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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 217

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/9/2004
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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 3-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290;
  Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione  prima,  n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante
deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;
  Considerato  che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella
citata  decisione  n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n.
290  del  2001  nella  parte in cui non include gli agrotecnici tra i
soggetti  esentati  dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del
medesimo regolamento;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 23 febbraio
  2004;
Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati
in  data  7  aprile  2004  e  della  12ª Commissione del Senato della
Repubblica in data 27 aprile 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
salute,  dell'economia  e delle finanze, dell'ambiente e della tutela
del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attivita'
produttive e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nel  comma  5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica  23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: "i periti agrari"
sono inserite le seguenti: "gli agrotecnici,".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 22 luglio 2004 v Ufficio di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n. 400, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
          recante:    «Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: «Delega al Governo per il conferimento di
          finzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione  amministrativa».  Si  trascrive  il  testo
          dell'art.  20  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, cosi'
          sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229:
              «Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita'  di  interventi,  definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
          al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
          di  legge  per la semplificazione e il riassetto normativo,
          volto  a  definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
          criteri,  le modalita' e le materie di intervento, anche ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto
          delle  competenze  dello  Stato, delle regioni e degli enti
          locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) definizione     del    riassetto    normativo    e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c) indicazione  dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d)   eliminazione   degli  interventi  amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'   amministrativa  e  il  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f)  adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
          informatiche.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,  e,
          successivamente,  dei pareti delle commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d)  soppressione dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f)  soppressione  dei  procedimenti che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
              - Si  riporta  il n. 46 dell'allegato 1, della legge 15
          marzo 1997, n. 59:
                «46.   Procedimenti   relativi   alla   produzione  e
          commercializzazione dei presidi sanitari:
                legge 30 aprile 1962, n. 283;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 agosto
          1968, n. 1255;
                decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2001, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio
          2001,  n. 165, S.O., reca il regolamento di semplificazione
          dei  procedimenti  di  autorizzazione alla produzione, alla
          immissione   in   commercio  e  alla  vendita  di  prodotti
          fitosanitari e relativi coadiuvanti.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  23 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 aprile 2001, n. 290, come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  23 (Certificato di abilitazione alla vendita). -
          1.  Il  certificato  di  abilitazione  alla  vendita  viene
          rilasciato,   dall'autorita'  sanitaria  individuata  dalla
          regione,  alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo
          anno  di  eta' ed abbiano ottenuto una valutazione positiva
          in relazione ai seguenti argomenti:
                a) elementi  fondamentali sull'impiego in agricoltura
          dei  prodotti  fitosanitari  e  dei coadiuvanti di prodotti
          fitosanitari;
                b) elementi    sulla    tossicita'    dei    prodotti
          fitosanitari  e  dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e
          sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;
                c) nozioni  sulle  modalita'  utili  e necessarie per
          prevenire  le  intossicazioni  acute  e  croniche derivanti
          dall'impiego  di  prodotti  fitosanitari  e  coadiuvanti di
          prodotti fitosanitari;
                d)  nozioni  sulla  legislazione relativa ai prodotti
          fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
                e)  nozioni  in materia di tutela dell'ambiente dagli
          inquinamenti.
              2.  La  valutazione  di  cui  al comma precedente viene
          effettuata secondo modalita' indicate da ciascuna regione.
              3.  Il  certificato  di  abilitazione deve contenere il
          nome  e  cognome,  la  data  ed  il  luogo  di  nascita, di
          residenza e la fotografia del richiedente.
              4.  Il certificato ha validita' per cinque anni ed alla
          scadenza  viene rinnovato, a richiesta del titolare, con le
          stesse modalita' previste per il rilascio.
              5.  Sono  esentati  dalla  valutazione  i  laureati  in
          scienze  agrarie  e scienze forestali, i periti agrari, gli
          agrotecnici,  i  laureati in chimica, medicina e chirurgia,
          medicina   veterinaria,  scienze  biologiche,  farmacia,  i
          diplomati in farmacia ed i periti chimici.
              6.  Con  decreto  del Ministero e' approvato il modello
          tipo di certificato di abilitazione alla vendita.».