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DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/9/2004
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002,
n.   39,   recante  disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti   dall'appartenenza  del-l'Italia  alle  Comunita'  europee
(legge comunitaria 2001);
  Visto   il  decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n.  66,  recante
attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
funzione  pubblica,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  pari
opportunita';

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
        Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

  1. Al  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2  dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle
Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa
e»;
    b) al  comma  3  dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente
periodo:  «Non  si  applicano,  altresi', al personale delle Forze di
polizia,  delle  Forze  armate,  nonche'  agli addetti al servizio di
polizia   municipale  e  provinciale,  in  relazione  alle  attivita'
operative specificamente istituzionali.»;
    c) al  comma  5  dell'articolo  4,  le parole: «alla scadenza del
periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta
giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
    d) il  comma  1  dell'articolo  10,  e'  sostituito dal seguente:
«1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2109 del codice
civile,  il  prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie  retribuite  non  inferiore  a quattro settimane. Tale periodo,
salvo   quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  o  dalla
specifica  disciplina  riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma  2,  va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta  del  lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le  restanti  due  settimane,  nei  18  mesi  successivi  al  termine
dell'anno di maturazione.»;
    e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1. La
valutazione  dello  stato  di  salute  dei  lavoratori  notturni deve
avvenire  a  cura  e  a  spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o  per  il  tramite  del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  attraverso  controlli  preventivi e periodici, almeno
ogni  due  anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
    f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

                            «Art. 18-bis.
                              Sanzioni

  1. La  violazione  del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle
24  alle  ore  6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da
due  a  quattro  mesi  o  con  l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La
stessa   sanzione  si  applica  nel  caso  in  cui  le  categorie  di
lavoratrici   e   lavoratori   di   cui   alle  lettere  a),  b)  c),
dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante
il  loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di
lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
  2. La  violazione  delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro.
  3. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 4,
comma  2,  3  e  4,  e  10,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  da  130  euro  a  780 euro, per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
  4. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 7,
comma  1,  e  9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da
105 euro a 630 euro.
  5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma
5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
  6. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 3,
comma  1,  e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa
da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori  ovvero  si  e'  verificata nel corso dell'anno solare per
piu'  di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va
da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta.
  7. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo 13,
commi  1  e  3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a
154  euro,  per  ogni  giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti.»;
    g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi
carattere sanzionatorio» sono soppresse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli;
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Nota al titolo:
              - Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
          (Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva
          2000/34/CE  concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione
          dell'orario   di  lavoro),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione recita:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - Il   testo   dell'art.   87,   quinto   comma,  della
          Costituzione recita:
              «Art.  87.  -  (Omissis).  Promulga le leggi ed emana i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1, commi 1 e 4 della
          legge  1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento
          di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee (Legge comunitaria 2001):
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              4. Entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 22 della citata legge
          n. 39 del 2002.
              «Art.  22.  (Delega  al  Governo per l'attuazione delle
          direttive   93/104/CE  in  materia  di  orario  di  lavoro,
          2000/34/CE   di   modifica   della   direttiva   93/104/CE,
          1999/63/CE    relativa    all'accordo   sull'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro  della  gente  di  mare, 2000/79/CE
          relativa  all'attuazione  dell'accordo  sull'organizzazione
          dell'orario  di lavoro del personale di volo nell'aviazione
          civile).  -  1. Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  su
          proposta  del  Ministro  per le politiche comunitarie e del
          Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme  per
          l'attuazione   organica   delle   direttive  93/104/CE  del
          Consiglio,  del  23 novembre  1993, in materia di orario di
          lavoro,  2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del  22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE,
          1999/63/CE  del  Consiglio,  del  21 giugno  1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare,  2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre
          2000,       relativa       all'attuazione      dell'accordo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo nell'aviazione civile.
              2. L'attuazione  delle  direttive  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) ricezione   dei   criteri  di  attuazione  di  cui
          all'avviso  comune  sottoscritto  dalle  parti  sociali  il
          12 novembre 1997;
                b) riconoscimento   degli   effetti   dei   contratti
          collettivi  vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore del
          provvedimento di attuazione della direttiva.
              3. Il  Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1
          e  2,  e  al  fine  di  garantire  un corretto ed integrale
          recepimento    delle   predette   direttive,   sentite   le
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente    rappresentative,    potra'    apportare
          modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre
          1999,   n.   532,  in  materia  di  lavoro  notturno  e  al
          decreto-legge  29 settembre  1998,  n. 335, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 novembre  1998, n. 409, in
          materia  di  lavoro  straordinario,  nonche'  alle  singole
          discipline  vigenti per i singoli settori interessati dalla
          normativa   da  attuare,  con  particolare  riferimento  al
          commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.
              4. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono
          derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.».
              - Per il testo del citato decreto legislativo n. 66 del
          2003, vedi nota al titolo.
              - Il  testo  della  direttiva  93/104/CE (Direttiva del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea 13 dicembre 1993, n. L
          307.
              - Il  testo  della  direttiva 2000/34/CE (Direttiva del
          Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  che  modifica  la
          direttiva   93/104/CE   del  Consiglio  concernente  taluni
          aspetti  dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine
          di  comprendere  i  settori  e  le  attivita' esclusi dalla
          suddetta  direttiva) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' europea 1° agosto 2000, n. L 195.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
          decreto  legislativo  n.  66  del 2003, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  2 (Campo di applicazione). - 2. Nei riguardi dei
          servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          biblioteche,  dei  musei  e  delle aree archeologiche dello
          Stato  le  disposizioni  contenute nel presente decreto non
          trovano  applicazione  in  presenza di particolari esigenze
          inerenti  al  servizio  espletato  o di ragioni connesse ai
          servizi  di  protezione civile, nonche' degli altri servizi
          espletati  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi'
          come  individuate  con  decreto del Ministro competente, di
          concerto  con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali,  della salute, dell'economia e delle finanze e per
          la  funzione  pubblica, da adottare entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 3, del citato decreto
          legislativo  n.  66  del 2003, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  2  (Campo di applicazione). - 3. Le disposizioni
          del  presente  decreto  non si applicano al personale della
          scuola  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297.  Non  si applicano, altresi', al personale delle Forze
          di  polizia,  delle  Forze  armate, nonche' agli addetti al
          servizio  di Polizia municipale e provinciale, in relazione
          alle attivita' operative specificamente istituzionali.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del citato
          decreto  legislativo  n.  66  del 2003, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 5. In
          caso  di  superamento  delle  48 ore di lavoro settimanale,
          attraverso  prestazioni  di  lavoro  straordinario,  per le
          unita'  produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il
          datore di lavoro e' tenuto a informare, entro trenta giorni
          dalla  scadenza  del  periodo  di  riferimento  di  cui  ai
          precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro
          -  Settore ispezione del lavoro, competente per territorio.
          I  contratti  collettivi  di  lavoro  possono  stabilire le
          modalita'    per   adempiere   al   predetto   obbligo   di
          comunicazione.».
              - Il testo dell'art. 2109 del codice civile recita:
              «Art.  2109  (Periodo  di  riposo). - Il  prestatore di
          lavoro  ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di
          regola in coincidenza con la domenica.
              Ha   anche   diritto   [dopo   un  anno  d'ininterrotto
          servizio],  ad  un  periodo  annuale  di  ferie retribuito,
          possibilmente  continuativo,  nel  tempo che l'imprenditore
          stabilisce,  tenuto  conto  delle  esigenze  dell'impresa e
          degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale
          periodo    e'   stabilita   dalla   legge,   [dalle   norme
          corporative], dagli usi o secondo equita'.
              L'imprenditore   deve   preventivamente  comunicare  al
          prestatore  di lavoro il periodo stabilito per il godimento
          delle ferie.
              Non  puo'  essere  computato  nelle ferie il periodo di
          preavviso indicato nell'art. 2118.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2003:
              «Art.       11       (Limitazioni       al       lavoro
          notturno). - 1. L'inidoneita'   al   lavoro  notturno  puo'
          essere   accertata   attraverso   le  competenti  strutture
          sanitarie pubbliche.
              2. I  contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei
          lavoratori  che  possono  essere  esclusi  dall'obbligo  di
          effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire
          le   donne   al   lavoro,   dalle   ore   24  alle  ore  6,
          dall'accertamento   dello   stato  di  gravidanza  fino  al
          compimento di un anno di eta' del bambino. Non sono inoltre
          obbligati a prestare lavoro notturno:
                a) la   lavoratrice   madre  di  un  figlio  di  eta'
          inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
          convivente con la stessa;
                b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore che sia l'unico
          genitore  affidatario  di  un  figlio  convivente  di  eta'
          inferiore a dodici anni;
                c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
          carico   un  soggetto  disabile  ai  sensi  della  legge  5
          febbraio1992, n. 104, e successive modificazioni.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo  19 settembre  1994,  n.  626 (Attuazione della
          direttiva  89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE, della
          direttiva  89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE, della
          direttiva  90/269/CEE,  della  direttiva  90/270/CEE, della
          direttiva  90/394/CEE,  della  direttiva  90/679/CEE, della
          direttiva   93/88/CEE,   della  direttiva  95/63/CE,  della
          direttiva   97/42/CE,   della   direttiva  98/24/CE,  della
          direttiva  99/38/CE  e della direttiva 99/92/CE riguardanti
          il   miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  dei
          lavoratori durante il lavoro):
              «Art.   17   (Il   medico  competente). - 1. Il  medico
          competente:
                a) collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  con  il
          servizio  di  prevenzione  e  protezione di cui all'art. 8,
          sulla  base  della specifica conoscenza dell'organizzazione
          dell'azienda   ovvero   dell'unita'   produttiva   e  delle
          situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
          delle  misure  per la tutela della salute e dell'integrita'
          psico-fisica dei lavoratori;
                b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
          16;
                c) esprime  i  giudizi  di  idoneita'  alla  mansione
          specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
                d) istituisce   ed   aggiorna,   sotto   la   propria
          responsabilita',   per   ogni   lavoratore   sottoposto   a
          sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
          da  custodire  presso  il datore di lavoro con salvaguardia
          del segreto professionale;
                e) fornisce    informazioni    ai    lavoratori   sul
          significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
          e,  nel  caso  di esposizione ad agenti con effetti a lungo
          termine,  sulla  necessita'  di  sottoporsi ad accertamenti
          sanitari   anche  dopo  la  cessazione  dell'attivita'  che
          comporta  l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
          richiesta,  informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei
          lavoratori per la sicurezza;
                f) informa  ogni lavoratore interessato dei risultati
          degli  accertamenti  sanitari  di  cui alla lettera b) e, a
          richiesta   dello   stesso,   gli   rilascia   copia  della
          documentazione sanitaria;
                g) comunica,  in  occasione  delle  riunioni  di  cui
          all'art.   11,   ai  rappresentanti  per  la  sicurezza,  i
          risultati  anonimi  collettivi degli accertamenti clinici e
          strumentali   effettuati   e   fornisce   indicazioni   sul
          significato di detti risultati;
                h) congiuntamente  al  responsabile  del  servizio di
          prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
          lavoro   almeno   due   volte  all'anno  e  partecipa  alla
          programmazione    del    controllo   dell'esposizione   dei
          lavoratori   i   cui   risultati   gli   sono  forniti  con
          tempestivita'  ai  fini  delle  valutazioni e dei pareri di
          competenza;
                i) fatti  salvi  i  controlli  sanitari  di  cui alla
          lettera  b),  effettua  le  visite  mediche  richieste  dal
          lavoratore  qualora  tale richiesta sia correlata ai rischi
          professionali;
                l) collabora   con   il   datore   di   lavoro   alla
          predisposizione  del  servizio  di  pronto  soccorso di cui
          all'art. 15;
                m) collabora    all'attivita'    di    formazione   e
          informazione di cui al capo VI.
              2. Il  medico  competente  puo' avvalersi, per motivate
          ragioni,  della collaborazione di medici specialisti scelti
          dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
              3. Qualora   il  medico  competente,  a  seguito  degli
          accertamenti  di  cui  all'art.  16,  comma  2,  esprima un
          giudizio  sull'inidoneita'  parziale  o temporanea o totale
          del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro
          e il lavoratore.
              4. Avverso  il  giudizio  di  cui al comma 3 e' ammesso
          ricorso,  entro  trenta  giorni dalla data di comunicazione
          del    giudizio    medesimo,    all'organo   di   vigilanza
          territorialmente  competente  che  dispone,  dopo eventuali
          ulteriori  accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o la
          revoca del giudizio stesso.
              5.  Il  medico  competente  svolge  la propria opera in
          qualita' di:
                a) dipendente  da  una  struttura  esterna pubblica o
          privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
          dei compiti di cui al presente capo;
                b) libero professionista;
                c) dipendente del datore di lavoro.
              6. Qualora  il  medico  competente  sia  dipendente del
          datore  di  lavoro,  questi  gli  fornisce  i  mezzi  e gli
          assicura  le  condizioni  necessarie per lo svolgimento dei
          suoi compiti.
              7. Il  dipendente  di  una  struttura pubblica non puo'
          svolgere  l'attivita' di medico competente qualora esplichi
          attivita' di vigilanza.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2003:
              «Art. 4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 2. La
          durata  media  dell'orario  di lavoro non puo' in ogni caso
          superare,  per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto
          ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
              3. Ai  fini  della  disposizione  di cui al comma 2, la
          durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
          con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
              4. I  contratti  collettivi  di  lavoro possono in ogni
          caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
          ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
          tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
          specificate negli stessi contratti collettivi.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 66 del 2003:
              «Art.  7  (Riposo  giornaliero). - 1. Ferma restando la
          durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
          diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
          ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 66 del 2003:
              «Art.  9  (Riposi  settimanali). - 1. Il  lavoratore ha
          diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
          ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
          la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
          di cui all'art. 7.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del citato
          decreto legislativo n. 66 del 2003:
              «Art.   3  (Orario  normale  di  lavoro). - 1. L'orario
          normale di lavoro e' fissato in 40 ore settimanali.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5, commi 3 e 5, del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2003:
              «Art.  5  (Lavoro  straordinario). - 3. In  difetto  di
          disciplina  collettiva  applicabile,  il  ricorso al lavoro
          straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore
          di  lavoro  e  lavoratore  per un periodo che non superi le
          duecentocinquanta ore annuali.
              5. Il  lavoro  straordinario  deve  essere  computato a
          parte   e   compensato  con  le  maggiorazioni  retributive
          previste  dai  contratti  collettivi di lavoro. I contratti
          collettivi   possono   in  ogni  caso  consentire  che,  in
          alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i
          lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 13, commi 1 e 3, del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2003:
              «Art.  13.  (Durata del lavoro notturno). - 1. L'orario
          di lavoro dei lavoratori notturni non puo' superare le otto
          ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione
          da  parte  dei contratti collettivi, anche aziendali, di un
          periodo  di riferimento piu' ampio sul quale calcolare come
          media il suddetto limite.
              2. Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali ovvero, per i pubblici
          dipendenti,  con  decreto  del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e delle
          politiche     sociali,     previa    consultazione    delle
          organizzazioni    sindacali    nazionali    di    categoria
          comparativamente     piu'     rappresentative    e    delle
          organizzazioni   nazionali  dei  datori  di  lavoro,  viene
          stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
          particolari  o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui
          limite  e'  di  otto  ore  nel  corso  di  ogni  periodo di
          ventiquattro ore.».
              - Il  testo  dell'art.  19, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  66  del 2003, come modificato dal presente
          decreto, dispone:
              «Art.      19      (Disposizioni      transitorie     e
          abrogazioni). - 2. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente   decreto   legislativo  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  nella  materia
          disciplinata  dal  decreto  legislativo  medesimo, salve le
          disposizioni espressamente richiamate.».