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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. 224

Regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di immatricolazione, passaggi di proprietà e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/9/2004
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato 1,
n. 29); 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  titolo  III,
capo III, sezione III, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 giugno 2003; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 agosto 2003; 
  Acquisito  l'avviso  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati
personali, reso in data 18 settembre 2003; 
  Acquisito l'avviso dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato, reso in data 20 ottobre 2003; 
  Acquisito il parere della IX Commissione della Camera dei  deputati
in data 10 dicembre 2003 e della  8ª  Commissione  del  Senato  della
Repubblica in data 17 dicembre 2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 giugno 2004; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la funzione pubblica e del  Ministro  per  le  politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                             E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica
                      19 settembre 2000, n. 358 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e' sostituito dai seguenti: 
  "1. Il presente regolamento, in attesa  della  riforma  del  regime
giuridico degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi  e  del
conseguente  riordino  amministrativo,  istituisce  e  disciplina  lo
sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i
procedimenti relativi all'immatricolazione, alla  reimmatricolazione,
alla registrazione della proprieta', ai passaggi di proprieta'  degli
autoveicoli, dei  motoveicoli  e  dei  loro  rimorchi.  Sono  escluse
dall'applicazione del presente  regolamento  le  immatricolazioni  di
veicoli  nuovi  provenienti  da  Stati  diversi  da   quelli   membri
dell'Unione  europea  o  aderenti  allo  spazio   economico   europeo
attraverso canali d'importazione non  ufficiali,  nonche'  i  veicoli
usati gia' in possesso di documentazione di  circolazione  rilasciata
da uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni  della
proprieta' relative a veicoli nuovi importati  da  Stati  diversi  da
quelli membri dell'Unione europea o aderenti  allo  spazio  economico
europeo. 
  1-bis. Le procedure per la trasmissione  dei  dati  attinenti  alla
verifica di adempimenti  fiscali  relativi  all'immatricolazione  dei
veicoli nuovi e usati provenienti, attraverso circuiti non  ufficiali
di distribuzione dagli Stati membri dell'Unione europea e  attraverso
canali di importazione non ufficiali da Stati  aderenti  allo  spazio
economico europeo, sono definite con  convenzione  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  delle  entrate  e
l'Agenzia delle dogane.". 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 luglio 2004 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   Mazzella, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
                               Buttiglione, Ministro per le politiche 
                              comunitarie 
                               Lunardi, Ministro delle infrastrutture 
                              e dei trasporti 
                              Pisanu, Ministro dell'interno 
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004 
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 25 
 
    

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n. 400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    "Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari."
              -  La  legge  15  marzo  1997,  n. 59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa.".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 20 della legge 15
          marzo 1997, n. 59, cosi' sostituito dall'art. 1 della legge
          29 luglio 2003, n. 229:
              "Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
          al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
          di  legge  per la semplificazione e il riassetto normativo,
          volto  a  definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
          criteri,  le modalita' e le materie di intervento, anche ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto
          delle  competenze  dello  Stato, delle regioni e degli enti
          locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          segnenti principi e criteri direttivi:
                a)    definizione    del    riassetto   normativo   e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                b)  indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c)  indicazione dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d)   eliminazione   degli  interventi  amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e)   sostituzione   degli   atti  di  autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g)    revisione    e    riduzione    delle   funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
          concorrenza;
                2)  alla  eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                3)   alla   eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                4)    alla    protezione    di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                5)  alla tutela dell'identita' e della qualita' della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i)  per  le  ipotesi  per  le  quali sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m)    definizione    dei   criteri   di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n)  indicazione esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f)  adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
          informatiche.
              5.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 2, sono
          emanati  su  proposta  del Ministro competente, di concerto
          con  il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
          per  la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
          il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  previa
          acquisizione  del  parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281,
          e,    successivamente,   dei   pareri   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti  che sono resi entro il termine di
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di cui al comma 2, sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b)   individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c)  soppressione  dei  procedimenti che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d)  soppressione dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e)   adeguamento   della   disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f)  soppressione  dei  procedimenti che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g)  regolazione,  ove possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.".
              -  La  legge  8  marzo  1999,  n.  50, pubblicata nella
          Gazzetta    Ufficiale   9   marzo   1999,   n.   56,   reca
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1998.  Si  riporta il n. 29) dell'allegato 1 della legge n.
          50 del 1999:
              "29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
          proprieta' e la reimmatricolazione:
                decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, capo III,
          sezione III;
                regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
          dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
               regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
                legge 23 dicembre 1977, n. 952;
                legge 9 luglio 1990, n. 187;
                decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre
          1992, n. 495.".
              -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O.,  reca  il "Nuovo codice della strada"; la sezione III
          del  capo III (veicoli a motore e loro rimorchi) del titolo
          III  (dei  veicoli),  del  codice  riguarda  i documenti di
          circolazione e immatricolazione.
              Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
          2000,   n.  358,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          dicembre  2000,  n.  285,  concerne il "Regolamento recante
          norme  per  la  semplificazione  del  procedimento relativo
          all'immatricolazione,   passaggi   di   proprieta'  e  alla
          reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
          rimorchi".
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del predetto decreto,
          come modificato dal regolamento qui pubblicato:
              "Art.  1  (Oggetto  e  definizioni).  -  1. Il presente
          regolamento,  in  attesa della riforma del regime giuridico
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro  rimorchi  e  del
          conseguente    riordino    amministrativo,   istituisce   e
          disciplina lo sportello telematico dell'automobilista, allo
          scopo    di    semplificare    i    procedimenti   relativi
          all'immatricolazione,    alla    reimmatricolazione,   alla
          registrazione  della  proprieta', ai passaggi di proprieta'
          degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
          Sono  escluse dall'applicazione del presente regolamento le
          immatricolazioni  di  veicoli  nuovi  provenienti  da Stati
          diversi  da  quelli  membri  dell'Unione europea o aderenti
          allo    spazio   economico   europeo,   attraverso   canali
          d'importazione  non ufficiali, nonche' i veicoli usati gia'
          in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da
          uno di tali Stati. Sono, altresi', escluse le registrazioni
          della  proprieta'  relative  a  veicoli  nuovi importati da
          Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione  europea  o
          aderenti allo spazio economico europeo".
              1-bis.  Le  procedure  per  la  trasmissione  dei  dati
          attinenti  alla verifica degli adempimenti fiscali relativi
          all'immatricolazione dei veicoli nuovi e usati provenienti,
          attraverso  circuiti  non  ufficiali di distribuzione dagli
          Stati   membri  dell'Unione  europea  e  attraverso  canali
          d'importazione  non ufficiali da Stati aderenti allo spazio
          economico  europeo,  sono  definite  con convenzione tra il
          Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia
          delle entrate e l'Agenzia delle dogane.
              2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
                "a)  Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro
          dei trasporti e della navigazione;
               b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;
                c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;
                d)  imprese di consulenza automobilistica, le imprese
          di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
                e)     sportello,     lo     "sportello    telematico
          dell'automobilista" presso il quale e' possibile effettuare
          le operazioni di cui al comma 1.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della
          Repubblica  19  settembre  2000,  n.  358,  e  per il testo
          dell'art.  1  del  decreto,  come  modificato  dal presente
          regolamento, vedi note alle premesse.