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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004, n. 235

Regolamento recante modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti eccezionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/9/2004
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  12,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214;
  Visto  l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni
ritenute  opportune  per  la  tutela  del  patrimonio  stradale  e la
sicurezza   della  circolazione  e,  in  particolare,  gli  eventuali
percorsi   da  seguire  o  da  evitare,  i  limiti  di  velocita'  da
rispettare,  la  necessita'  o meno della scorta tecnica da parte del
personale  abilitato  di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice
ovvero,  qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura
degli  organi  che  espletano  i  servizi di polizia stradale, di cui
all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali
(orari  e  giornalieri)  di  non  validita'  delle autorizzazioni, le
modalita'  inerenti  la  marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o
del complesso.";
    b)  al comma 1, al secondo periodo le parole: "in modo da evitare
la  perdita  di  carico"  sono sostituite dalle seguenti: "in modo da
evitarne la perdita";
    c)  al  comma  2,  le  parole:  "con  specifiche  segnalazioni da
effettuarsi  a  cura  della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del
traffico  da  parte  della polizia della strada" sono sostitute dalle
seguenti:   "con  specifiche  segnalazioni,  con  il  pilotaggio  del
traffico  ovvero  con altri interventi di regolazione del traffico da
effettuarsi  a  cura  dei  soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o
3-bis, del codice";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.   Ferme   restando  le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  nel
provvedimento  di  autorizzazione  e'  prescritta la scorta tecnica a
cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
codice:
    a)  sulle  strade  o  tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle
altre  strade  extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia,
per  veicoli  o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di
lunghezza fino a 35 m;
    b)  sulle  altre  strade  o  tratti  di  strade diverse da quelle
indicate  alla  lettera  a)  per i veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.";
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Quando  le  dimensioni  del  veicolo  o  trasporto eccezionale
eccedono  i  valori  indicati  nel  comma  4,  nel  provvedimento  di
autorizzazione e' prescritta la scorta a cura degli organi di polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  comma 1, del codice. Questi, ai
sensi  dell'articolo  10,  comma 9, del codice e secondo le direttive
fornite  dal  Ministero  dell'interno, se ne ricorrono le condizioni,
autorizzano  l'impresa  che  effettua  il trasporto ad avvalersi, per
tutto  il  percorso  o  per parte di esso, di una scorta effettuata a
cura  di  uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del
codice  ovvero  impongono  che  la  scorta  da  loro  effettuata  sia
integrata  con  i  soggetti  indicati  al medesimo articolo 12, comma
3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita' di intervento,
  secondo  le  disposizioni  del disciplinare tecnico di cui al comma
    6."; f) al comma 6 l'ultimo periodo e' soppresso;
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  "6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28
del  codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella
loro   disponibilita'  ed  per  i  trasporti  di  proprio  interesse,
utilizzando   personale  dipendente  e  veicoli  di  cui  abbiano  la
disponibilita'.  Il  personale  che  effettua  la  scorta deve essere
munito   di  abilitazione  rilasciata  secondo  le  disposizioni  del
disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono
essere  attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare.
Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di
  svolgimento   della   scorta   dettate  dal  medesimo  disciplinare
    tecnico."; h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Per  le  scorte  assicurate dalla specialita' Polizia Stradale
della   Polizia   di   Stato,   nel   rispetto   del  regolamento  di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza,  sono  a  carico  del  richiedente  le  spese  e gli oneri
relativi,  fissati  con  provvedimento del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.";
    i) il comma 14 e' sostituito dai seguenti:
  "14.  Sui  documenti  di autorizzazione devono essere formulati, da
parte  degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1,  2  e  3  del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle
prescrizioni  imposte  nell'autorizzazione  stessa  o  violazioni  al
codice  della  strada,  dalle  quali  consegue  la  sospensione della
patente  fin  dal  primo  accertamento, da parte del trasportatore. I
predetti  organi  di  polizia  stradale  informano  di  cio' gli enti
proprietari  della  strada  e  la  segreteria  del  comitato centrale
dell'albo  degli  autotrasportatori.  Il titolare dell'autorizzazione
deve,  nei  casi  suddetti, restituire con effetto immediato all'ente
proprietario della strada l'autorizzazione.
  14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo,
gli  organi  di  polizia  stradale  di cui all'articolo 12, commi 1 o
3-bis,   del   codice  che  effettuano  la  scorta  devono  annotare,
rispettivamente  prima  dell'inizio  dell'attivita' ed immediatamente
dopo  la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della
scorta.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 316
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
            -  Il  testo  dell'art.  3 della legge 13 giugno 1991, n.
          190,  recante  "Delega  al  governo  per la revisione delle
          norme   concernenti   la   disciplina   della  circolazione
          stradale"  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 150 del
          28 giugno 1991, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1.  Entro il termine di cui all'art. 1 il
          Governo,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  adotta  norme regolamentari per
          l'esecuzione  e  l'attuazione delle disposizioni del codice
          della  strada,  con contestuale abrogazione del regolamento
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 giugno  1959,  n. 420, e delle altre norme regolamentari
          incompatibili,  e  adeguando  le disposizioni regolamentari
          concernenti  la  segnalazione stradale alle norme contenute
          nelle  direttive  comunitarie e agli accordi internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione  cui  debbono  attenersi gli enti cui spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto  di  quanto  gia' disposto in attuazione dell'art. 19
          bis  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   15 giugno  1959,  n.  393,  introdotto
          dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
              2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
          competenti  per  materia,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
          decreto,    norme    regolamentari   per   l'esecuzione   e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari  per la riorganizzazione di uffici od organi,
          compresi  quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze  ad  essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
          prevista  l'istituzione di organismi consultivi e di studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada.
              3.  I  regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e 2 dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione  e della semplificazione e snellimento
          delle  procedure,  riducendo  al massimo, anche in funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento  di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.
              -  Il  testo  dell'art.  17, comma 1, lettera a), della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;".
              -  Il  testo  dell'art.  12,  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992, n. 285, come modificato dall'art. 1, comma
          1-bis,   del   decreto-legge   27 giugno   2003,   n.  151,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
          n.  214,  recante  "Nuovo codice della strada" e pubblicato
          Gazzetta  Ufficiale n. 114, del 18 maggio 1992, supplemento
          ordinario n. 74, e' il seguente:
              "Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
          stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                a)   in   via  principale  alla  specialita'  Polizia
          stradale della Polizia di Stato;
                b) alla Polizia di Stato;
                c) all'Arma dei carabinieri;
                d) al Corpo della guardia di finanza;
                d-bis)  ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
          nell'ambito  del  territorio  di competenza e relativamente
          alle  strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli
          enti locali;
                e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                f)  ai  funzionari del Ministero dell'interno addetti
          al servizio di polizia stradale;
                f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
          forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
              2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
          1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
          agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
          1 e 2, del codice di procedura penale.
              3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
                a)  dal  personale  dell'Ispettorato  generale per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e  periferica  del Ministero dei lavori pubblici,
          della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti   in   concessione   appartenente   al  Ministero
          infrastrutture    e   dei   trasporti   e   dal   personale
          dell'A.N.A.S.;
                b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
          di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
          limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
                c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
          comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
                d) dal  personale  delle Ferrovie dello Stato e delle
          ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
          ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
          funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
                e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti  dal  Ministero  infrastrutture e dei trasporti,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
                f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
              3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la sicurezza della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare  il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
          c)  e  d),  possono  inoltre essere effettuati da personale
          abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
          e   ai   trasporti   in   condizione   di   eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
          nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
              4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
              5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
          quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
          per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
          fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
          modello stabilito nel regolamento.".
              -  Il  testo  dell'art.  16  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   16 dicembre  1992,  n.  495,  recante:
          "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della  strada,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303,
          del 28 dicembre 1992, riportato nelle note all'art. 1.

          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
          del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
          come modificato dal regolamento qui pubblicato:
                Art.   16  (Art.  10  Cod.  Str.)  (Provvedimento  di
          autorizzazione).  -  1. Nel provvedimento di autorizzazione
          sono  stabilite  le  prescrizioni ritenute opportune per la
          tutela   del  patrimonio  stradale  e  la  sicurezza  della
          circolazione  e,  in particolare, gli eventuali percorsi da
          seguire  o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare,
          la  necessita'  o  meno  della  scorta tecnica da parte del
          personale  abilitato  di  cui all'art. 12, comma 3-bis, del
          codice ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal
          comma  5,  a  cura  degli organi che espletano i servizi di
          polizia  stradale, di cui all'art. 12, comma 1, del codice,
          gli  eventuali  periodi  temporali (orari e giornalieri) di
          non  validita'  delle autorizzazioni, le modalita' inerenti
          la  marcia,  la  sosta  o  il  ricovero  del  veicolo o del
          complesso.  Resta fermo che la sistemazione del carico deve
          essere  fatta  in  modo  da evitarne la perdita ai sensi di
          quanto  previsto dall'art. 164 del codice. Il provvedimento
          deve  altresi' contenere prescrizione che, in caso di neve,
          ghiaccio,  nebbia  o  scarsa  visibilita'  sia  diurna  che
          notturna,   il   veicolo   debba   essere   tempestivamente
          allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina
          area disponibile.
            2.  Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per
          senso   di   marcia,   nel  caso  di  trasporto  o  veicolo
          eccezionale  avente  larghezza  superiore  a  quella  della
          corsia,  nonche'  sui  tratti  di  strada  in curva, ove il
          trasporto  con  il  suo  ingombro superi la larghezza della
          corsia,  deve  essere  prescritta  la  circolazione a senso
          unico  alternato  per  brevi tratti di strada regolamentata
          con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico
          ovvero  con altri interventi di regolazione del traffico da
          effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1
          o 3-bis, del codice.
              3.  La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche
          una sola delle seguenti condizioni:
                a) la  larghezza  della corsia sia inferiore a 3,50 m
          per  i  veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in
          larghezza  ed  a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non
          sono eccezionali in larghezza;
                b) la  fascia di ingombro del veicolo o del trasporto
          eccezionale  sia  superiore  alla larghezza della corsia di
          marcia,  decurtata  di  20  cm  in  relazione all'andamento
          planimetrico del percorso;
                c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza
          superiore   a  3  m  o  a  3,20  m,  nel  caso  di  veicoli
          classificati  o  utilizzati  come  sgombraneve o in caso di
          trasporto di carri ferroviari;
                d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza
          superiore a 25 m;
                e) la  velocita'  consentita  sia inferiore a 40 km/h
          sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
                f)   il  carico  presenti  una  sporgenza  posteriore
          superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
                g)   il   carico  presenti  una  sporgenza  anteriore
          superiore   a  2,50 m  rispetto  al  limite  anteriore  del
          veicolo.  Per  i  veicoli  ed  i  trasporti eccezionali che
          rispettano  tutti  i  limiti  dell'art.  61  del codice, le
          condizioni  di  cui  sopra  si intendono soddisfatte, fatta
          salva la verifica della condizione di cui alla lettera e).
              4.  Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel
          provvedimento  di  autorizzazione  e'  prescritta la scorta
          tecnica  a cura del personale abilitato di cui all'art. 12,
          comma 3-bis, del codice:
                a) sulle  strade  o  tratti  di  strade di tipo A e B
          ovvero sulle altre strade extra urbane ad almeno due corsie
          per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di
          larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;
                b) sulle  altre  strade o tratti di strade diverse da
          quelle  indicate  alla lettera a) per i veicoli o trasporti
          eccezionali  di  larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30
          m.
              5.   Quando  le  dimensioni  del  veicolo  o  trasporto
          eccezionale  eccedono  i  valori  indicati nel comma 4, nel
          provvedimento  di  autorizzazione e' prescritta la scorta a
          cura  degli  organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
          comma  1,  del codice. Quesiti ai sensi dell'art. 10, comma
          9,  del codice e secondo le direttive fornite dal Ministero
          dell'interno,  se  ne  ricorrono  le condizioni autorizzano
          l'impresa  che effettua il trasporto ad avvalersi per tutto
          il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a
          cura di uno dei soggetti indicati all'art. 12, comma 3-bis,
          del   codice   ovvero  impongono  che  la  scorta  da  loro
          effettuata   sia  integrata  con  i  soggetti  indicati  al
          medesimo  art.  12,  comma  3-bis, del codice fissandone il
          numero   e   le   modalita'   di   intervento,  secondo  le
          disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6.
              6.  Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire
          la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati:
          il  divieto,  per  gli incaricati della scorta, di porre in
          atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del
          traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in
          essere,  nei  casi  previsti  dal  comma  2,  dal personale
          abilitato   a   norma  del  presente  comma;  l'obbligo  di
          rispettare  la segnaletica stradale e le prescrizioni circa
          l'uso   dei   dispositivi   di  segnalazione  visiva  e  di
          illuminazione,  la condotta di guida dei veicoli di scorta.
          La  scorta  tecnica  puo' essere svolta direttamente da una
          delle  imprese  interessate al trasporto con autoveicoli di
          cui  abbia  la  disponibilita'  o  puo'  essere  affidata a
          imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono
          essere   munite  di  autorizzazione  allo  svolgimento  del
          servizio  di  scorta  tecnica e le persone incaricate della
          scorta   tecnica   devono   essere   munite   di   apposita
          abilitazione.   Con   disciplinare  tecnico  approvato  con
          decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il  Ministro  dell'interno,  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le
          modalita'   per   l'autorizzazione   delle   imprese   allo
          svolgimento   del   servizio   di   scorta  tecnica  e  per
          l'abilitazione  delle  persone  atte  ad eseguire la scorta
          tecnica.  Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti
          i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli
          autoveicoli  adibiti  al  servizio  di  scorta tecnica e le
          modalita'  di  svolgimento  della  stessa. L'autorizzazione
          allo  svolgimento  del  servizio di scorta tecnica da parte
          dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono
          rilasciati  da  parte  del  Ministero  dell'intero.  Fino a
          quando  non  siano  attuati tutti gli adempimenti di cui al
          presente  comma, la scorta tecnica e' effettuata sulla base
          delle disposizioni previgenti.
              6-bis.  I  concessionari  di  pubblici  servizi, di cui
          all'art.  28  del  codice,  possono  effettuare  la  scorta
          tecnica  per  i  veicoli nella loro disponibilita' ed per i
          trasporti   di  proprio  interesse,  utilizzando  personale
          dipendente  e  veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il
          personale  che  effettua  la  scorta  deve essere munito di
          abilitazione   rilasciata   secondo   le  disposizioni  del
          disciplinare  tecnico  di  cui  al  comma  6  ed  i veicoli
          utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni
          dello   stesso  disciplinare.  Deve  essere  in  ogni  caso
          garantito  il rispetto delle modalita' di svolgimento della
          scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico.
              7.  Per  le scorte assicurate dalla specialita' Polizia
          stradale   della   Polizia   di  Stato,  nel  rispetto  del
          regolamento    di   amministrazione   e   di   contabilita'
          dell'Amministrazione   della  Pubblica  sicurezza,  sono  a
          carico  del  richiedente  le  spese  e  gli oneri relativi,
          fissati  con  provvedimento  del Ministero dell'interno, di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
              8.  Il  conducente  o  il  responsabile  dell'eventuale
          scorta,  sono  tenuti  ad  accertare  che  il  transito del
          trasporto  o  del  veicolo  eccezionale  per massa su opere
          d'arte  avvenga  in  modo  tale  che  non  sia  presente su
          ciascuna  opera  d'arte  o singola campata del viadotto, un
          altro veicolo o trasporto eccezionale.
              9.  In  ogni  caso  l'efficacia  del  provvedimento  di
          autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il
          transito,  degli  obblighi  e  delle limitazioni localmente
          imposti  e  risultanti  dalla  segnaletica stradale e dalle
          disposizioni localmente in vigore.
              10.  Sulle  autorizzazioni  singole  e  multiple devono
          essere  annotati,  prima di iniziare il viaggio, l'ora e il
          giorno    di    effettuazione    di   ciascun   viaggio   e
          l'autorizzazione,  al  termine  del  suo  uso  o  alla  sua
          scadenza  deve essere restituita all'ente che ha rilasciato
          l'autorizzazione stessa.
              11.  Nel  caso  in  cui  nella  domanda  si  sia  fatto
          riferimento  a  veicoli  di riserva, conformemente a quanto
          disposto   all'art.  14,  comma 3,  prima  dell'inizio  del
          viaggio  devono  essere  comunicati  per  via telegrafica o
          telefax  all'ente  rilasciante, i numeri delle targhe e gli
          estremi  del  documento di circolazione del veicolo con cui
          si inizia il viaggio.
              12.  Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta
          iscritta   sul   documento   di  autorizzazione,  e  se  la
          comunicazione  di  cui  al  comma 11  non  e'  allegata  al
          documento  stesso  il  trasporto eccezionale deve ritenersi
          non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte
          degli  organi  di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a
          tutte    le    conseguenze    previste   per   la   mancata
          autorizzazione.  Alla fine del viaggio, durante il quale e'
          stata   accertata   l'inadempienza,  l'autorizzazione  deve
          essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
              13.  I  documenti  di  autorizzazione  in originale, da
          conservarsi  in  buono stato, devono accompagnare sempre il
          veicolo  durante la sua circolazione in regime di trasporto
          eccezionale  e  non  devono essere in alcun modo manomesse,
          pena l'immediata decadenza.
              14.  Sui  documenti  di  autorizzazione  devono  essere
          formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui
          all'art.  12,  commi  1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le
          accertate    inadempienze    alle    prescrizioni   imposte
          nell'autorizzazione  stessa  o  violazioni  al codice della
          strada,  dalle  quali consegue la sospensione della patente
          fin  dal  primo accertamento, da parte del trasportatore. I
          predetti  organi  di polizia stradale informano di cio' gli
          enti  proprietari della strada e la segreteria del comitato
          centrale  dell'albo  degli  autotrasportatori.  Il titolare
          dell'autorizzazione  deve, nei casi suddetti restituire con
          effetto   immediato   all'ente  proprietario  della  strada
          l'autorizzazione.
              14-bis.   Sui   documenti  di  autorizzazione  di  tipo
          multiplo  o  singolo, gli organi di polizia stradale di cui
          all'art.  12, commi 1 o 3-bis, del codice che effettuano la
          scorta  devono  annotare, rispettivamente prima dell'inizio
          dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa,
          la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.
              15.  Il  trasporto eccezionale effettuato con complessi
          costituiti  da  uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi
          puo'  essere  autorizzato, sempre che l'ammissibilita' alla
          circolazione  di  tali  complessi sia attestata da apposito
          documento  tecnico  degli uffici competenti della Direzione
          generale della M.C.T.C.
              16.  I  trasporti  eccezionali per massa possono essere
          autorizzati   soltanto   nei   limiti   di  massa  massima,
          complessiva  o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale
          risulta  dalla  documentazione  rilasciata  dalla Direzione
          generale    della   M.C.T.C.,   ovvero   dalla   carta   di
          circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il
          cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
              17.   Disposizioni   particolari,  fatto  salvo  quanto
          previsto  dall'art. 138, comma 2, del codice possono essere
          stabilite   con   provvedimento  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici  per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con
          veicoli   eccezionali   militari   su  richiesta  dell'ente
          militare  competente  in  accordo  con l'ente proprietario,
          ovvero  per  quanto  riguarda i trasporti eccezionali o con
          veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della
          Protezione civile in caso di emergenza.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 12, commi 1, 3-bis e 5 del
          Nuovo codice della strada, vedi note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  10,  comma 9, del Nuovo codice
          della  strada,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 114
          del  18 maggio  1992,  supplemento  ordinario  n. 74, e' il
          seguente:
                "9.  L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta
          o  per piu' transiti o per determinati periodi di tempo nei
          limiti  della  massa  massima tecnicamente ammissibile. Nel
          provvedimento  di  autorizzazione  possono  essere  imposti
          percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di  scorta  della
          polizia stradale o tecnica, secondo le modalita' e nei casi
          stabiliti  dal  regolamento. Qualora sia prevista la scorta
          della  polizia  stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di
          traffico  e  la  sicurezza  stradale  lo  consentano,  puo'
          autorizzare  l'impresa  ad  avvalersi,  in  sua vece, della
          scorta   tecnica,   secondo   le  modalita'  stabilite  nel
          regolamento.".
              -  Il testo dell'art. 28 del Nuovo codice della strada,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 114 del 18 maggio
          1992, supplemento ordinario n. 74, e' il seguente:
              "Art.  28  (Obbligo  dei  concessionari  di determinati
          servizi).  - 1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di
          filovie,  di  funivie, di teleferiche di linee elettriche e
          telefoniche,  sia  aeree che sotterranee, quelli di servizi
          di  oleodotti,  di  metanodotti,  di distribuzione di acqua
          potabile o di gas, nonche' quelli di servizi di fognature e
          quelli  dei  servizi  che  interessano  comunque le strade,
          hanno   l'obbligo   di   osservare   le   condizioni  e  le
          prescrizioni   imposte   dall'ente   proprietario   per  la
          conservazione   della  strada  e  per  la  sicurezza  della
          circolazione.  Quando  si  tratta  di  impianti  inerenti a
          servizi   di   trasporto,  i  relativi  provvedimenti  sono
          comunicati   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  o  alla regione competente. Nel regolamento sono
          indicate  le  modalita'  di  rilascio  delle concessioni ed
          autorizzazioni  all'esecuzione  dei  lavori  ed  i  casi di
          deroga.
              2.  Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si
          renda  necessario  modificare  o spostare, su apposite sedi
          messe  a  disposizione dall'ente proprietario della strada,
          le  opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel
          comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto e'
          a  carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le
          modalita'  per  l'esecuzione  dei  lavori  sono previamente
          concordati   tra   le  parti,  contemperando  i  rispettivi
          interessi   pubblici   perseguiti.   In   caso  di  ritardo
          ingiustificato,  il gestore del pubblico servizio e' tenuto
          a  risarcire  i danni e a corrispondere le eventuali penali
          fissate nelle specifiche convenzioni.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 12, commi 2 e 3, del Nuovo
          codice della strada, vedi note alle premesse.