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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n. 197

Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/8/2004
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  • Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE
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  • Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della
    finanza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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Testo in vigore dal: 6-8-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
  Vista  la  legge  3 febbraio  2003,  n.  14, e, in particolare, gli
articoli 1 e 29 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   4 aprile   2001,   in  materia  di  risanamento  e
liquidazione degli enti creditizi;
  Visto   il   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
         Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante

  1.  All'articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
    «g-bis)  "Stato  d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca ha una succursale o presta servizi;».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  1° marzo  2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001».
              - Della  legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002), gli articoli 1, 29 e l'allegato B cosi' recitano:
                «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.».
              «Art.  29  (Attuazione  della  direttiva 2001/24/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 4 aprile 2001, in
          materia   di   risanamento   e   liquidazione   degli  enti
          creditizi).  -  1.  Ai fini del recepimento della direttiva
          2001/24/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 4
          aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli
          enti  creditizi,  il  termine  di  cui all'art. 1, comma 1,
          della legge 1° marzo 2002, n. 39, e' prorogato di un anno.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, nel termine
          stabilito  dal  comma  1,  anche  apportando integrazioni o
          modificazioni   al  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n. 385, uno o piu' decreti legislativi al
          fine  di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE
          nel  rispetto  altresi'  dei  seguenti  principi  e criteri
          direttivi specifici:
                a) prevedere  che  i provvedimenti e le procedure che
          rientrano   nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2001/24/CE  debbano  essere individuati tra quelli previsti
          dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385;
                b) prevedere  il  riconoscimento  delle  procedure di
          risanamento  e  di  liquidazione  adottate  in  altro Stato
          membro nonche' delle misure adottate dai competenti organi,
          secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente
          creditizio,  con le eccezioni tassativamente indicate dalla
          direttiva 2001/24/CE;
                c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi
          e  dell'attivita'  di  coordinamento tra le autorita' degli
          Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca
          d'Italia  e  consentendo  a  tali  fini anche il ricorso ad
          accordi con le altre autorita' di vigilanza;
                d) prevedere    che    vengano    fornite    adeguate
          informazioni  e  forme  di assistenza ai terzi residenti in
          altri  Stati  membri,  per  agevolare  la  tutela  dei loro
          diritti  in  relazione ai provvedimenti di risanamento e di
          liquidazione   adottati   in   Italia,  in  conformita'  al
          principio   dell'uguaglianza   del  trattamento  dei  terzi
          ovunque residenti;
                e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera
          a)  e per assicurare organicita' alla normativa interna, il
          coordinamento  della  disciplina delle crisi, contenuta nel
          titolo  IV  del  testo  unico di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del
          testo    unico    delle    disposizioni   in   materia   di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24    febbraio   1998,   n.   58,   con   le   disposizioni
          rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile
          2001,  n.  210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel
          decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,  in modo da
          assicurare  le  preminenti  finalita' di salvaguardia della
          stabilita'  del  sistema bancario e finanziario e di tutela
          dei   diritti   dei   depositanti  e  degli  investitori  e
          prevedendo  in  particolare che, nelle ipotesi previste dal
          citato  decreto  legislativo  n. 231 del 2001, in luogo dei
          provvedimenti  interdittivi  e di nomina di un commissario,
          siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi
          unici  di  cui  al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al
          decreto legislativo n. 58 del 1998.
              3.   Dall'attuazione   delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.».
          «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          degli enti creditizi;
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre 2001, che modifica le direttive n. 78/660/CEE,
          n. 83/349/CEE e n. 86/635/CEE per quanto riguarda le regole
          di  valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
              2001/81/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
              2001/88/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica  della  direttiva  n. 91/630/CEE che stabilisce le
          norme minime per la protezione dei suini;
              2001/93/CE  della  Commissione,  del  9 novembre  2001,
          recante   modifica   della   direttiva  n.  91/630/CEE  che
          stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
              2001/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti.
              2001/97/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre   2001,  recante  modifica  della  direttiva  n.
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite;
              2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente il miele;
              2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
              2002/3/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori;
              2002/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 maggio   2002,   relativa  alle  sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
              2002/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 giugno  2002,  che modifica la direttiva n. 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita';
              2002/47/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 giugno   2002,   relativa   ai   contratti   di  garanzia
          finanziaria;
              2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
              - La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          125 del 5 maggio 2001.
              - Il  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385,
          reca:  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia».
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          «Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
              - La    legge   24 novembre   2000,   n.   340,   reca:
          «Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
          semplificazione  di  procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione 1999».
              - Il  decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca:
          «Attuazione della direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita'
          degli  ordini  immessi  in  un  sistema  di  pagamento o di
          regolamento titoli».
              - Il  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
          «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
          Nota all'art. 1:
              Il  testo  vigente  dell'art.  1,  comma 1, del decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo l'espressione:
                a) "autorita'    creditizie"   indica   il   Comitato
          interministeriale   per  il  credito  e  il  risparmio,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
                b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
          dell'attivita' bancaria;
                c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
          credito e il risparmio;
                d) "CONSOB"  indica  la  Commissione nazionale per le
          societa' e la borsa;
                d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
          fondi pensione;
                e) "ISVAP"  indica  l'Istituto per la vigilanza sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo;
                f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
                g) "Stato  comunitario"  indica lo Stato membro della
          Comunita' europea;
                g-bis) "Stato  d'origine" indica lo Stato comunitario
          in   cui   la  banca  e'  stata  autorizzata  all'esercizio
          dell'attivita';
                g-ter) "Stato  ospitante" indica lo Stato comunitario
          nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
                h) "Stato   extracomunitario"  indica  lo  Stato  non
          membro della Comunita' europea;
                i) "legge   fallimentare"  indica  il  regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267;
                l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
          uno  o  piu'  fra  le  autorita' di vigilanza sulle banche,
          sulle   imprese   di   investimento,   sugli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  sulle imprese di
          assicurazione e sui mercati finanziari;
                m) "Ministro dell'economia e delle finanze" indica il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».