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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. 200

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/8/2004
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Testo in vigore dal: 22-8-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
  Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
  Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno in data 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
  Visto  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, cosi' come
modificato  ed  integrato  dal  decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato  che,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  39 del
regolamento  del  Senato, le competenti commissioni hanno reputato di
non  dover  esprimere  alcun parere, attesa la decorrenza dei termini
fissati ai sensi dell'articolo 139-bis dello stesso regolamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'
  1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attivita' di
formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al
Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, la composizione del comitato
centrale  tecnico  scientifico  di prevenzione incendi dei vigili del
fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti. per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali.  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              -  La  legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento
          dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
          personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
              -  La  legge  26 luglio 1965, n. 966, reca: «Disciplina
          delle  tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi
          al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
          servizi a pagamento».
              -  La  legge 18 luglio 1980, n. 406, reca: «Norme sulle
          attivita'   alberghiere   esistenti.  Disposizioni  per  la
          prevenzione incendi».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
          1982,   n.   577,   reca:   «Approvazione  del  regolamento
          concernente l'espletamento dei servizi antincendi».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998,  n. 37, reca: «Ulteriore modificazione al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20 giugno  1956,  n.  950, e
          successive  modificazioni,  concernente l'ordinamento delle
          scuole militari».
              -  La  legge  7 dicembre 1984. n. 818, reca: «Nullaosta
          provvisorio  per  le  attivita'  soggette  ai  controlli di
          prevenzione  incendi,  modifica  degli articoli 2 e 3 della
          legge   4 marzo   1982,   n.   66,   e   norme  integrative
          dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          cosi'  come modificato ed integrato dal decreto legislativo
          19 marzo  1996,  n.  242, reca: «Attuazione della direttiva
          89/391/CEE,  della  direttiva  89/654/CEE,  della direttiva
          89/655/CEE,  della  direttiva  89/656/CEE,  della direttiva
          90/269/CEE,  della  direttiva  90/270/CEE,  della direttiva
          90/394/CEE,  della  direttiva  90/679/CEE,  della direttiva
          93/88/CEE,   della   direttiva  95/63/CE,  della  direttiva
          97/42/CE,   della   direttiva   98/24/CE,  della  direttiva
          99/38/CE   e   della   direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29
          luglio 1982, n. 577, vedi note alle premesse.