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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004, n. 173

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2007)
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Testo in vigore dal: 1-8-2004
al: 29-12-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400 e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto  il  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8
marzo 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Dipartimenti e direzioni generali

  1.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato  "Ministero",  si articola in dipartimenti ed essi, a loro
volta, in direzioni generali.
  2. I dipartimenti del Ministero sono:
    a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;
    b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;
    c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
    d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
  3.  Il  capo  del  Dipartimento  svolge  compiti  di coordinamento,
direzione  e  controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura
l'esercizio  organico  ed  integrato delle funzioni del Ministero, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  4.  Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base
degli  indirizzi del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
seguito  denominato:  "Ministro",  anche  su  proposta  del direttore
generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II
della  Parte  seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante  il  Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, di seguito
denominato:  "Codice",  ed  esercita  i diritti dell'azionista, negli
specifici  settori  di  competenza,  fermo  restando  quanto previsto
dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  23  aprile  1993,  n.  118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.
  5.   Per  lo  svolgimento  di  specifiche  funzioni,  il  capo  del
Dipartimento   puo'   avvalersi  di  dirigenti  incaricati  ai  sensi
dell'articolo  6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n.
3.
  6. Il capo del Dipartimento e' responsabile, ai sensi dell'articolo
21  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive
modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione
degli indirizzi del Ministro.
  7.   Il   Dipartimento   costituisce   centro   di  responsabilita'
amministrativa  ai  sensi  dell'articolo  3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
  8.  I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c),
partecipano   alle  riunioni  del  Consiglio  superiore  per  i  beni
culturali  e  paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le
materie di propria competenza.
  9.  Con  decreti  ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si
provvede  all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale  dei  Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi
compiti.
  10.  I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali
provvedono  alla  organizzazione  e  gestione  delle  risorse umane e
strumentali  ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 13 e 20.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'articolo 87 della Costituzione e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
                -  Il  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n. 279,
          recante:  "Individuazione delle unita' previsionali di base
          del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
          unica  e  ristrutturazione  del  rendiconto  generale dello
          Stato",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997, n. 195, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368,
          recante:  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo   1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
              - Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante:
          "Riorganizzazione  del  Ministero per i beni e le attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002,
          n.  137", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio
          2004, n. 11.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante:  "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
          recante:  "Ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre
          1999, n. 205, supplemento ordinario.
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche", e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
          ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          recante:  "Codice  dei  beni  culturali e del paesaggio, ai
          sensi  dell'art.  10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45, supplemento ordinario.
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, citato nelle note alle premesse, e'
          il seguente:
              "Art.  5  (I  dipartimenti).  -  1. I dipartimenti sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle   funzioni   del   Ministero.  Ai  dipartimenti  sono
          attribuiti   compiti  finali  concernenti  grandi  aree  di
          materie  omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali ivi
          compresi  quelli  di indirizzo e coordinamento delle unita'
          di  gestione  in  cui  si articolano i dipartimenti stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
              2.  L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
          in  conformita'  alle  disposizioni, di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29 e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.   Il   capo   del  dipartimento  svolge  compiti  di
          coordinamento,   direzione  e  controllo  degli  uffici  di
          livello  dirigenziale  generale  compresi  nel dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione   ed  e'  responsabile  dei  risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro.
              4.  Dal  capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli  uffici  di  livello dirigenziale generale compresi nel
          dipartimento stesso.
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
                a) determina  i  programmi  per  dare attuazione agli
          indirizzi del ministro;
                b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di   economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'  di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse;
                c) svolge  funzioni di propulsione, di coordinamento,
          di  controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
          dipartimento;
                d) promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti   dell'Unione  europea  per  la  trattazione  di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
                e) adotta  gli  atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale  secondo  criteri  di  efficienza, disponendo gli
          opportuni   trasferimenti   di  personale  all'interno  del
          dipartimento;
                f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
          potere  di  proposta per il conferimento degli incarichi di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi  dell'art.  19,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29.
                g) puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti  di revoca degli incarichi di direzione degli
          uffici   di   livello   dirigenziale   generale,  ai  sensi
          dell'articolo   19,   comma   7,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene sentito nel
          relativo procedimento;
                h) e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio delle
          attribuzioni  a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              6.  Con  le  modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
          definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.".
                -  Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
          si vedano le note alle premesse.
               - Il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge 23 aprile
          1993,   n.  118,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  la
          soppressione  del  Ministero delle partecipazioni statali e
          per  il  riordino  di  IRI,  ENI,  ENEL,  IMI,  BNL e INA",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95,
          e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 giugno
          1993, n. 202, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno
          1993, n. 145, e' il seguente:
              "Art.  5-bis.  -  1. L'Ente autonomo di gestione per il
          cinema  e'  trasformato  in  societa'  per  azioni  con  le
          procedure  di  cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
          n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
              2.  In  attesa  del  riordino della disciplina generale
          delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
          di  cui  al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica assume la titolarita' delle
          relative  partecipazioni  e  il  Ministro  per  i beni e le
          attivita'  culturali  esercita  i  diritti  dell'azionista,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  per  quanto  riguarda  i profili
          patrimoniali, finanziari e statutari.
              3.  La  societa'  presenta,  annualmente, all'autorita'
          competente  in  materia di turismo e spettacolo, unitamente
          alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
          di  produzione,  distribuzione  e  promozione  in  Italia e
          all'estero  di  opere  cinematografiche  di  lungo  e corto
          metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
          nei  settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
          servizi  e  di altre attivita' previste dagli statuti delle
          singole   societa'  inquadrate,  nonche'  una  proposta  di
          programma  di  attivita' finanziaria volta al potenziamento
          del  cinema  nazionale  ed  un programma di riconversione e
          restauro  di  pellicole e materiali fotocinematografici dei
          propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
          di  acquisizione  e  potenziamento di sale cinematografiche
          per  promuovere  in  particolare  la  programmazione  della
          cinematografia    italiana    ed   europea.   Con   decreto
          dell'autorita'   competente   in   materia   di  turismo  e
          spettacolo,   sulla   base  del  programma  preventivamente
          approvato,   vengono   assegnate  ed  erogate  le  relative
          sovvenzioni  a  valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
          cui  all'art.  1  della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla
          base  di  una  percentuale  della  quota del Fondo medesimo
          destinata  al cinema, previamente definita per ciascun anno
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.  Tali  sovvenzioni  sono  sostitutive di tutti i
          contributi  previsti  dalla  legislazione  vigente a favore
          dell'Ente  autonomo  di  gestione  per  il  cinema  e delle
          societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
          programma  deve  essere realizzato entro il 31 dicembre del
          secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
              4.  Nella  prospettiva  della  costituzione  di un polo
          pubblico  dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
          con  l'IRI  S.p.a.  nei  settori  di attivita' di interesse
          comune.".
                -  Il  testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          8 gennaio  2004,  n. 3, citato nelle note alle premesse, e'
          il seguente:
              "Art.  6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino
          alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
          cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  come  modificato  dall'art. 1 del presente
          decreto,     continuano     ad    applicarsi    le    norme
          sull'organizzazione  degli  uffici  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.
              3.  Il  numero  dei  membri  degli  organi  consultivi,
          individuato con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2,
          del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368, come
          modificato  dall'art. 3 del presente decreto, non potra' in
          ogni  caso  eccedere quello vigente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              4.  Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto,  possono  inoltre  essere
          conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a
          dirigenti   appartenenti  al  ruolo  del  Ministero  ovvero
          appartenenti  al  ruolo  unico  ed  in  servizio  presso il
          Ministero  medesimo,  ai  sensi dell'art. 19, comma 10, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  anche  presso  enti  od organismi vigilati,
          fino  a  sei  incarichi di funzione dirigenziale di livello
          generale, anche in posizione di fuori ruolo.
              5.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto del
          principio  di  cui  al comma 2, il maggiore onere derivante
          dall'art.  54  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  come  modificato dall'art. 1 del presente decreto, e'
          compensato   con   la  riduzione  di  sedici  unita'  della
          dotazione  organica  dei  dirigenti  di  seconda fascia del
          Ministero,  vigente  alla data prevista dall'art. 34, comma
          2,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere
          derivante  dal  comma 4 del presente articolo e' compensato
          rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni
          e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con il Ministro
          dell'economia  e delle finanze, ai fini del conferimento da
          parte  dell'amministrazione,  un  numero  di  incarichi  di
          funzione   dirigenziale,   anche   di   livello   generale,
          equivalente sul piano finanziario.
              6.   All'art.  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368, l'ultimo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate
          di   autonomia  spetta  il  trattamento  economico  di  cui
          all'art.  24,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 e successive modificazioni.".
                -  Il  testo  dell'art.  21  del  decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165, citato nelle note alle premesse, e'
          il seguente:
              "Art.  21  (Responsabilita'  dirigenziale). - (Art. 21,
          commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
          sostituiti  prima  dall'art.  12 del decreto legislativo n.
          546  del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n.
          80  del  1998  e successivamente modificati dall'art. 7 del
          decreto legislativo n. 387 del 1998).
              1.  Il  mancato  raggiungimento degli obiettivi, ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al dirigente,
          valutati  con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 286, comportano,
          ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  disciplinare
          secondo  la  disciplina contenuta nel contratto collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.   In   relazione   alla  gravita'  dei  casi,
          l'amministrazione   puo',   inoltre,   revocare  l'incarico
          collocando  il  dirigente  a  disposizione dei ruoli di cui
          all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
          le disposizioni del contratto collettivo.
              2. (Comma abrogato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145).
              3.   Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per  il
          personale  delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze di
          polizia,  delle  carriere diplomatica e prefettizia e delle
          Forze armate.".
                -  Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          7 agosto  1997, n. 279, citato nelle note alle premesse, e'
          il seguente:
              "Art.  3  (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
          all'entrata  in  vigore  della  legge  di  approvazione del
          bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate,  provvede  a ripartire le
          unita'  previsionali  di  base  in  capitoli, ai fini della
          gestione e della rendicontazione.
              2.  I  Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
          della   legge   di   bilancio,  assegnano,  in  conformita'
          dell'art.  14  del  citato  decreto  legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita'  delle  rispettive  amministrazioni, previa
          definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione intende
          perseguire  e  indicazione  del  livello dei servizi, degli
          interventi   e   dei   programmi   e   progetti  finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
              3.   Il   titolare   del   centro   di  responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
              4.  Il  dirigente  generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.".
                - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e),
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
          premesse.