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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 172

Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2005)
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Testo in vigore dal: 31-7-2004
al: 22-10-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  n.  2001/95/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
  Vista  la  direttiva  n.  1992/59/CEE  del Consiglio, del 29 giugno
1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, in
materia di sicurezza generale dei prodotti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
  Considerato  che  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non
ha  espresso  il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti
immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
  2.  Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a
tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle
sue  disposizioni  si applica laddove non esistono, nell'ambito della
normativa  vigente,  disposizioni specifiche aventi come obiettivo la
sicurezza dei prodotti.
  3.  Se  taluni  prodotti  sono  soggetti  a  requisiti di sicurezza
prescritti  da  normativa  comunitaria,  le disposizioni del presente
decreto  legislativo  si  applicano  unicamente  per gli aspetti ed i
rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
  4.  Ai  prodotti  di  cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2,
lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.
  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7
se   sugli   aspetti  disciplinati  da  tali  articoli  non  esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
  6.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  non  si
applicano  ai  prodotti  alimentari  di  cui  al  regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.".
              - L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
              "Il  Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
              "La   regione  emana  per  le  seguenti  materie  norme
          legislative  nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
          dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme stesse non
          siano  in  contrasto con l'interesse nazionale e con quello
          di altre regioni:
                ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
                circoscrizioni comunali;
                polizia locale urbana e rurale;
                fiere e mercati;
                beneficenza   pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
                istruzione  artigiana  e  professionale  e assistenza
          scolastica;
                musei e biblioteche di enti locali;
                urbanistica;
                turismo ed industria alberghiera;
                tramvie   e   linee   automobilistiche  di  interesse
          regionale;
                viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
          regionale;
                navigazione e porti lacuali;
                acque minerali e termali;
                cave e torbiere;
                caccia;
                pesca nelle acque interne;
                agricoltura e foreste;
                artigianato.
              Altre materie indicate da leggi costituzionali.
              Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla
          regione   il   potere   di   emanare   norme  per  la  loro
          attuazione.".
              -  L'art. 1 e l'allegato B della legge 3 febbraio 2003,
          n.   14,   "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee - legge comunitaria 2002", cosi' recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso tale termine, i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 e 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.".
                                  "Allegato B
                             (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4  aprile  2001,  in  materia di risanamento e liquidazione
          degli enti creditizi;
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27  settembre  2001,  che modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie;
              2001/81/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23  ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
          di alcuni inquinanti atmosferici;
              2001/88/CE  del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
          modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
          minime per la protezione dei suini;
              2001/93/CE  della  Commissione,  del  9 novembre  2001,
          recante  modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
          le norme minime per la protezione dei suini;
              2001/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 dicembre  2001,  relativa  alla  sicurezza  generale  dei
          prodotti;
              2001/97/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre   2001,   recante   modifica   della   direttiva
          91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
          del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
          di attivita' illecite;
              2001/110/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente il miele;
              2001/112/CE   del   Consiglio,  del  20 dicembre  2001,
          concernente  i  succhi  di frutta e altri prodotti analoghi
          destinati all'alimentazione umana;
              2002/3/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori;
              2002/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7   maggio  2002,  relativa  alle  sostanze  indesiderabili
          nell'alimentazione degli animali;
              2002/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10  giugno  2002,  che  modifica  la direttiva 97/67/CE per
          quanto  riguarda  l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
          servizi postali della Comunita';
              2002/47/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6   giugno   2002,   relativa   ai  contratti  di  garanzia
          finanziaria;
              2002/70/CE  della  Commissione, del 26 luglio 2002, che
          stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
          diossine e PCB diossinasimili nei mangimi.".
              - La  direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  relativa alla sicurezza generale dei prodotti e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11.
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 115, reca:
          "Attuazione   della   direttiva   92/59/CEE  relativa  alla
          sicurezza generale dei prodotti".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  224,  reca:  "Attuazione  della direttiva CEE n.
          85/374   relativa   al  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in materia di responsabilita' per danno da prodotti
          difettosi,  ai  sensi  dell'art.  15  della legge 16 aprile
          1987, n. 183".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
          Nota all'art. 1:
              - Il   regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,  del  28 gennaio  2002,  che
          stabilisce   i   principi  e  i  requisiti  generali  della
          legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per
          la  sicurezza  alimentare e fissa procedure nel campo della
          sicurezza   alimentare,   e'   pubblicato   nella  G.U.C.E.
          1° febbraio 2002, n. L 31.