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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004, n. 235

Regolamento recante modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente servizi di scorta per trasporti eccezionali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/9/2004
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Testo in vigore dal: 23-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  12,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214;
  Visto  l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni
ritenute  opportune  per  la  tutela  del  patrimonio  stradale  e la
sicurezza   della  circolazione  e,  in  particolare,  gli  eventuali
percorsi   da  seguire  o  da  evitare,  i  limiti  di  velocita'  da
rispettare,  la  necessita'  o meno della scorta tecnica da parte del
personale  abilitato  di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice
ovvero,  qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura
degli  organi  che  espletano  i  servizi di polizia stradale, di cui
all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali
(orari  e  giornalieri)  di  non  validita'  delle autorizzazioni, le
modalita'  inerenti  la  marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o
del complesso.";
    b)  al comma 1, al secondo periodo le parole: "in modo da evitare
la  perdita  di  carico"  sono sostituite dalle seguenti: "in modo da
evitarne la perdita";
    c)  al  comma  2,  le  parole:  "con  specifiche  segnalazioni da
effettuarsi  a  cura  della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del
traffico  da  parte  della polizia della strada" sono sostitute dalle
seguenti:   "con  specifiche  segnalazioni,  con  il  pilotaggio  del
traffico  ovvero  con altri interventi di regolazione del traffico da
effettuarsi  a  cura  dei  soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o
3-bis, del codice";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.   Ferme   restando  le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  nel
provvedimento  di  autorizzazione  e'  prescritta la scorta tecnica a
cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
codice:
    a)  sulle  strade  o  tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle
altre  strade  extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia,
per  veicoli  o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di
lunghezza fino a 35 m;
    b)  sulle  altre  strade  o  tratti  di  strade diverse da quelle
indicate  alla  lettera  a)  per i veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.";
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Quando  le  dimensioni  del  veicolo  o  trasporto eccezionale
eccedono  i  valori  indicati  nel  comma  4,  nel  provvedimento  di
autorizzazione e' prescritta la scorta a cura degli organi di polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  comma 1, del codice. Questi, ai
sensi  dell'articolo  10,  comma 9, del codice e secondo le direttive
fornite  dal  Ministero  dell'interno, se ne ricorrono le condizioni,
autorizzano  l'impresa  che  effettua  il trasporto ad avvalersi, per
tutto  il  percorso  o  per parte di esso, di una scorta effettuata a
cura  di  uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del
codice  ovvero  impongono  che  la  scorta  da  loro  effettuata  sia
integrata  con  i  soggetti  indicati  al medesimo articolo 12, comma
3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita' di intervento,
  secondo  le  disposizioni  del disciplinare tecnico di cui al comma
    6."; f) al comma 6 l'ultimo periodo e' soppresso;
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  "6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28
del  codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella
loro   disponibilita'  ed  per  i  trasporti  di  proprio  interesse,
utilizzando   personale  dipendente  e  veicoli  di  cui  abbiano  la
disponibilita'.  Il  personale  che  effettua  la  scorta deve essere
munito   di  abilitazione  rilasciata  secondo  le  disposizioni  del
disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono
essere  attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare.
Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di
  svolgimento   della   scorta   dettate  dal  medesimo  disciplinare
    tecnico."; h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Per  le  scorte  assicurate dalla specialita' Polizia Stradale
della   Polizia   di   Stato,   nel   rispetto   del  regolamento  di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza,  sono  a  carico  del  richiedente  le  spese  e gli oneri
relativi,  fissati  con  provvedimento del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.";
    i) il comma 14 e' sostituito dai seguenti:
  "14.  Sui  documenti  di autorizzazione devono essere formulati, da
parte  degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1,  2  e  3  del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle
prescrizioni  imposte  nell'autorizzazione  stessa  o  violazioni  al
codice  della  strada,  dalle  quali  consegue  la  sospensione della
patente  fin  dal  primo  accertamento, da parte del trasportatore. I
predetti  organi  di  polizia  stradale  informano  di  cio' gli enti
proprietari  della  strada  e  la  segreteria  del  comitato centrale
dell'albo  degli  autotrasportatori.  Il titolare dell'autorizzazione
deve,  nei  casi  suddetti, restituire con effetto immediato all'ente
proprietario della strada l'autorizzazione.
  14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo,
gli  organi  di  polizia  stradale  di cui all'articolo 12, commi 1 o
3-bis,   del   codice  che  effettuano  la  scorta  devono  annotare,
rispettivamente  prima  dell'inizio  dell'attivita' ed immediatamente
dopo  la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della
scorta.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 316
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3;
  Visto  l'articolo  17,  comma  1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  12,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  come modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 214;
  Visto  l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  16 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni
ritenute  opportune  per  la  tutela  del  patrimonio  stradale  e la
sicurezza   della  circolazione  e,  in  particolare,  gli  eventuali
percorsi   da  seguire  o  da  evitare,  i  limiti  di  velocita'  da
rispettare,  la  necessita'  o meno della scorta tecnica da parte del
personale  abilitato  di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice
ovvero,  qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura
degli  organi  che  espletano  i  servizi di polizia stradale, di cui
all'articolo 12, comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali
(orari  e  giornalieri)  di  non  validita'  delle autorizzazioni, le
modalita'  inerenti  la  marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o
del complesso.";
    b)  al comma 1, al secondo periodo le parole: "in modo da evitare
la  perdita  di  carico"  sono sostituite dalle seguenti: "in modo da
evitarne la perdita";
    c)  al  comma  2,  le  parole:  "con  specifiche  segnalazioni da
effettuarsi  a  cura  della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del
traffico  da  parte  della polizia della strada" sono sostitute dalle
seguenti:   "con  specifiche  segnalazioni,  con  il  pilotaggio  del
traffico  ovvero  con altri interventi di regolazione del traffico da
effettuarsi  a  cura  dei  soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 o
3-bis, del codice";
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.   Ferme   restando  le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  nel
provvedimento  di  autorizzazione  e'  prescritta la scorta tecnica a
cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del
codice:
    a)  sulle  strade  o  tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle
altre  strade  extra urbane ad almeno due corsie per senso di marcia,
per  veicoli  o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di
lunghezza fino a 35 m;
    b)  sulle  altre  strade  o  tratti  di  strade diverse da quelle
indicate  alla  lettera  a)  per i veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza fino a 4 m o lunghezza fino a 30 m.";
    e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Quando  le  dimensioni  del  veicolo  o  trasporto eccezionale
eccedono  i  valori  indicati  nel  comma  4,  nel  provvedimento  di
autorizzazione e' prescritta la scorta a cura degli organi di polizia
stradale  di  cui  all'articolo  12,  comma 1, del codice. Questi, ai
sensi  dell'articolo  10,  comma 9, del codice e secondo le direttive
fornite  dal  Ministero  dell'interno, se ne ricorrono le condizioni,
autorizzano  l'impresa  che  effettua  il trasporto ad avvalersi, per
tutto  il  percorso  o  per parte di esso, di una scorta effettuata a
cura  di  uno dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del
codice  ovvero  impongono  che  la  scorta  da  loro  effettuata  sia
integrata  con  i  soggetti  indicati  al medesimo articolo 12, comma
3-bis, del codice fissandone il numero e le modalita' di intervento,
  secondo  le  disposizioni  del disciplinare tecnico di cui al comma
    6."; f) al comma 6 l'ultimo periodo e' soppresso;
    g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  "6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28
del  codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella
loro   disponibilita'  ed  per  i  trasporti  di  proprio  interesse,
utilizzando   personale  dipendente  e  veicoli  di  cui  abbiano  la
disponibilita'.  Il  personale  che  effettua  la  scorta deve essere
munito   di  abilitazione  rilasciata  secondo  le  disposizioni  del
disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono
essere  attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare.
Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di
  svolgimento   della   scorta   dettate  dal  medesimo  disciplinare
    tecnico."; h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Per  le  scorte  assicurate dalla specialita' Polizia Stradale
della   Polizia   di   Stato,   nel   rispetto   del  regolamento  di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza,  sono  a  carico  del  richiedente  le  spese  e gli oneri
relativi,  fissati  con  provvedimento del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.";
    i) il comma 14 e' sostituito dai seguenti:
  "14.  Sui  documenti  di autorizzazione devono essere formulati, da
parte  degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi
1,  2  e  3  del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle
prescrizioni  imposte  nell'autorizzazione  stessa  o  violazioni  al
codice  della  strada,  dalle  quali  consegue  la  sospensione della
patente  fin  dal  primo  accertamento, da parte del trasportatore. I
predetti  organi  di  polizia  stradale  informano  di  cio' gli enti
proprietari  della  strada  e  la  segreteria  del  comitato centrale
dell'albo  degli  autotrasportatori.  Il titolare dell'autorizzazione
deve,  nei  casi  suddetti, restituire con effetto immediato all'ente
proprietario della strada l'autorizzazione.
  14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo,
gli  organi  di  polizia  stradale  di cui all'articolo 12, commi 1 o
3-bis,   del   codice  che  effettuano  la  scorta  devono  annotare,
rispettivamente  prima  dell'inizio  dell'attivita' ed immediatamente
dopo  la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della
scorta.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2004
  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 316