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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 157

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in materia di agricoltura e pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2004, n. 204 (in G.U. 10/08/2004, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2019)
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Testo in vigore dal: 11-8-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
in  materia  di  etichettatura  e  presentazione  di  alcuni prodotti
agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine
di  garantire  la  piu' ampia tutela del consumatore assicurandone la
corretta  e  trasparente  informazione in un quadro di compatibilita'
con l'ordinamento comunitario, nonche' di adottare particolari misure
a  favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto
normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;
  Vista  la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22
giugno  1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
e  del  Consiglio,  del  20  luglio  1998,  che prevede una procedura
d'informazione  nel  settore  delle  norme  e  delle regolamentazioni
tecniche   e   delle   regole  relative  ai  servizi  della  societa'
dell'informazione,  recepita  con  la legge 21 giugno 1986, n. 317, e
con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  comunitarie,  per gli affari regionali,
delle  attivita'  produttive,  della  salute  e dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                 Denominazioni di vendita nazionali

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del
decreto   legislativo   27  gennaio  1992,  n.  109,  ((.  .  .))  le
denominazioni  di vendita "latte fresco pastorizzato" e "latte fresco
pastorizzato  di alta qualita'", da riportare nella etichettatura del
latte   vaccino  destinato  al  consumo  umano,  sono  esclusivamente
riservate  al  latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e
2,  della  legge  3  maggio  1989,  n.  169,  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  ((del  regolamento))  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  14  gennaio 1997, n. 54. ((La data di scadenza del
"latte  fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta
qualita'"  e'  determinata  nel  sesto giorno successivo a quello del
trattamento  termico,  salvo che il produttore non indichi un termine
inferiore.  L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita
del latte vaccino destinato al consumo umano e' riservato ai prodotti
la  cui  durabilita'  non eccede quella di sei giorni successivi alla
data del trattamento termico)).
  ((1-bis.  E'  comunque  vietata l'utilizzazione della denominazione
"fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle
confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per
il  latte  prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e
2, della legge 3 maggio 1989. n. 169)).
  2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti
autorizzati,  ((.  .  .))  prima  della data di entrata in vigore del
presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo 2, comma 2, della citata
legge  n.  169  del  1989, in relazione all'evoluzione tecnologica e'
quella  di  "latte"  con l'aggiunta della indicazione del trattamento
autorizzato.
  3.  La denominazione di vendita "passata di pomodoro", da riportare
nella  etichettatura  del prodotto derivante dalla trasformazione del
pomodoro,  e' riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta
del  pomodoro  fresco.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  e  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  politiche  comunitarie e con il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  da  adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori
caratteristiche  del  suddetto  prodotto  ed  in  particolare  la sua
composizione e le altre modalita' di produzione, nonche' individuati,
tra  quelli  gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  i  metodi
ufficiali  di  analisi  e  le  modalita'  relative  ai  controlli ((,
eseguiti  per  il  Ministero delle politiche agricole e forestali dal
personale  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi con qualifica
di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria)).
  ((3-bis.  L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964,
n. 171, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Ai   fini   della  classificazione  merceologica  si  intende  per
"vitello" un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima
dell'ottavo  mese  di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185
chilogrammi")).
  4.  Con  il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo  27  gennaio 1992, n. 109,((. . .)) sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, sono ((definiti)) le modalita' ed i
requisiti  per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di
origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
  5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del
consumatore,  la  denominazione  di  vendita  dello  Stato  membro di
produzione non puo' essere usata quando il prodotto che essa designa,
dal  punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione,
si  discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2
e 3.
  6.  Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le
disposizioni  previste  all'articolo  4,  commi 1-ter e 1-quater, del
citato  decreto  legislativo  n. 109 del 1992. La documentazione deve
essere  trasmessa  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  al
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  i  quali, entro
sessanta   giorni   dalla   presentazione   della   domanda,  possono
autorizzare   l'uso   della   denominazione   o,   con   il  medesimo
provvedimento,  stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonche'
indicazioni di utilizzazione.
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
  8.  Per  i  prodotti  di  cui  ai  commi  2  e 3, le produzioni, le
confezioni,  gli  imballaggi  e le etichette conformi alle previgenti
disposizioni   possono   essere   utilizzati   per   un   periodo  di
((centoventi))  giorni  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  ((  8-bis.  Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno
1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Per  l'effettuazione  delle  analisi  di  revisione, anche con
riguardo  ai  prodotti  di  cui  all'articolo  1, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge   24   giugno  2004,  n.  157,  l'Ispettorato  centrale
repressione  frodi  si  avvale,  senza  nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi")).