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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 195

Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/8/2004
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Testo in vigore dal: 19-8-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
  Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n.
322,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
28 novembre 1985, n. 759;
  Visti  i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987,
n.  224,  2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 29 aprile 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003;
  Ritenuto  di  non  potere  condividere  il  parere del Consiglio di
Stato,  con  riferimento  all'inserimento  di  una norma indicante la
compensazione  di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in
quanto  le  caratteristiche  dell'intervento normativo ed il contesto
del  servizio  in  cui  si  colloca,  non induce ad una previsione di
diminuzione  delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale
effetto   di   una   maggiore  visibilita'  dei  servizi  del  Centro
elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                Centro elettronico di documentazione
  1.  Il  Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di
cassazione,   (CED),  svolge  un  servizio  pubblico  di  informatica
giuridica,  per  diffondere  la  conoscenza  della  normativa,  della
giurisprudenza e della dottrina giuridica.
  2.  I  dati  inseriti  nel  CED costituiscono una banca di dati, ai
sensi  del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti
alla  disciplina  della  legge  22 aprile  1941, n. 633, e successive
modificazioni.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              «Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «Art.  17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              Da 2 a 4-bis (omissis).».
              - La  legge  7 giugno  2000,  n. 150, reca: «Disciplina
          delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
          pubbliche amministrazioni.».
              - La  legge  22 aprile  1941, n. 633, reca: «Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio.».
              - Il  decreto  legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  96/9/CE relativa alla tutela
          giuridica delle banche di dati.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
          1981,  n.  322,  come modificato dal decreto del Presidente
          della   Repubblica   28 novembre   1985,   n.   769,  reca:
          «Regolamento  per  la concessione della utenza del servizio
          di   informatica   giuridica   del  Centro  elettronico  di
          documentazione della Corte suprema di cassazione.».
              - Il   decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia
          21 maggio   1987,   n.  224,  reca:  «Norme  di  esecuzione
          dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          28 novembre  1985,  n.  759,  concernente  le  modalita' di
          accesso  al  servizio  di  informatica giuridica del Centro
          elettronico  di documentazione della Corte di cassazione ed
          i parametri relativi.».
              - Il   decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia
          2 novembre  1990,  reca:  «Norme relative alla fruizione da
          parte   degli  esercenti  le  professioni  legali  e  degli
          appartenenti  alle  categorie  equiparate  del  servizio di
          informatica  giuridica  attraverso i terminali degli uffici
          giudiziari   collegati   con   il   Centro  elettronico  di
          documentazione della Corte suprema di cassazione.».
              - Il   decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia
          28 novembre  1995, n. 594, reca: «Regolamento recante norme
          relative   alla  fruizione  da  parte  degli  esercenti  le
          professioni  legali  del  servizio di informatica giuridica
          attraverso  i  terminali  degli uffici giudiziari collegati
          con  il  Centro  elettronico  di documentazione della Corte
          suprema di cassazione.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  decreto  legislativo  6 maggio 1999, n. 169,
          vedi note alle premesse.
              - Per  la  legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
          premesse.