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DECRETO-LEGGE 7 settembre 2004, n. 234

Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 novembre 2004, n. 262 (in G.U. 06/11/2004, n.261).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2004)
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Testo in vigore dal: 9-9-2004
al: 6-11-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
ordine all'individuazione delle categorie di soggetti esonerati dalla
prova  preliminare  del  concorso  per  uditore giudiziario, anche in
ottemperanza  a  pronunce  della giustizia amministrativa, nonche' di
prorogare conseguentemente il termine previsto dall'articolo 18 della
legge  13  febbraio  2001, n. 48, al fine di consentire la riapertura
dei  termini  di  partecipazione  ai  bandi  di  concorso indetti nel
corrente anno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Alla  legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  18,  comma  1, le parole: "da bandire entro tre
anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge" sono
sostituite  dalle seguenti: "da bandire entro quattro anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge";
    b)  all'articolo  22,  dopo  il  comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis.  Nel  caso  di  applicazione  del  comma  3,  tra i candidati
esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma
  5,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, sono, altresi',
inclusi: a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed  hanno  conseguito  l'abilitazione all'esercizio della professione
forense;
    b)  coloro  che  hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
e  svolgono,  da  almeno  tre  anni,  senza  essere  stati sanzionati
disciplinarmente, le funzioni di magistrato onorario;
    c)  coloro  che  hanno  conseguito  la laurea in giurisprudenza a
seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.".
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia sono regolati gli
effetti della disposizione di cui al comma 1, che si applica anche ai
concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data di entrata in
vigore del presente decreto.