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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. 234

Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 2004, n. 262 (in G.U. 06/11/2004, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2004)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-11-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla
prova  preliminare  del  concorso  per  uditore giudiziario, anche in
ottemperanza  a  pronunce  della giustizia amministrativa, nonche' di
prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della
legge  13  febbraio  2001, n. 48, al fine di consentire la riapertura
dei  termini  di  partecipazione  ai  bandi  di  concorso indetti nel
corrente anno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Alla  legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  18,  comma  1, le parole: "da bandire entro tre
anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge" sono
sostituite  dalle seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge";
    b)  all'articolo  22,  dopo  il  comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Nel  caso  di  applicazione  del  comma  3,  tra i candidati
esonerati  dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma
5,  ((dell'ordinamento  giudiziario  di  cui  al  regio  decreto)) 30
gennaio 1941, n. 12, sono, altresi', inclusi:
    a)  coloro  che  hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed  hanno  conseguito  l'abilitazione all'esercizio della professione
forense;
    b)  coloro  che  hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
e  ((hanno  svolto  le  funzioni  di  magistrato  onorario per almeno
quattro   anni  senza  demerito  e  senza  essere  stati  revocati  o
disciplinarmente sanzionati));
    c)  coloro  che  hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.;
    ((c-bis)  coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a  seguito  di  corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni  ed  hanno  conseguito  il  diploma  di  specializzazione in una
disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non
inferiore  a  due anni presso le scuole di specializzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162))".
  ((2.  Il  presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore
giudiziario gia' banditi alla data della sua entrata in vigore.
  2-bis.  Con  decreto  del  Ministro della giustizia sono riaperti i
termini di partecipazione ai concorsi per uditore giudiziario banditi
alla data di entrata in vigore del presente decreto)).