stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 agosto 2004, n. 210

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2022)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-8-2004
al: 2-3-2022
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
(Delega al Governo per la tutela  degli  acquirenti  di  immobili  da
                             costruire). 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
principi e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  3,  uno  o  piu'
decreti  legislativi  recanti  norme  per  la  tutela   dei   diritti
patrimoniali degli acquirenti di  immobili  per  i  quali  sia  stato
richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare  o
la cui costruzione non risulti essere  ultimata  versando  in  stadio
tale  da  non  consentire  ancora  il  rilascio  del  certificato  di
agibilita', anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le
disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi. 
   2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze  e  del
lavoro e delle politiche sociali. 
   3. Gli schemi dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni  dalla  data
di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari  competenti
per materia; decorso tale termine, i decreti sono  emanati  anche  in
mancanza  di  tale  parere.   Qualora   il   termine   previsto   per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  scada  nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centoventi giorni. 
   4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  dell'ultimo  dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei  principi  e
dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il  Governo  puo'
emanare, con la procedura indicata nei  commi  2  e  3,  disposizioni
integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 2.
              - L'art.14   della   legge   23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              «Art.   14   (Decreti   legislativi). - 1.   I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».