,  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
          Il  Ministero  esercita  altresi'  le funzioni di vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e istruzione professionale.
              4.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le  funzioni  che, da parte di apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono  esercitate:  dal  Ministero  degli  affari esteri, in
          materia  di  tutela  previdenziale dei lavoratori emigrati;
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di   vigilanza   sul   trattamento   giuridico,  economico,
          previdenziale  ed assistenziale del personale delle aziende
          autoferrotranviarie  e  delle gestioni governative, nonche'
          in  materia  di organizzazione, assistenza e previdenza del
          lavoro  marittimo,  portuale  e  della  pesca; dallo stesso
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione in materia di
          previdenza  e  assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato,  in  materia  di  servizio
          ispettivo   per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza
          sull'applicazione  della legislazione attinente alla salute
          sui   luoghi   di   lavoro;   dal  Ministero  dell'interno,
          iniziative  di  cooperazione  internazionale e attivita' di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».
              -  Il  testo  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
          ordinario.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          26 marzo  2001,  n.  176 (Regolamento di organizzazione del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          2001, n. 114, supplemento ordinario.
              -  Il  testo  del  decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217
          (Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione  del  Governo), convertito in legge, con
          modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
              -  Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
          n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della parte seconda della
          Costituzione),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
              -  Il  testo del decreto legislativo 11 agosto 2003, n.
          241  (Modifiche  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  concernenti  la struttura organizzativa del Ministero
          del  lavoro  e delle politiche sociali, a norma dell'art. 1
          della  legge  6 luglio  2002,  n. 137), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2003, n. 201.
              -  Il  testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
          124  (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
          di  previdenza  sociale  e  di  lavoro, a norma dell'art. 8
          della  legge  14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.