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LEGGE 20 luglio 2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2005)
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Testo in vigore dal: 2-9-2004
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:


                               ART. 1.
                (Ambito soggettivo di applicazione).

   1.  I  titolari  di  cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni,  si  dedicano  esclusivamente  alla  cura  degli  interessi
pubblici  e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
   2.  Agli  effetti  della presente legge per titolare di cariche di
governo  si  intende  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, i
Ministri,  i  Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
   3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
adottano  disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio
di cui al comma 1.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:


                               ART. 1.
                (Ambito soggettivo di applicazione).

   1.  I  titolari  di  cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni,  si  dedicano  esclusivamente  alla  cura  degli  interessi
pubblici  e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
   2.  Agli  effetti  della presente legge per titolare di cariche di
governo  si  intende  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, i
Ministri,  i  Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
   3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
adottano  disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio
di cui al comma 1.