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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237

Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 (in G.U. 10/11/2004, n.264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2005)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 11-11-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  10  marzo  2004  ("Regolamento  quadro"), entrato in
vigore  il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione
di un cielo unico europeo;
  Visto  l'articolo  4  del  predetto  regolamento,  con  il quale si
dispone,  tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno
o  piu'  autorita'  nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai
fornitori dei servizi di navigazione aerea;
  Vista  la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione
civile;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  garantire
un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea piu'
efficiente  ed  efficace,  nonche'  coerente  con  le  determinazioni
assunte in materia dalla Comunita' europea, provvedendo altresi' alla
separazione  dell'attivita'  di  vigilanza da quella di fornitura dei
servizi di navigazione aerea;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  per  la  funzione  pubblica, della difesa e dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

Vigilanza sulla fornitura dei  servizi  di  navigazione  aerea  e  di
                           traffico aereo

  1.  L'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (E.N.A.C.) svolge,
((quale  unico  ente  regolatore e garante dell'uniforme applicazione
delle norme,)) in applicazione dell'articolo 4 del ((regolamento (CE)
n.  549/2004  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 10 marzo
2004)), le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione
e  rilascio  di  licenze  in  materia  di  fornitura  dei  servizi di
navigazione aerea ((. . .)). Sono salve le attribuzioni del Ministero
della  difesa  in  materia  di  difesa e sicurezza nazionale, nonche'
quelle  di  indirizzo,  vigilanza  e  controllo  del  Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ((,  ivi  inclusa  la  stipula dei
contratti  di  programma  e  di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e
l'approvazione delle tariffe)).
  2.  Restano  attribuite  all'Ente  nazionale  di assistenza al volo
(ENAV  s.p.a.)  e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione,
addestramento  e  aggiornamento  professionale del proprio personale.
ENAV  s.p.a.  ((garantisce  la  conformita'))  degli  apparati  e dei
sistemi   di   radio-navigazione   alle   regolamentazioni   tecniche
internazionali  e  nazionali vigenti, nonche' il loro mantenimento in
efficienza,  anche  mediante  controlli  e  misurazioni  in  volo. Le
attivita'   di   radiomisure,   salvo   quelle   svolte  direttamente
dall'Aeronautica  militare,  devono  essere  effettuate  da  soggetti
certificati dall'E.N.A.C.
  3.  Per  il  corretto  esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
l'E.N.A.C.   promuove   la   stipula  di  appositi  atti  di  intesa,
rispettivamente  con  ENAV  s.p.a.  e  con l'Aeronautica militare, da
sottoporre  all'approvazione  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con
l'Aeronautica  militare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze.