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DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/9/2004
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Testo in vigore dal: 1-9-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002,
n.   39,   recante  disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti   dall'appartenenza  del-l'Italia  alle  Comunita'  europee
(legge comunitaria 2001);
  Visto   il  decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n.  66,  recante
attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
funzione  pubblica,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  pari
opportunita';

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
        Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

  1. Al  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2  dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle
Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa
e»;
    b) al  comma  3  dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente
periodo:  «Non  si  applicano,  altresi', al personale delle Forze di
polizia,  delle  Forze  armate,  nonche'  agli addetti al servizio di
polizia   municipale  e  provinciale,  in  relazione  alle  attivita'
operative specificamente istituzionali.»;
    c) al  comma  5  dell'articolo  4,  le parole: «alla scadenza del
periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta
giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
    d) il  comma  1  dell'articolo  10,  e'  sostituito dal seguente:
«1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2109 del codice
civile,  il  prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie  retribuite  non  inferiore  a quattro settimane. Tale periodo,
salvo   quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  o  dalla
specifica  disciplina  riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma  2,  va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta  del  lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le  restanti  due  settimane,  nei  18  mesi  successivi  al  termine
dell'anno di maturazione.»;
    e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1. La
valutazione  dello  stato  di  salute  dei  lavoratori  notturni deve
avvenire  a  cura  e  a  spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o  per  il  tramite  del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  attraverso  controlli  preventivi e periodici, almeno
ogni  due  anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
    f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

                            «Art. 18-bis.
                              Sanzioni

  1. La  violazione  del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle
24  alle  ore  6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da
due  a  quattro  mesi  o  con  l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La
stessa   sanzione  si  applica  nel  caso  in  cui  le  categorie  di
lavoratrici   e   lavoratori   di   cui   alle  lettere  a),  b)  c),
dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante
il  loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di
lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
  2. La  violazione  delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro.
  3. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 4,
comma  2,  3  e  4,  e  10,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  da  130  euro  a  780 euro, per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
  4. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 7,
comma  1,  e  9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da
105 euro a 630 euro.
  5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma
5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
  6. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 3,
comma  1,  e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa
da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori  ovvero  si  e'  verificata nel corso dell'anno solare per
piu'  di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va
da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta.
  7. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo 13,
commi  1  e  3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a
154  euro,  per  ogni  giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti.»;
    g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi
carattere sanzionatorio» sono soppresse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti  gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002,
n.   39,   recante  disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti   dall'appartenenza  del-l'Italia  alle  Comunita'  europee
(legge comunitaria 2001);
  Visto   il  decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n.  66,  recante
attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
funzione  pubblica,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  le  pari
opportunita';

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
        Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

  1. Al  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2  dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle
Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa
e»;
    b) al  comma  3  dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente
periodo:  «Non  si  applicano,  altresi', al personale delle Forze di
polizia,  delle  Forze  armate,  nonche'  agli addetti al servizio di
polizia   municipale  e  provinciale,  in  relazione  alle  attivita'
operative specificamente istituzionali.»;
    c) al  comma  5  dell'articolo  4,  le parole: «alla scadenza del
periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta
giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
    d) il  comma  1  dell'articolo  10,  e'  sostituito dal seguente:
«1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2109 del codice
civile,  il  prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie  retribuite  non  inferiore  a quattro settimane. Tale periodo,
salvo   quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva  o  dalla
specifica  disciplina  riferita alle categorie di cui all'articolo 2,
comma  2,  va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di
richiesta  del  lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le  restanti  due  settimane,  nei  18  mesi  successivi  al  termine
dell'anno di maturazione.»;
    e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1. La
valutazione  dello  stato  di  salute  dei  lavoratori  notturni deve
avvenire  a  cura  e  a  spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o  per  il  tramite  del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  attraverso  controlli  preventivi e periodici, almeno
ogni  due  anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
    f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

                            «Art. 18-bis.
                              Sanzioni

  1. La  violazione  del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle
24  alle  ore  6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da
due  a  quattro  mesi  o  con  l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La
stessa   sanzione  si  applica  nel  caso  in  cui  le  categorie  di
lavoratrici   e   lavoratori   di   cui   alle  lettere  a),  b)  c),
dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante
il  loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di
lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
  2. La  violazione  delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549
euro a 4.131 euro.
  3. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 4,
comma  2,  3  e  4,  e  10,  comma  1,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  da  130  euro  a  780 euro, per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
  4. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 7,
comma  1,  e  9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da
105 euro a 630 euro.
  5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma
5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
  6. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dagli articoli 3,
comma  1,  e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa
da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori  ovvero  si  e'  verificata nel corso dell'anno solare per
piu'  di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va
da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta.
  7. La  violazione  delle  disposizioni  previste  dall'articolo 13,
commi  1  e  3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a
154  euro,  per  ogni  giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti.»;
    g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi
carattere sanzionatorio» sono soppresse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli;