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DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
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Testo in vigore dal: 2-2-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso il 29 aprile 2004; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Finalita' e obiettivi 
 
  1. Il  presente  decreto,  nel  rispetto  dell'articolo  117  della
Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003,
n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma  2,  lettera
v), concernente la razionalizzazione della disciplina e  del  sistema
dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici,
dai pescatori e dagli altri soggetti per  i  quali  e'  responsabile,
direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti
norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema
pesca e' ispirata, altresi', ai principi di sviluppo sostenibile e di
pesca responsabile al fine di coniugare le  attivita'  economiche  di
settore con la tutela degli eco-sistemi. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((3)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)
che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni
del presente decreto".