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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 151

Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/6/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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vigente al 04/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 febbraio  2003,  n.  14,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 2 e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2001/112/CE del Consiglio del 20 dicembre  2001,
concernente i succhi di frutta e altri  prodotti  analoghi  destinati
all'alimentazione umana; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  non
ha espresso il prescritto parere nel termine di cui  all'articolo  2,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 2004; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della
salute, delle  politiche  agricole  e  forestali  e  per  gli  affari
regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai succhi di  frutta  e  prodotti
analoghi, destinati all'alimentazione umana e definiti all'allegato I
((parte I)). 
  ((1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente  decreto
legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono  soggetti  alle  norme
comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed
in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare. 
  1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo,  si  applicano  le
definizioni di cui all'allegato II.)) 
  2.  Ai  prodotti  definiti  all'allegato  III   si   applicano   le
disposizioni previste dal presente decreto per  i  medesimi  prodotti
dell'allegato I a cui si riferiscono. 
  3. Il presente decreto non  si  applica  ai  succhi  e  ai  nettari
ottenuti da materie prime diverse dalla frutta.