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LEGGE 6 maggio 2004, n. 129

Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/5/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
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Testo in vigore dal: 25-5-2004
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                            (Definizioni)

   1.  L'affiliazione  commerciale  (franchising)  e'  il  contratto,
comunque  denominato,  fra  due  soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente  indipendenti,  in  base al quale una parte concede la
disponibilita'  all'altra,  verso  corrispettivo,  di  un  insieme di
diritti  di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni  commerciali,  insegne,  modelli  di utilita', disegni,
diritti  di  autore,  know-how,  brevetti,  assistenza  o  consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito
da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi.
   2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzato
in ogni settore di attivita' economica.
   3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
   a)   per  know-how,  un  patrimonio  di  conoscenze  pratiche  non
brevettate    derivanti   da   esperienze   e   da   prove   eseguite
dall'affiliante,   patrimonio   che   e'   segreto,   sostanziale  ed
individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso
di  nozioni  o  nella  precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi,  non  e'  generalmente noto ne' facilmente accessibile; per
sostanziale,  che  il  know-how  comprende  conoscenze indispensabili
all'affiliato  per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o
l'organizzazione  dei  beni  o servizi contrattuali; per individuato,
che  il  know-how  deve  essere  descritto  in  modo sufficientemente
esauriente,  tale  da consentire di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialita';
   b)  per  diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al
valore  economico  e  alla  capacita'  di  sviluppo  della  rete, che
l'affiliato   versa   al  momento  della  stipula  del  contratto  di
affiliazione commerciale;
   c)  per  royalties,  una  percentuale  che  l'affiliante  richiede
all'affiliato  commisurata  al  giro d'affari del medesimo o in quota
fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
   d)  per  beni  dell'affiliante,  i beni prodotti dall'affiliante o
secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.