stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 aprile 2004, n. 127

Decreto 8 aprile 2004, n. 127. Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-6-2004
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/05/2004, n. 123 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2004)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-6-2004
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  l'articolo  1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente
«Tariffe  forensi  in  materia  penale  e  stragiudiziale  e sanzioni
disciplinari  per  il  mancato  pagamento dei contributi previsti dal
decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;
  Visto   l'articolo   3   del  decreto  legislativo  luogotenenziale
22 febbraio  1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore»;
  Visto  l'articolo  unico  della  legge  7 novembre  1957,  n. 1051,
recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita'
spettanti  agli  avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in
materia civile»;
  Visto  il  comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente
«Regolamento  recante  l'approvazione  della  delibera  del Consiglio
nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per
la  determinazione  degli  onorari,  dei  diritti  e delle indennita'
spettanti  agli  avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;
  Esaminata  la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data
20 settembre  2002  concernente i criteri per la determinazione degli
onorari dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le
prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria,
penale e stragiudiziali;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
27 ottobre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004
le  cui  osservazioni  sono state in generale accolte. Solo in alcuni
casi si e' ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:
    in  ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione,
si e' previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di
euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalita'
perseguita   e'   stata   quella   della   riconosciuta  esigenza  di
semplificazione  e  razionalizzazione  della  tariffa, senza che cio'
possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di
conversione,  globalmente  determinandosi  un  effetto di sostanziale
compensazione    in   ragione   della   prevista   alternanza   degli
arrotondamenti  in  eccesso  e  in  difetto, per il che l'effetto del
criterio  di  arrotondamento  finisce  per  rivelarsi sostanzialmente
neutro;
    in  ordine  alla  voce  denominata «spese generali», disciplinata
dagli  articoli 14  tabella  A,  articolo 8  tabella  B,  articolo 12
tabella C, dove si e' previsto un aumento nella misura del 25%, si e'
considerato  l'incremento  degli  oneri  locatizi, che le rilevazioni
ISTAT  testimoniano  essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal
dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse,
com'e' noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri
e   spese  comunque  non  valutati  nella  determinazione,  da  parte
dell'ISTAT,  dell'indice  generale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita';
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  onorari, i diritti e le indennita' spettanti agli avvocati
per  le  prestazioni  giudiziali  in  materia civile, amministrativa,
tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di
cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 8 aprile 2004
                                                Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  l'articolo  1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente
«Tariffe  forensi  in  materia  penale  e  stragiudiziale  e sanzioni
disciplinari  per  il  mancato  pagamento dei contributi previsti dal
decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382»;
  Visto   l'articolo   3   del  decreto  legislativo  luogotenenziale
22 febbraio  1946, n. 170, recante «Aumento degli onorari di avvocato
e degli onorari e diritti di procuratore»;
  Visto  l'articolo  unico  della  legge  7 novembre  1957,  n. 1051,
recante «Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita'
spettanti  agli  avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in
materia civile»;
  Visto  il  comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, concernente
«Regolamento  recante  l'approvazione  della  delibera  del Consiglio
nazionale forense in data 12 giugno 1993 che stabilisce i criteri per
la  determinazione  degli  onorari,  dei  diritti  e delle indennita'
spettanti  agli  avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali»;
  Esaminata  la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data
20 settembre  2002  concernente i criteri per la determinazione degli
onorari dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati per le
prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa, tributaria,
penale e stragiudiziali;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
27 ottobre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004
le  cui  osservazioni  sono state in generale accolte. Solo in alcuni
casi si e' ritenuto di discostarsi per le seguenti ragioni:
    in  ordine ai criteri di arrotondamento a seguito di conversione,
si e' previsto un arrotondamento nella misura unica della cinquina di
euro in eccesso per iminimi e in difetto, per i massimi; la finalita'
perseguita   e'   stata   quella   della   riconosciuta  esigenza  di
semplificazione  e  razionalizzazione  della  tariffa, senza che cio'
possa comportare un significativo scostamento rispetto al criterio di
conversione,  globalmente  determinandosi  un  effetto di sostanziale
compensazione    in   ragione   della   prevista   alternanza   degli
arrotondamenti  in  eccesso  e  in  difetto, per il che l'effetto del
criterio  di  arrotondamento  finisce  per  rivelarsi sostanzialmente
neutro;
    in  ordine  alla  voce  denominata «spese generali», disciplinata
dagli  articoli 14  tabella  A,  articolo 8  tabella  B,  articolo 12
tabella C, dove si e' previsto un aumento nella misura del 25%, si e'
considerato  l'incremento  degli  oneri  locatizi, che le rilevazioni
ISTAT  testimoniano  essere aumentati di oltre il 50% nel periodo dal
dicembre 1993 all'ottobre 2003 e delle spese condominiali, anch'esse,
com'e' noto, notevolmente aumentate nel periodo di riferimento; oneri
e   spese  comunque  non  valutati  nella  determinazione,  da  parte
dell'ISTAT,  dell'indice  generale dei prezzi al consumo per l'intera
collettivita';
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota 870/U - UL 38/1-12 del 7 aprile 2004);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Gli  onorari, i diritti e le indennita' spettanti agli avvocati
per  le  prestazioni  giudiziali  in  materia civile, amministrativa,
tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati nelle tariffe di
cui ai capitoli I, II, III, allegate al presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 8 aprile 2004
                                                Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 114